lunedì 7 novembre 2022

Fringe benefit, rimborso utenze domestiche e bonus carburante. Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

 Con la Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce le tanto attese delucidazioni sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni previste dal DL 115/2022 (Decreto Aiuti bis) in tema di welfare aziendale per l'anno 2022 in concomitanza con l'incremento del costo dell'energia. 

Con il medesimo documento di prassi sono inaspettatamente (anche per il contenuto) rilasciate alcune indicazioni sulla corretta fruizione del bonus carburante previsto ai sensi del DL 21/2022 (Decreto Aiuti).

L'art. 12 del DL 115/2022 rende operative delle specifiche misure di sostegno ai lavoratori in relazione all'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale e di contrasto all'emergenza idrica.

"Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00."

Misure oggetto della disposizione
Dalla lettura del testo normativo e come confermato dall'Agenzia delle Entrate la disposizione si sostanzia di un:
  • allargamento del paniere dei beni e servizi rimborsabili dal datore di lavoro a titolo di benefit individuale, includendovi le somme rimborsate per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
  • aumento da euro 258,23 a 600,00 euro del limite di non imponibilità dei fringe benefit erogati ai dipendenti.
Soggetti destinatari delle misure
L'Agenzia delle Entrate qualifica i destinatari della disposizione sulla base di due specifici elementi:
  • titolarità di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • qualificazione di reddito secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.
Se nessun dubbio c'è in merito al primo punto, sul secondo punto l'oggettiva lettura dell'art. 51 del TUIR potrebbe indurci a pensare ad una più dettagliata delimitazione dei beneficiari in quei lavoratori che percepiscono "somme, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".
Ipotesi che, a parere dello scrivente, lascia ancora qualche interrogativo ad esempio su tutti quei rapporti la cui remunerazione, seppur qualificata reddito assimilato a lavoro dipendente, non costituisce sinallagma di un "apporto di lavoro" ma di obbligazione di altra natura, ad esempio quella degli amministratori di società.

Utenze oggetto di rimborso
In considerazione dell'eccezionale qualificazione a "fringe benefit" delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, la Circolare chiarisce che: 
  • per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio;
  • rientrano tra quelle rimborsabili anche le utenze per uso domestico intestate al condominio;
  • rientrano tra quelle rimborsabili anche le utenze per uso domestico intestate al proprietario dell’immobile (locatore), qualora nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.
Riconoscimento del rimborso delle utenze da parte del datore di lavoro
Premesso che i suddetti rimborsi, anche nell’ambito dei premi di risultato, sono erogabili anche ad personam senza intaccare il regime di esentabilità delle somme, per giustificare il rimborso e legittimare l'esenzione in capo al lavoratore dipendente il datore di lavoro dovrà:
  • provvedere all'acquisizione e conservazione della relativa documentazione attestante le spese sostenute dal lavoratore, nel rispetto dei principi sulla privacy e di essenzialità delle informazioni acquisite. La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari;
  • provvedere, in alternativa ai documenti di cui al precedente punto, all'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle;
  • provvedere all'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
Aumento limite esenzione fringe benefit 2022
L'incremento da euro 258,23 a 600,00 euro del limite di non imponibilità dei fringe benefit erogati ai dipendenti per l'anno 2022 è la misura che ha destato più dubbi lasciando spazio a diverse interpretazioni sul perimetro di modifica del comma 3 dell'art. 51 TUIR.
Le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate chiariscono che la deroga concessa dall'art. 12 del DL 115/2022 riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare, con ciò, alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma.
Pertanto viene categoricamente escluso il meccanismo di franchigia e viene confermato l'ordinario limite assoluto di non imponibilità fino alla soglia di 600 euro annui che, se superato, renderebbe quindi completamente imponibile il valore dei benefit erogati.

A parere dello scrivente l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate è coerente con le previsioni ex art. 12 che molto chiaramente circoscrive la deroga alla sola qualificazione delle somme da trattarsi come esenti, ovvero a ciò che ordinariamente è disciplinato dal penultimo periodo dell'articolo 51, comma 3.
Il meccanismo applicabile al superamento della soglia di non imponibilità è invece espressamente regolamentato all'ultimo periodo del summenzionato art 51 comma 3 "se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito" che non sembrerebbe essere oggetto di richiamata deroga del DL Aiuti bis. 

Durata delle misure 
Le misure previste dall'art. 12 del DL 115/2022 sono valide per il solo anno 2022.
A riguardo si osserva che, in base al principio di cassa allargato, si considereranno percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.

Rapporti con il bonus carburante e premi di risultato convertiti in benefit
La Circolare 35/E conferma che le misure previste dal Decreto Aiuti bis rappresentano un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante e, pertanto, i rispettivi plafond (200 e 600 euro) devono considerarsi separatamente al fine dell'ordinario meccanismo di imponibilità ordinaria previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR.

Risulta molto interessante la novella richiamata dalla predetta circolare 35/E sul trattamento fiscale dei premi di risultato convertiti in benefit. 
Se infatti la precedente Circolare 27/E, in caso di  superamento dei succitati limiti di non imponibilità (200 e all'epoca 258,23 euro), confermava l'assoggettamento ad imposta sostitutiva, ora la Circolare 35/E sancisce un netto e sorprendente dietro front rispetto alle predette indicazioni dichiarandole "superate" nel senso che in luogo del prelievo sostitutivo troverà applicazione la tassazione ordinaria.

In questo modo viene letteralmente allineato il trattamento fiscale dei fringe benefit superiori ai limiti di esenzione ex art. 51 comma 3, univocamente intesi come assoggettamento a tassazione ordinaria, tanto nella diretta concessione che nella conversione dei premi di risultato.

Un dubbio che certamente rimane è se questo "dietro front" da imposizione sostitutiva a ordinaria sia ugualmente un regime di deroga per il solo periodo di modifica all'art. 51 comma 3 TUIR sancito dall'art. 12 del DL 115/2022, ovvero sino al 31 dicembre 2022.




Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)


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