venerdì 21 ottobre 2022

Una tantum a favore dei lavoratori dipendenti: nuovi aggiornamenti dall'INPS sui recuperi dei "ritardatari"

In data 20 ottobre 2022 l'INPS ha rilasciato il  Messaggio n. 3805 avente  ad oggetto ulteriori chiarimenti sulla gestione operativa dell'una tantum già previsto dal DL 50/2022 (200 euro).

In relazione alla disciplina operativa dell'una tantum di 200 euro prevista dal DL 50/2022 e come modificato e integrato successivamente per i lavoratori interessati da eventi in in c.d. "contribuzione figurativa", in questo messaggio l'Istituto fornisce ulteriori e interessanti chiarimenti sulle categorie identificabili come "lavoratori" che ne faranno accesso in c.d. deroga alla verifica del requisito del beneficio dell'esonero dello 0,8% sui contributi c/dipe.

Tanto premesso, si chiarisce che tra gli eventi tutelati sono ricompresi altresì l’aspettativa sindacale di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, il disposto di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che ha previsto l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, nonché le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.

Trattasi di una estensione di non poco conto conto soprattutto in relazione alle aspettative e congedi previsti da CCNL, in special modo laddove prevedano la mera conservazione del posto senza la maturazione di alcun diritto retributivo e, di conseguenza, contributivo. Un aspetto interessante da considerare in quanto l'una tantum ex DL 50/2022, richiamando al requisito di beneficio dell'esonero dello 0,8%, lega, seppur indirettamente, la spettanza ad un parametro reddituale insito nei limiti di spettanza del richiamato esonero (euro 2692,00 euro mensili)

Un ulteriore e potremmo dire tanto atteso interessante cenno è riservato alla procedura di "regolarizzazione" sia dei lavoratori "neo ammessi" che dei lavoratori che per altri motivi "procedurali" non hanno beneficiato dell'una tantum con la retribuzione del mese di luglio 2022 (esempio mancata presentazione della dichiarazione).

Si chiarisce, infine, che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati, esemplificativamente, da una tardiva dichiarazione resa dal parte del lavoratore, potranno provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022.

L'Inps comunica che quindi per il datore di lavoro sarà possibile rivalutare ed erogare l'una tantum per i lavoratori che non l'avessero percepita a luglio 2022 ma procedendo con l'invio di un flusso regolarizzativo della competenza 07/2022, ovvero operando una variazione uniemens individuale che quadrerà, di conseguenza, un credito sulla denuncia aziendale quale credito scaturente da somme anticipate c/inps.
Pertanto, per quanto sperata, l'INPS non ha rilasciato alcuno specifico codice di recupero delle somme a credito nelle successive mensilità di erogazione.

In merito alla procedura di recupero c'è un "però" alla conferma della regolarizzazione che l'INPS, nelle more delle opportune verifiche di effettiva spettanza in relazione alle eventuali circostanze in cui potrebbe essere stato l'Istituto a procedere al pagamento "d'ufficio" per le casistiche ex art. 32 del DL 50/2022

La regolarizzazione in oggetto verrà definita dalle Strutture territoriali dell’Istituto a valle dell’erogazione delle indennità una tantum da parte dell’Inps, di cui all’articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50/2022, secondo il calendario dei pagamenti previsto nella circolare n. 73/2022. Nell’ipotesi di indebita erogazione, le Strutture territoriali non procederanno alla conferma del flusso regolarizzativo.

Sostanzialmente l'INPS, nelle more delle succitate operazioni di verifica, riterrà come "sospesa" la procedura di regolarizzazione (ed esposizione del credito) da parte del datore di lavoro fin quando le suddette verifiche non verranno concluse. Al termine delle verifiche ne potrà scaturire o una conferma, quindi il credito esposto nel DM10 Vig è confermato generando un credito che potrà essere utilizzato in compensazione, altrimenti negando la regolarizzazione e quindi il recupero delle somme anticipate a titolo di una tantum che, quindi, dovranno a loro volta essere recuperate in capo al lavoratore.




Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)

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