giovedì 29 dicembre 2022

Il conguaglio dei redditi di lavoro dipendente e assimilato per l’anno d’imposta 2022

In procinto di una nuova chiusura d’anno, i sostituti di imposta si preparano con i fatidici conguagli fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati nel corso dell’anno d’imposta 2022.

Un’operazione di routine che per l’anno in chiusura richiederà qualche accortezza in più in relazione alle tante novità che hanno interessato un anno, il 2022, abbastanza “movimentato”.

Operazioni di conguaglio fiscale: in cosa consistono?

I sostituti di imposta che erogano nel corso dell’anno redditi di lavoro dipendente (art. 49 TUIR) e assimilati (art. 50 TUIR) secondo le modalità di determinazione sancite dai rispettivi articoli 51 e 52 del TUIR, al 31 dicembre di ogni anno effettuano una ri-liquidazione definitiva dell’IRPEF già trattenuta, nel corso del rapporto, in ciascuna mensilità fiscale.

Sostanzialmente il conguaglio fiscale, di fine anno, consiste nel:

  1. sommare tutte le competenze imponibili dell’anno in chiusura, erogate entro il 12 gennaio dell’anno successivo (principio di cassa allargato), al netto degli oneri deducibili, (reddito imponibile ai fini fiscali);
  2. determinare l’imposta IRPEF complessiva sulla base degli scaglioni di reddito (imposta lorda);
  3. calcolare le detrazioni (lavoro dipendente e figli maggiorenni/familiari a carico, oneri) complessivamente spettanti sul reddito complessivo, salvo non richieste per scelta (abbattimento dell'imposta lorda);
  4. calcolare il trattamento integrativo complessivamente spettante, qualora richiesto a conguaglio;
  5. determinare la differenza tra il trattamento integrativo complessivamente spettante e quello già erogato nel corso dell’anno, salvo non richiesto/calcolato per scelta;
  6. portare in diminuzione dell’imposta lorda le eventuali detrazioni (punto 3) spettanti/richieste (imposta netta);
  7. determinare la differenza tra l’imposta netta complessivamente calcolata a dicembre per l’intero anno e quella già trattenuta nel corso dell’anno (conguaglio);
  8. calcolare le relative addizionali a saldo (regionale e comunale) per l’anno oggetto del conguaglio e in acconto (comunale) per l’anno d’imposta successivo.
Quindi il conguaglio permette di ri-calcolare in maniera puntuale e certa imponibile fiscale assoggettabile, imposta lorda, detrazioni spettanti per liquidare (a differenza) l’ammontare dell’IRPEF netta dovuta che, nel corso dell’anno, è già stata mensilmente trattenuta a titolo di "presuntivo acconto", sulla base di una proiezione del reddito imponibile, calcolato e/o comunicato dal lavoratore.
Operazione molto importante che influenza anche gli ulteriori adempimenti connessi delle Certificazioni Uniche e del Modello 770.


Conguaglio fiscale 2022. Quali particolarità?

Sono tante le novità intervenute nel corso dell’anno d’imposta 2022 che impatteranno sul conguaglio fiscale e, come vedremo successivamente, non solo su quello.

Volendole sinteticamente ricordare:

  • Modifica dell’aliquota contributiva ordinaria per i collaboratori della gestione separata. Con decorrenza dal 1° gennaio 2022 è stata apportata una variazione in aumento all’aliquota di finanziamento DIS-COLL, resa operativa solo a decorrere dal mese di febbraio 2022 (Circolare INPS n° 25 del 11-02-2022) quindi con l’obbligo di recuperare, nel mese di maggio 2022, il maggior contributo dovuto. Questa circostanza impatta sulla riliquidazione dell’imponibile fiscale dell’anno quale maggior contributo c/collaboratore, quindi una maggiore “posta” deducibile dal reddito imponibile erogato;
  • Modifiche alle aliquote di finanziamento degli ammortizzatori sociali. Con la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (cassa integrazione) prevista dalla legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), assistiamo alla rivisitazione delle aliquote di finanziamento dei medesimi. Le modifiche sono decorse dal 1° gennaio 2022 ma operativamente le nuove aliquote sono state gestite solo a partire dal mese di giugno 2022 con la pubblicazione della Circolare INPS n° 76 del 30-06-2022 con cui viene decretato l’allineamento delle aliquote (dal 1° giugno 2022) e il recupero della contribuzione per il periodo precedente (gennaio-maggio 2022). Anche tale circostanza incide sulle operazioni di conguaglio in relazione al recupero, tra giugno ed agosto 2022, del maggior contributo dovuto, compresa la relativa quota c/dipendente che, come maggior onere deducibile, impatta sulla rideterminazione dell’imponibile fiscale dell’anno;
  • Modifiche agli scaglioni IRPEF, con una rimodulazione delle fasce di reddito ed assorbimento di uno scaglione;
  • Modifiche alle detrazioni da lavoro dipendente, operata anche in ragione della rimodulazione del trattamento integrativo per i redditi complessivi oltre i 15.000 euro;
  • Previsione di una maggiorazione della detrazione da lavoro dipendente di importo pari a 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro ed inferiori a 28.000 euro, modulata per assorbire l’impatto dell’eliminazione della previgente ulteriore detrazione sostitutiva del trattamento integrativo;
  • Modifiche al sistema di calcolo del trattamento integrativo e abolizione dell’ulteriore detrazione per i redditi superiori a 28.000 euro;
  • Istituzione dell’AUU e assorbimento delle detrazioni per figli minorenni a carico a decorrere dal mese di marzo 2022. In tale circostanza le detrazioni spettanti per i figli minorenni a carico (ed altri destinatari dell'AUU) dovranno essere riliquidate in relazione ai soli primi due mesi dell’anno, ovvero 2/12 dell’anno;
  • Riduzione aliquota IVS c/dipendente. La Legge 234/2021, art 1 comma 121, ha previsto, per i percettori di redditi di lavoro dipendente fino a 35.000 euro e per il solo anno 2022, una riduzione della quota di contribuzione IVS c/dipendente. Questa misura sconta per due motivi l'impatto sui conguagli fiscali, in termini di minor onere deducibile (contributo c/dipe) e maggior imponibile fiscale:
  1. L’aliquota di riduzione è fissata al 1,2% da gennaio e giugno e incrementata, dal luglio a dicembre, di un ulteriore 0,8%, per u totale del 2%;
  2. L’operatività di entrambe le fasce di riduzione è stata differita ad un periodo successivo a quello di competenza della riduzione, quindi con un ricalcolo successivo degli imponibili fiscali mensili, impattando sulla liquidazione definitiva dell’IRPEF annuale;
  • Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti. L’art. 1 comma 137 della L. 234/2021 ha previsto un esonero, per il solo anno 2022 e misura del 50 per cento, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Anche in questo caso l’operatività della misura arriva solo il 19 settembre 2022 con la Circolare INPS n° 102, con l’onere di un ricalcolo “in aumento” (per effetto di un contributo più basso) degli imponibili fiscali dei periodi agevolabili tra gennaio e settembre;
  • Misure fiscali "in deroga" per il welfare aziendale previste dal DL 115/2022 (Decreto Aiuti bis) e dal DL 176/2022 (Decreto Aiuti Quater). In concomitanza all’incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, al contrasto all'emergenza idrica e all’aumento del tasso di inflazione, il Legislatore ha apportato delle importanti deroghe all’art. 51 comma 3 del TUIR prevedendo che limitatamente al periodo d'imposta 2022 non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale”. Inoltre, viene previsto, sempre per il solo anno 2022, un innalzamento della soglia di esentabilità dei benefit individuali erogati ai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, dapprima entro il limite complessivo di euro 600,00 (DL Aiuti bis), successivamente elevato a euro 3000,00 (DL Aiuti quater).
Soffermando la nostra attenzione sull'ultimo punto, visto che le due misure "derogatorie" dell'art. 51 comma 3 del TUIR entrano in vigore rispettivamente il 10 agosto 2022 ed il 19 novembre 2022, retroagendo i loro effetti sui periodi antecedenti, risulta evidente l’impatto sui conguagli fiscali, tanto dei dipendenti in essere che di quelli cessati.

Modifiche all’art. 51 comma 3 del TUIR e impatto sulle ritenute contributive. 
Messaggio INPS 4616/2022
Le modifiche apportate all’art. 51 comma 3 del TUIR impattano inoltre, come un “fulmine a ciel sereno” in questo finale d'anno, anche nella rideterminazione degli imponibili contributivi e nelle ritenute previdenziali operate sui lavoratori, di conseguenza degli imponibili fiscali rideterminabili per effetto di un “minor onere deducibile”.

Sulla questione è prontamente intervenuta l’INPS con il Messaggio 4616/2022 dettagliando il "modus operandi" nelle diverse circostanze in cui dovesse trovarsi il datore di lavoro:

1) L'importo complessivo dei benefits e/o del Bonus Carburante erogati nel 2022 superano la soglia rispettivamente di euro 3.000 ed euro 200,00. 

In questo caso il Messaggio INPS recita che il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati (portando) in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2022 (e trattenendo) al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
In tale circostanza viene quindi previsto un "conguaglio" nel mese di determinazione delle rettifiche, senza alcuna procedura "dichiarativa".

Una piccola riflessione, assolutamente personale, in cui mi immergo dopo lettura di questo passaggio mi porta a formularmi le seguenti domande: - come impatterebbe l'imponibile non rettificato (esempio ieri avevo assoggettato 100 oggi sono imponibili 120) e successivamente dovessi modificare la denuncia di competenza di quel mese, esempio modificando l'aliquota di quella mensilità? - Se per effetto di quell'imponibile (prima più basso) ho fruito della riduzione IVS c/dipe e se per effetto di un imponibile rideterminato (oggi più alto) supero il massimale reddituale mensile che legittima la riduzione? - Se per effetto della precedente circostanza, ma anche per un imponibile più elevato, perdo anche il requisito richiesto per l'erogazione dell'una tantum precedentemente erogato?
Ripeto, rifletto soltanto, condividendo con Voi che leggete.

2) L'importo complessivo dei benefits e/o del Bonus Carburante erogati nel 2022 sono entro la soglia rispettivamente di euro 3.000 ed euro 200,00. 

In questo caso il Messaggio INPS dispone che il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale, mettendo a disposizione, con pregevole eloquenza tecnica, tre procedure opzionabili:
  • Utilizzo delle variabili retributive;
  • Flussi di variazione massiva d’ufficio;
  • Flussi di regolarizzazione per ciascun mese di competenza.
Utilizzo delle variabili retributive.
Trattasi di una “rettifica” attraverso un sistema di compensazioni retributive, intervenute nel mese della “modifica” ma originate da voci retributive attive o passive di competenza di un mese diverso, con il limite della competenza dell’anno.
In pratica il datore di lavoro effettua le compensazioni retributive sul dovuto del mese X (mese in cui sono operate le compensazioni), derivanti da definizione di debiti/crediti retributivi emersi nel mese X ed originati da voci retributive positive o negative riferibili al precedente mese Y (mesi in cui risulta da recuperare la contribuzione sui fringe benefits esenti).

Sintetizzando, questa modalità di rettifica:

  1. è utilizzabile solo nel mese di competenza di dicembre 2022, ovvero entro l’anno di competenza delle mensilità oggetto delle variazioni;
  2. è l’unica che permette un “recupero” immediato, nel mese X (dicembre 2022), della contribuzione versata in eccedenza con il conguaglio delle somme su DM10;
  3. non richiede ulteriori “azioni” (istanze e/o richieste) del datore di lavoro se non l’esposizione delle informazioni all’interno del flusso Uniemens.

Flussi di variazione massiva d’ufficio

Questa seconda alternativa permette al datore di lavoro di agire sempre attraverso il flusso Unimens, per comunicare, attraverso il flusso ordinario, le informazioni necessarie affinché l’INPS possa rettificare “d’ufficio” l’imponibile e la contribuzione dovute per i mesi di competenza oggetto di rettifica.

Rispetto all’utilizzo delle variabili retributive la presente modalità presenta le seguenti differenze:
  1. la procedura è utilizzabile una sola volta per le denunce di competenza gennaio 2023 e una sola volta per le denunce di competenza febbraio 2023, per ciascun lavoratore e per le competenze indicate, al fine di evitare la continua generazione automatica dei flussi di regolarizzazione, qualora nel futuro fossero inviate denunce di variazione per la competenza di gennaio 2023 e/o di febbraio 2023.
  2. l'attivazione della procedura necessita di una preventiva istanza, tramite cassetto bidirezionale utilizzando lo specifico oggetto “FRINGE BENEFIT FINO A € 3000”, con cui il datore di lavoro dichiara di volersi avvalere della presente modalità di “conguaglio”, allegando una dichiarazione di responsabilità che attesti che quanto esposto nella relativa denuncia retributiva/contributiva corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit;
  3. i dati esposti nella procedura in oggetto non avranno valenza né contributiva né retributiva (ai fini della posizione assicurativa) nella denuncia di esposizione (gennaio 2023 - febbraio 2023); tali dati avranno valenza dichiarativa, utili alla creazione delle Regolarizzazioni DM\VIG, necessari per l’individuazione dell’imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero;
  4. stante la “natura dichiarativa” delle informazioni trasmesse con la presente procedura, il credito derivante dalla contribuzione precedentemente versata sui fringe benefits esenti potrà essere recuperato solo successivamente alla quadratura dei flussi “massivi” di regolarizzazione, attraverso la procedura della “dichiarazione di compensazione” (messaggio INPS n. 5159 del 22 dicembre 2017).

Flussi di regolarizzazione per ciascun mese di competenza

La presente procedura rimane opzionabile dal datore di lavoro che intenda operare manualmente sulle singole mensilità oggetto di rettifica oppure costituisce una scelta obbligata da parte di quei datori di lavoro la cui posizione (matricola DM) risulti cessata o sospesa all’atto delle rettifiche.
Il datore che utilizzerà, per opzione o per scelta vincolata, tale procedura, recupererà il credito generato dalla quadratura dei flussi di regolarizzazione solo successivamente alla conferma del credito da parte dell’INPS, utilizzando la procedura della “dichiarazione di compensazione” (messaggio INPS n. 5159 del 22 dicembre 2017).

Sul conguaglio contributivo delle variazioni per i collaboratori della gestione separata….

Tra le tante riflessioni scaturitemi dalla lettura del messaggio INPS 4616/2022, una piccola domanda me la sono posta anche per l'eventuale conguaglio contributivo della gestione separata dei committenti.
I dati esposti nei flussi Uniemens relativi alla Gestione Separata sono “univocamente” acquisiti sulla base di cinque codici chiave:
  1. Codice Fiscale Azienda
  2. Codice Fiscale Lavoratore
  3. Periodo: Mese/Anno
  4. Aliquota
  5. Tipo Rapporto
Nel nostro specifico caso abbiamo che gli "oggetti della rettifica" sono l’imponibile ed il contributo a debito.
Se "finanziariamente" potrei non aver nessun problema recuperare, nel mese X, un credito emerso in un mese Y (anzi sarebbe coerente per il principio di cassa che sottende al versamento dei contributi a tale gestione), in termini di esposizione dei dati in denuncia come dovrei agire?

Salvo eventuali ulteriori indicazioni dell’Istituto, allo stato attuale il committente potrebbe optare tra:
  1. non comunicare alcuna variazione sull'imponibile e contributo a debito. In tale circostanza torno a chiedermi: - come impatterebbe l'imponibile non rettificato se successivamente dovessi modificare la denuncia di competenza di quel mese, esempio modificando l'aliquota di quella mensilità?
  2. effettuare, precauzionalmente previa conferma tramite cassetto bidirezionale della gestione committenti, una variazione anche delle informazioni contenute in denuncia.



Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)

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