In realtà il nuovo formato è opzionabile già a partire dal 1° ottobre 2020 sulla base delle specifiche approvate dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 28.02.2020, poi modificato con Provvedimento del 20.04.2020; dal 01/01/2021 l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche diventerà obbligatorio (facoltativo solo ciò che avrà esclusiva valenza ai fini delle comunicazioni e dichiarazioni precompilate ai fini IVA).
Facciamo qualche passaggio per comprendere finalità e oggetto delle nuove regole e del nuovo formato della fattura elettronica anche alla luce della guida rilasciate dall'Ade il 23.11.2020
FINALITA'
La finalità è quella di rispondere all'esigenza dell’Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione del contribuente la bozza delle liquidazioni Iva e della dichiarazione Iva e di semplificare alcuni adempimenti come l'Esterometro (facoltativo dal 2021 e obbligatorio dal 2022).
OGGETTO
Le variazioni che si vogliono metter in atto con il nuovo formato della fattura elettronica riguardano sostanzialmente l'introduzione di nuove "tipologie documento", "natura IVA" in relazione a talune operazioni non assoggettate a imposta.
In questa riorganizzazione è previsto anche l'assorbimento dell'esterometro, come previsto sulla bozza di legge di Bilancio dal 2022 sarà abrogato e sostituito dall'invio obbligatorio allo SdI delle fatture verso soggetti esteri e dei documenti con “tipo documento” TD17, TD18, TD19 per l’assolvimento dell’IVA sulle fatture ricevute dall’estero.
MODIFICHE SUL CICLO ATTIVO
1) introduzione dei nuovi tipi di documento
2) fatturazione differita
La principale novità riguarda le specifiche a riguardo della fatturazione differita che dovrà essere indicata con il nuovo codice TD24 (cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un DDT o altro documento
equipollente - con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96 - che accompagni la merce), o TD25 ( il C/P con riferimento alle cessioni di beni effettuate dal cessionario
nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente - triangolazione interna -).
3) esposizione data fattura
Sempre relativamente alle fatture differite altro argomento di interesse è la compilazione del campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica.
Le ultime indicazioni indicano come obbligo quello di indicare come "data documento" una ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta, seppur finora è stato ammesso di "retrodatare" il documento indicando come data documento una compresa tra quella dell’ultima operazione, ed il 15 del mese successivo (termine di emissione della fattura differita).
4) data fattura e data trasmissione ai fini dell'invio
In riferimento alle fatture elettroniche emesse a
dicembre 2020 ma trasmesse nei primi giorni di gennaio 2021, quindi creata con il vecchio
tracciato delle specifiche tecniche (versione 1.5), inserendo nel campo “Data” del file xml una
data antecedente al 1°gennaio 2021, l'AdE conferma che “il file non viene scartato perché i controlli
effettuati dallo SdI sono relativi alla data del documento; quindi una fattura
elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data, ad esempio, 31 dicembre 2020 ma
trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata da SdI anche con il vecchio tracciato, mentre una
fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data 1° gennaio 2021 o
successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato”.
La risposta merita qualche riflessione. L’Agenzia in sostanza segnala che lo SdI verifica il
campo “Data” del file xml con la seguente logica: se il campo riporta una data con anno 2020
è possibile generare il file ancora in base al vecchio tracciato mentre se la data si riferisce al
2021 occorre necessariamente utilizzare la nuova versione (1.6.2), pena lo scarto della
fornitura.
5) note di variazione
Con l'introduzione della specifica riguardante la fatturazione differita ci si pone il quesito delle relative note di variazione sulle stesse.
A riguardo l'Agenzia delle Entrate segnala che continuerà ad utilizzarsi il codice TD04 (nota di credito) nel caso di variazione in diminuzione di una
precedente fattura trasmessa con TD24 TD25 TD26 o TD27.
6) nuovi codici natura IVA
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