mercoledì 24 giugno 2020

Auto aziendale ad uso promiscuo: il trattamento fiscale dal 1 luglio 2020


I veicoli concessi ad uso promiscuo ai dipendenti e collaboratori costituiscono un vantaggio per il lavoratore che il Legislatore qualifica come "compenso in natura" ovvero come una "competenza" che, seppur priva di diretta manifestazione finanziaria (erogazione di una somma di denaro), si qualifica come tale in termini di minor costo per il dipendente (utilizzare autovettura senza sostenerne il costo diretto).

Premessa la qualificazione del fringe benefit "auto aziendale", il reddito (virtuale) derivante dall'utilizzo del mezzo per interessi extra aziendali viene per attrazione qualificato come da lavoro dipendente (o assimilato) scontando la relativa l'imponibilità previdenziale e fiscale.

L'art 51, comma 4, lett a) del Tuir indica che il valore imponibile del suddetto compenso in natura è determinato assumendo una misura percentuale (30%) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.

La disposizione di cui all'art. 51 suddetto è stata rivisitata con la Legge di Bilancio 2020 all'art. 1 comma 632 che, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, ai fini del calcolo, occorrerà considerare il grado di inquinamento del veicolo, espresso in termini di emissioni di CO2.

N.B. La tassazione attualmente in vigore pari al 30% continua ad applicarsi per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati fino al 30.06.2020.

Sostanzialmente per i nuovi contratti di affidamento dell'autovettura ad uso promiscuo con decorrenza 01/07/2020, ferma restando la percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, cambierà la percentuale da applicare nella determinazione della parte imponibile:
  • 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
  • 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
  • 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
  • 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.
Dal 1 gennaio 2021, eccetto che peri i veicoli con emissioni di CO2 sino a 160g/km, per gli altri veicoli ci sarà un ulteriore incremento pari a:
  • 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
  • 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

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