Nella calda attesa delle conferme sulle disposizioni previste dal Decreto Agosto, riassumiamo (salvo modifiche sul testo che sarà pubblicato in G.U.) le principali disposizioni in materia lavoro (Capo I), coesione territoriale (Capo II) e fiscali (capo VII).
Capo I disposizioni in materia di lavoro
Art. 1 Nuovi trattamenti si CIGO, Assegno Ordinario e CIGD
I suddetti trattamenti sono prorogati di ulteriori complessive 9+9 settimane e sulla base dei seguenti termini:
- le complessive 18 settimane devono essere fruite nel periodo ricompreso tra il 13/07/2020 e il 31/12/2020;
- le prime 9 settimane sono accessibili "liberamente" avendo interamente fruito delle 18 precedenti di cui al DL 18/2020 e 34/2020;
- I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati (ai sensi del DL 18/2020 e 34/2020) per il periodo decorrente dal 13 luglio 2020 sono imputati alle prime 9 settimane della proroga disposta dall'art. 1 comma 1 DL Agosto;
- le ulteriori 9 settimane sono accessibili avendo interamente fruite le prime 9 (che sommate alle precedenti sono un periodo complessivo di 27 settimane);
- l'accesso alle ulteriori 9 settimane prevede, inoltre, il pagamento di un contributo addizionale valutato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e del corrispondente 2019:
- contributo add.le pari al 9% della RGB che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di riduzione/sospensione, se il raffronto del fatturato evidenzia un calo inferiore al 20%;
- contributo add.le pari al 18% se il raffronto del fatturato non evidenzia alcun calo;
- nessun contributo add.le se il raffronto evidenzia un calo del fatturato pari o superiore al 20%.
- la sussistenza delle riduzione dev'essere autocertificata dal datore di lavoro in sede di invio della domanda di trattamento. I requisiti saranno poi verificato con uno scambio di dati tra INPS e AdE;
- Le domande dovranno essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione/sospensione. In sede di prima applicazione il termine è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3 Esonero contributivo per le aziende che non richiedono i trattamenti di cui all'art. 1
Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti cui all'art. 1 e che abbiano già fruito degli stessi nei periodi di maggio e giugno 2020 è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali INPS c/azie:
- per un periodo massimo di 4 mesi ed entro il 31/12/2020;
- la decorrenza dell'esonero può essere riconosciuta anche per i periodi che si intendono ricompresi nella vigenza delle nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali, ovvero dal 13 luglio 2020;
- nell'importo massimo del doppio delle ore di integrazione salariale fruita a maggio e giugno 2020;
- estensione del divieto di licenziamento per tutto il periodo di fruizione dell'esonero contributivo;
- cumulabilità con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa nel limite massimo della contribuzione dovuta.
Art. 6 Esonero contributivo per le aziende che assumono a tempo indeterminato
Ai datori di lavoro (escluso agricoli e domestici) che assumono lavoratori a tempo indeterminato (esclusi apprendisti) è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali INPS c/azie:
- per le assunzioni e le trasformazioni dei rapporti a termine effettuate entro il 31/12/2020;
- per una durata massima di 6 mesi e nei limiti di un importo massimo di euro 8.060 su base annua (da riproporzionare su base mensile);
- per le assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti l'assunzione non abbiano avuto precedenti assunzioni presso la medesima azienda.
Art. 8 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
Il Decreto in oggetto allunga i tempi di concessione della deroga all'art. 21 del D.lgs 81/2015 sancita dall'art. 93 del Dl 34/2020 in base a cui sarà possibile prorogare o rinnovare tutti i contratti a termine (sul decreto in oggetto sembrerebbe eliminato il “paletto” della sussistenza del contratto a termine in vigore al 23 febbraio 2020) senza l'apposizione della causale per un periodo fino al 31/12/2020 e per una sola proroga o rinnovo e in ogni caso entro il limite di 24 mesi di durata complessiva.
In relazione alla previgente disposizione che ammetteva la suddetta deroga fino al 30/08/2020, sarà da chiarire se i contratti già prorogati o rinnovati fino alla scadenza di agosto 2020, che quindi hanno già goduto della possibilità di allungamento senza causale, saranno quindi esclusi dall'ulteriore allungamento concesso dalla disposizione dell'art. 8.
Art. 14 Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per GMO
Il Decreto Agosto proroga ulteriormente il divieto di licenziamento (individuale e collettivo) che abbia motivazione di carattere di carattere organizzativo e/o economico.
Il divieto viene esteso per un intervallo temporale diverso sulla base della specifica circostanza in cui trovi ad operare l'azienda:
- termine ordinario al 15 novembre 2020 (ovvero 18 settimane dal 13 luglio 2020)
- termine esteso al 31 dicembre 2020 in caso si fruisca dell'esonero di cui all'art. 3
Il divieto di licenziamento non si applica in specifiche fattispecie di licenziamenti per GMO ovvero quando la motivazione del recesso sia connessa ad un cambio appalto o alla cessazione definitiva dell'attività economica, fatte salve le circostanze in cui la cessazione dell'attività si configuri come una cessione d'azienda o di ramo d'azienda con una continuazione di fatto dell'attività economica senza soluzione di continuità in capo ad altro soggetto.
Capo II disposizioni in materia di coesione territoriale
Art. 27 Decontibuzione Sud
Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID19, ai datori di lavoro privati (esclusi agricoli e domestici), per i dipendenti occupati in sedi collocate nelle c.d. "aree svantaggiate" , è riconosciuta un'esonero dal versamento dei contributi previdenziali INPS pari al 30% della contribuzione totale dovuta in relazione al periodo dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.Capo VII misure fiscali
Art. 97 Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
La scadenza dei versamenti sospesi per effetto delle disposizioni previste dal DL 18/2020 e 23/2020, precedentemente modificata dagli art. 126 e 127 del DL 34/2020, è ulteriormente modificata come segue:- il 50% delle somme oggetto di sospensione potrà essere restituita senza applicazione di sanzioni e interessi in unica rata o in 4 rate a partire dal 16 settembre 2020;
- il restante 50% mediante ulteriore rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di eguale importo.
Art. 98 Proroga del versamento del secondo acconto per i soggetti ISA
Per i contribuenti per i quali siano stati resi disponibili gli ISA, il termine di versamento della seconda/unica rata di acconto 2020 sui redditi e irap è prorogato al 30 aprile 2021.
Nessun commento:
Posta un commento