La regola generale che disciplina l'imponibilità e la detraibilità delle operazioni ai fini iva prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese sia determinata la differenza tra:
- l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;
- l'ammontare complessivo dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972.
Il diritto alla detrazione dell’imposta di cui al suddetto punto 2 è ammessa relativamente ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
In relazione alla suddetta eccezione è bene ricordare che per le c.d. "fatture a cavallo d'anno" diventano rilevanti 3 elementi al fine di operare correttamente l'imputazione e quindi la detrazione spettante:
- Data fattura: data in cui è stata effettuata l'operazione
- Data ricezione Sdi: data in cui il contribuente è entrato in possesso del documento
- Annotazione registro Iva acquisti: data di registrazione della fattura ricevuta
Se le suddette date rientrano tutte nell'anno di competenza non ci sarà nessuna limitazione a portare in detrazione il costo nello stesso anno; altrimenti ci saranno delle specifiche "regole" da seguire.
Riassumiamo di seguito le tre casistiche presentabili
- Data fattura entro 31/12/2019, data ricezione Sdi entro 31/12/2019, annotazione registro Iva acquisti entro 31/12/2019 la detrazione dell’Iva potrà essere esercitata nella liquidazione del mese di dicembre 2019;
- Data fattura entro 31/12/2019, data ricezione Sdi entro 31/12/2019, annotazione registro Iva acquisti entro al 01/2020 la detrazione dell’Iva potrà essere esercitata nella dichiarazione Iva annuale 2019;
- Data fattura entro 31/12/2019, data ricezione Sdi entro 01/2020, annotazione registro Iva acquisti entro al 01/2020 la detrazione dell’Iva potrà essere esercitata nella nella liquidazione del mese di gennaio 2020.
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