domenica 5 gennaio 2020

Legge di Bilancio 2020: oneri detraibili solo con pagamenti tracciati.

La Legge n. 160/2019 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto delle importanti novità in materia di detrazione d'imposta spettante su alcune spese.

Art. 1 comma 679. 
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le disposizioni di cui al comma sopra indicato imporrano, pertanto, dal 1 gennaio 2020 un obbligo di pagamento tracciabile per il contribuente e quindi l'obbligo di fornire in sede di dichiarazione dei redditi sia del giustificativo della spesa che del giustificativo del pagamento.

Gli oneri di cui all'art. 15 del TUIR che richiederanno il pagamento tracciato saranno i seguenti:
  • Interessi passivi mutui prima casa
  • Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
  • Spese mediche
  • Veterinarie
  • Funebri
  • Frequenza scuole e università
  • Assicurazioni rischio morte
  • Erogazioni liberali
  • Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
  • Affitti studenti universitari
  • Canoni abitazione principale
  • Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
  • Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
In riferimento alle spese mediche il successivo comma 680 esclude dall'obbligo di tracciabilità le spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Art. 1 comma 680. 
La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale.

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