sabato 30 novembre 2019

La rilevazione di personale in nero costituisce valida presunzione per l’accertamento analitico induttivo sui redditi dichiarati.


L'ordinanza n. 30792/2019 della Corte di Cassazione sancisce la legittimità dell'Amministrazione finanziaria sulla determinazione con metodo analitico induttivo del reddito complessivo, accertato sulla base dell’esistenza di maggiori ricavi non dichiarati dalla presenza di lavoratori in nero.

Il principio  su cui si basa la decisione della Suprema Corte è quello che “il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa.”

Sostanzialmente nell’ipotesi in cui il reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta accertato risulti congruo agli studi di settore (pertanto non passibile di nessun accertamento induttivo o analitico) ma successivamente siano rilevati elementi indiziari forti che presupporrebbero la produzione di un reddito ben più elevato, come appunto l'utilizzo di forza lavoro non regolarizzata, l'Agenzia delle Entrate è ben legittimata a non ritener validi i parametri determinati in base agli studi di settore ovvero sugli elementi positivi e negativi di reddito contabilizzati.

Il caso trattato dall'ordinanza identificherebbe i suddetti "elementi indiziari forti" in documenti di trasporto sottoscritti da parte di lavoratori non iscritti nel LUL aziendale, pertanto in una presunzione di non congruità delle prestazioni fatturate rispetto alla forza lavoro impiegata.

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