giovedì 15 novembre 2018

Tutte le date della fatturazione elettronica

Siamo alle porte del 2019 e dell'obbligo della fatturazione elettronica per tutte le transazioni B2B e B2C tra soggetti residenti.

La nuova modalità di trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche , come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, non impatterà sulle ordinarie regole disciplinanti l'esigibilità e detraibilità IVA ex DPR 633/1972 se non per quanto introdotto dal D.L. 119/2018 dall'art. 10 all'art. 14.

EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA ED ESIGIBILITA' DELL'IVA

Premesso che

  • "L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate" (art. 6 DPR 633/72);
  • " Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura" (art. 21 DPR 633/72), 
tempi di emissione e trasmissione su SdI del documento fiscale, ai sensi delle modifiche apportate dal D.L. 119/2018, saranno
  1. fattura diretta/accompagnatoria: entro 10 gg dall'effettuazione dell'operazione 
  2. fatturazione differita/riepilogativa: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni identificate da documento di trasporto o da altro documento idoneo.
E per la data di "effettuazione dell'operazione"?

A decorrere dal 01/07/2019 sarà obbligatorio indicare sulla fattura elettronica anche un'ulteriore data "effettuazione dell'operazione". Questo perchè in caso di operazione effettuata al 31/07/2019 (ho ricevuto anticipo sulla fornitura) , fattura accompagnatoria emessa e trasmessa al 10/08/2019 (ho spedito la merce che mi è stata pagata), l'esigibilità IVA sarà del mese di Luglio e non di Agosto e l'identificazione della competenza in termini di esigibilità avviene grazie al data indicante l'effettuazione dell'operazione (Luglio 2019).

RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA E DETRAIBILITA' DELL'IVA

A partire dal 1 gennaio 2019 la modalità di ricezione del documento tramite SdI sarà condizione di legittimità della detrazione Iva da parte del contribuente; sostanzialmente la detrazione d'imposta operata a una fattura cartacea sarà da considerarsi indebita (salvo specifici casi in cui è ancora ammesso l'utilizzo della fattura cartacea).

Prospetticamente al momento di l'esigibilità da parte del soggetto cedente, per il soggetto cessionario l'iva diviene detraibile purché la ricezione del documento avvenga entro certi termini temporali.
Il D.L. 119/2018 all'art. 14 ha modificato il DPR 100/98, disciplinante le dichiarazioni e versamenti periodici, stabilendo che " Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente (16 del mese) puo' essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente" .

Ciò vuol dire che se il mio fornitore ha emesso e trasmesso una fattura in data 31/01/2019 e lo SdI mi rende disponibile la fattura entro i termini di liquidazione dell'imposta (16 del mese successivo), ad esempio 10/02/2019, il diritto alla detrazione sorge nel periodo di effettuazione dell'operazione, ovvero gennaio 2019, seppur l'annotazione contabile avverrà a febbraio 2019. 
Se invece la ricezione avverrà oltre il suddetto termine (16 del mese successivo), e questo potrebbe avvenire in caso di fatturazione differita da parte del fornitore, la detraibilità del costo sarà differita al mese di ricezione del documento e non di effettuazione dell'operazione. 

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