A pochi mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni ex L. 96/2018 in materia di contratti a termine e della scadenza del c.d. "periodo transitorio" emergono le prime riflessioni sulla reintroduzione dell'obbligo di apposizione della causale per prestazioni superiori a 12 mesi.
Nello specifico parliamo del caso in cui un lavoratore venga assunto con contratto a termine ex L. 96/2018 con durata superiore a 12 mesi (obbligo di apposizione della causale) e, nel corso del rapporto, venga adibito a mansioni diverse per esigenze aziendali connesse alle motivazioni giustificatrici dell'apposizione del termine.
Premesso che l'art. 2103 c.c. obbliga il datore di lavoro ad adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto indicate nel contratto individuale di lavoro, nel caso presentato l'obbligo suddetto è rafforzato dai vincoli dettati dalla causalità del rapporto di lavoro stesso in cui tra la causa giustificatrice l'apposizione del termine e la mansione svolta c'è un simbiotico legame di legittimità.
Sostanzialmente adibire il lavoratore a termine a mansioni diverse da quelle risultanti dal contratto individuale di lavoro, seppur per espressa e reciproca volontà delle Parti, modificando le cause giustificatrici dell'apposizione del termine e quindi del fine stesso del rapporto sinallagmatico, genererebbe di fatto un "nuovo contratto".
A riguardo è di particolare interesse il recente orientamento dell Suprema Corte con la sentenza 22188/2018 del 12 settembre 2018 che ha ritenuto nulla l'apposizione del termine in un contratto di lavoro proprio in relazione a una difformità tra la causale giustificatrice e l'effettiva mansione cui il lavoratore era adibito.
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