martedì 12 settembre 2017

Il diritto di difesa del lavoratore nel provvedimento disciplinare - di Bruno Olivieri

L’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro è sottoposto a precise regole dettate sia dalla contrattazione collettiva che dalla L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) all’art. 7.

L’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro si concretizza nel c.d. provvedimento disciplinare ovvero di una serie di atti tra di loro correlati e posti in una precisa sequenza temporale tale che l’eventuale vizio di uno di questi comporta la nullità dell’intero provvedimento.

Tra questi atti due assumono un’importanza cruciale all’interno dell’intero procedimento: la contestazione dell’addebito, che da vita al procedimento, e la presentazione delle giustificazioni del lavoratore che determina l’evoluzione del procedimento.

Una volta che il datore di lavoro ha notificato al lavoratore, nei modi e termini di cui all’art. 7 L. 300/1970 e CCNL di riferimento, la contestazione disciplinare, il lavoratore ha il diritto di potersi difendere presentando, nel termine di 5 gg dalla notifica della lettera di biasimo, le proprie giustificazioni.

Il diritto di difesa del lavoratore costituisce un momento fondamentale dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori configurandosi come lo “strumento” previsto dal Legislatore per limitare un esercizio arbitrario del potere disciplinare da parte del datore di lavoro aprendo, quindi, le parti coinvolte all’instaurazione di un contraddittorio che non risultasse totalmente “sbilanciato”.

Il diritto di difesa può essere espresso nella forma ritenuta più opportuna dal lavoratore, per iscritto oppure oralmente (audizione), con la possibilità di modificarla anche nel corso del procedimento.

E’ poi, solitamente, opportuno presentare le giustificazioni nel luogo in cui il lavoratore svolge la propria attività o in ogni caso nel contesto aziendale decidendo se procedere autonomamente o farsi assistere da un rappresentante sindacale.

La richiesta di audizione costituisce, nella sua formulazione, una manifestazione di volontà che il lavoratore effettua nei confronti del datore di lavoro e che può essere utilizzata anche a supporto di giustificazioni presentate in forma scritta; in quest’ultimo caso sarà, però, facoltà del datore di lavoro decidere se accettare o meno l’audizione valutando che gli elementi già presentati per iscritto siano sufficienti a determinare l’esito del provvedimento in atto.

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