mercoledì 20 settembre 2017

Il pagamento degli assegni nucleo familiare per lavoratore con rapporto di lavoro cessato - di Bruno Olivieri

Gli assegni nucleo familiare (ANF) sono una prestazione di natura assistenziale erogata dall'INPS, a sostegno di lavoratori dipendenti privati e di pensionati da lavoro dipendente, in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare, il reddito del nucleo familiare e della tipologia di nucleo familiare.

L’assegno mensile viene solitamente erogato per il tramite del datore di lavoro sulla base di apposite tabelle ANF pubblicate annualmente per un periodo di competenza che va dal 01/07 dell'anno in corso al 30/06 dell'anno successivo.

Ma in quali casi è il datore di lavoro a dover provvedere al pagamento diretto degli ANF al lavoratore?

In linea generale il DPR 797/1955 pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di anticipare per conto dell'INPS la suddetta prestazione tramite il sistema del conguaglio su modello DM10/2. L'obbligo viene inequivocabilmente sancito nei casi in cui il diritto al percepimento dell'assegno avviene in costanza del rapporto di lavoro.

Tuttavia l'INPS chiarisce che, seppur la richiesta pervenga in una data successiva a quella della risoluzione del rapporto di lavoro, la competenza al pagamento dell'ANF rimane comunque a carico di quel datore di lavoro alle cui dipendenze il lavoratore medesimo prestava attività nel periodo oggetto della richiesta. 

Il diritto del lavoratore alla percezione dell'ANF si prescrive nel termine di cinque anni entro i quali il datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento della prestazione seppur di competenza di periodi pregressi ovvero antecedenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro; eccezion fatta per gli unici casi in cui cui l'azienda risulti non avere più un rapporto previdenziale attivo oppure sia fallita o cessata.

Sempre nel suddetto termine quinquennale si prescrive il diritto del datore di lavoro di richiedere all'INPS il conguaglio degli importi anticipati a titolo di ANF ai propri dipendenti e che decorre dalla data di effettiva corresponsione nel caso di assegno per periodi pregressi.

L'eventuale rifiuto del datore di lavoro di corrispondere l'assegno per una richiesta presentata a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro viene segnalata dall'INPS, a seguito della denuncia dell'ex lavoratore, alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per adottare i provevdimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa.

Solo in quest'ultimo caso accertata, quindi, l'impossibilità per il lavoratore di ricevere il pagamento della prestazione da parte del datore di lavoro, l'INPS provvederà al pagamento diretto della prestazione.

Nessun commento:

Posta un commento