Il 23 Dicembre scorso il Ministero del Lavoro rilascia le prime indicazioni operative sul D.Lgs 150/2015 recante le disposizioni di riordino in materia di Politiche Attive del Lavoro.
Con la Circolare 34/2015 vengono fornite indicazioni a riguardo di aspetti come:
Stato di disoccupazione
- Nozione ex art.19 del decreto legislativo n. 150/2015 . “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”
- Modalità di registrazione. Nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, le dichiarazioni di immediata disponibilità (DID) continueranno ad essere sottoscritte presso il centro per l’impiego o saranno rilasciate ai sistemi informativi regionali esistenti che già prevedono tale modalità. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, secondo cui la domanda di ASpI, NASpI, DIS-COLL e indennità di mobilità, resa dall’interessato all’INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità. Con successiva circolare della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, ovvero con atto dell’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), saranno disciplinati i tempi e le ulteriori modalità di transizione verso il sistema a regime, ivi compreso l’eventuale periodo transitorio di utilizzo di entrambi i sistemi.
L’articolo 21 del decreto legislativo n. 150/2015 dispone la decadenza dalla prestazione alla terza mancata presentazione alle convocazioni (art. 21, comma 7, lett. a) e la decadenza dallo stato di disoccupazione per due mesi (comma 9).
Condizione di non occupazione
Allo scopo di precisare la nozione di “non occupazione”, anche con riferimento alla prestazione di attività lavorativa di scarsa intensità, occorre richiamare, in via analogica, le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22/2015, che prevedono la conservazione della prestazione di nuova assicurazione sociale per l’impiego anche nei casi in cui il beneficiario svolga un’ attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. In tal caso il legislatore ha inteso tutelare il diritto ad una prestazione per coloro che svolgano attività lavorativa, in forma subordinata o autonoma, di scarsa intensità. Analogamente, pertanto, la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800. Le amministrazioni interessate provvederanno, quindi, a verificare che il soggetto, che faccia loro richiesta di prestazioni di carattere sociale o assistenziale, risulti privo di impiego o svolga un’attività lavorativa da cui derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 e cioè pari agli importi sopra indicati, a seconda che l’attività lavorativa sia di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo.
Stato di disoccupazione e Collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
L’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015 prevede che le norme del Capo II si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999, “in quanto compatibili”.
La persona priva di impiego, che dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, si iscrive nell’ elenco del collocamento mirato dove ha la residenza o in altro elenco nel territorio dello Stato.
La permanenza nell’elenco del collocamento mirato è compatibile con il rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma nei seguenti termini:
a) l’iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.000), decade dall’iscrizione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi.
In tal caso, l’iscrizione è sospesa per la durata del rapporto di lavoro.
b) l’iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (€ 8.000), conserva l’iscrizione
c) L’iscritto che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti (€ 4.800) ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, conserva l’iscrizione.
La persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato è tenuta alla stipula del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150/2015.
L'eventuale decadenza di iscrizione e trattamenti risulta più favorevole all’iscritto al collocamento mirato rispetto all’articolo 10, comma 6, della legge 68/1999 che prevede “la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive senza giustificato motivo non risponda alla convocazione”.
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