lunedì 28 dicembre 2015

Contributo al Fondo di Solidarietà Bilaterale per aziende con almeno 5 dipendenti.

La Legge 92/2012 all'art. 3 comma 4 aveva previsto la costituzione dei c.d. "Fondi di Solidarietà Bilaterali" a favorire il finanziamento delle prestazioni a sostegno del reddito da parte di quelle aziende che, seppur occupando un numero di dipendenti mediamente pari a 15, non rientravano nel regime di applicabilità della CIGS.

Pertanto il Legislatore interveniva con questa nuova "assicurazione" da adempiere, da parte delle contrattazioni collettive di settore, nei termini stabiliti dal medesimo testo di Legge n. 92/2012 

Art. 3 comma 4. (Definizione da parte della Contrattazione Collettiva)
Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. 

Art. 3 comma 5. ( Soggetto gestore delle somme)
Entro i successivi tre mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei fondi cui al comma 4.

Art. 3 comma 19. ( Termini di definizioni da parte della Contrattazione Collettiva)
Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, e' istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarieta' residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

COSA CAMBIA DOPO LA RIFORMA "JOBS ACT"

IIn materia il Legislatore è intervenuto con il D.Lgs 148/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro" all'art. 26 che, ribadendo quanto già disposto dal previgente testo della L. 92/2012 in merito alla costituzione del Fondo c/o INPS, ne modifica alcuni aspetti come l'assimilazione al trattamento di integrazione salariale, la denominazione del Fondo istituito presso l'INPS (che dal 01/01/2016 si chiamerà Fondo di integrazione salariale) e i soggetti destinatari.

Art. 26 comma 7. 
L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 e' obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto. 

Art. 26 comma 8. 
I fondi gia' costituiti ai sensi del comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi da questi gia' versati o comunque dovuti ai fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.

A riguardo delle ultime disposizioni di cui al D.Lgs 148/2015 è intervenuto anche il Ministero del Lavoro che con la Circolare 32/2015 dello scorso 22/12/2015 fornisce anche dei chiarimenti a riguardo della decorrenza contributiva sancita dalla precedente Riforma Fornero istitutrice di detti Fondi.

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