martedì 14 aprile 2015

Reverse Charge, Split Payment, Esportatori abituali: chiarimenti applicativi in merito all'applicabilità dell'esenzione

Con l'inizio dell'anno 2015 il Legislatore ha reso operative una serie di disposizioni riguardanti l'imposta sul valore aggiunto presentate nel DL 175/2014 e nella L. 190/2014.

Parliamo, nello specifico, di:


  1. Lettere d'intento in relazione alle forniture agli esportatori abituali: dal 2015 l'onere di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate passa dal fornitore al committente;
  2. Reverse Charge: oltre alle operazione intracomunitarie e alle prestazioni in edilizia in regime di subappalto, il meccanismo dell'inversione contabile viene esteso anche ad altri settori in relazione a prestazioni su edifici riguardanti pulizia, demolizione, completamento e installazione;
  3. Split Payment: Obbligo della PA, nelle operazioni in cui si configura soggetto passivo IVA (operazioni di natura commerciale) di trattenere l'Iva esposta in fattura dal fornitore e versarla direttamente all'Erario unitamente all'imposta a debito per le operazioni attive effettuate nel periodo di liquidazione

Seppur apparentemente costituiscono tre strumenti a se stanti, in realtà presentano molteplici interconnessioni tra di loro in quanto tutte e tre nascono al fine di minimizzare la frode per mancato versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Ma vediamo in che modo il Reverse Charge si pone in relazione con gli altri due strumenti disposti dal Legislatore nella lotta all'evasione sull'IVA e come tale strumento goda di una sorta di "supremazia" in taluni casi di seguito analizzati.

Reverse Charge e Plafond per gli esportatori abituali

In caso il soggetto esportatore abbia comunicato al proprio fornitore di non applicare l'iva sulle forniture o prestazioni di servizio rese, bisogna verificare che tra quelle erogate non vi siano prestazioni assoggettate all'obbligo del reverse charge secondo le precedenti e nuove disposizioni.

Qualora non ve ne fossero, la mancata esigibilità dell'iva da parte del fornitore avverà in funzione dell'esonero richiesto con la lettera d'intento e nei limiti del Plafond.

Qualora ve ne fossero, per le prestazioni in questione non potrà essere utilizzato il plafond e  saranno assoggettate all'obbligo di applicazione dell'inversione contabile ed esentate dall'applicazione dell'iva.

Reverse Charge e Iva per Cassa

In caso il fornitore abbia adottato come metodologia di esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto quella per cassa, ovvero all'atto del pagamento della prestazione effettuata e non del momento in cui essa risulta effettuata, anche quì, in caso trattasi di operazioni che rientrano tra quelle assoggettate all'obbligo del meccanismo di inversione contabile, il fornitore emetterà fattura senza applicazione dell'iva e, di logica, sostitutivamente all'esigibilità differita della stessa.

Reverse Charge e Split Payment

Quando parliamo di operazioni effettuate nei confronti della PA occorre fare chiarezza in merito a quelle che la Circolare AdE 15/E del 13/04/2015 definisce come confini applicativi, ovvero la scissione dei pagamenti

si applica:

  • a tutte le cessione di beni e prestazione di servizi rese nei confronti di Enti Pubblici che non siano dotati di una struttura a base privatistica e che non perseguano fini propri e autonomi rispetto alla struttura statale (esempio INAIL)
non si applica:
  • a tutte le prestazioni di servizi rese da professionisti o altri soggetti assoggettati a ritenuta d'acconto o d'imposta sul reddito;
  • alle operazioni di fornitura effettuate da soggetti in regimi speciali IVA;
  • a tutte le operazioni di acquisto rientranti nell'ambito applicativo del reverse charge, con la specifica che detto principio debba applicarsi in funzione delle sole operazioni per le quali l'Ente pubblico si configura come soggetto passivo Iva, ovvero per le sole attività di natura commerciale dell'Ente non anche per quelle istituzionali.

Cogliamo occasione per definire anche quelli che sono i diversi obblighi ai fini del versamento iva trattenuta da parte della PA interessata in relazione che la ritenuta sia effettuata in regime di attività istituzionale o commerciale:

Operazioni per le quali la PA è soggetto passivo (commerciali): entro il 16 del mese successivo a quando l'iva è divenuta esigibile la PA annota l'iva trattenuta sul registro Iva vendite e la liquida all'erario unitamente all'ulteriore imposta a debito al termine del periodo di versamento (mensile o trimestrale) - Paragrafo 5 Circolare AdE 15/E del 13/04/2015;

Operazioni per le quali la PA non è soggetto passivo (istituzionali): la PA ha obbligo di versare iva trattenuta in relazione agli acquisti attinenti all'attività istituzionale (vedi ad esempio acquisti ASL per forniture ai propri assistiti) entro il 16 del mese successivo a quando l'iva è divenuta esigibile, con un versamento unitario per l'iva trattenuta nel medesimo periodo o separatamente per ciascuna operazione - Paragrafo 6 Circolare AdE 15/E del 13/04/2015

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