venerdì 17 aprile 2015

Lavoro Intermittente a tempo indeterminato ed esonero contributivo ex L. 190/2014

Nel presente articolo tratteremo del chiarimento in merito all'esonero contributivo ex L. 190/2014.
Nello specifico si riporta il parere espresso in merito dall'INPS riguardo questo caso:

LA LEGITTIMITA'  ALL'UTILIZZO DELL'ESONERO NELL'AVVIO DI UN NUOVO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO PART TIME A TEMPO INDETERMINATO E' VERIFICATA ANCHE SE CONTEMPORANEAMENTE LO STESSO LAVORATORE E' TITOLARE DI UN RAPPORTO DI LAVORO INTERMITTENTE A TEMPO INDETERMINATO? 
EVENTUALE INDENNITA' DI DISPONIBILITA' POTREBBE INCIDERE SUL CASO IN QUESTIONE?

Risposta INPS:

Considerata la ratio della legge n. 190/2014, che, è quella di incentivare l’adozione, nella regolazione dei rapporti di lavoro, della tipologia contrattuale per sua natura caratterizzata da requisiti fondanti di stabilità - il contratto a tempo indeterminato -si ritiene che non possa rientrare fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli 33-40 del d.lgs. n. 276/2003, ancorché
stipulato a tempo indeterminato. Al riguardo, si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è peraltro rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisca pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua,
Ciò premesso, si ritiene che, nel caso prospettato possa essere applicato l'esonero contributivo di cui alla legge 190/2014 anche in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato intermittente.

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