domenica 12 aprile 2015

Amministratore di società e dipendente: limiti e compatibilità

La compatibilità tra la figura dell'amministratore di società e quella di lavoratore dipendente è una questione che non presenta una soluzione univoca.

Infatti, se il diritto societario riconosce sempre la compatibilità tra le due figure (purchè prevista per volontà dei soci), invece non è lo stesso a livello previdenziale e fiscale.

I questo articolo analizzeremo, in modo schematico e analitico, il grado di compatibilità sotto un profilo societario, fiscale e previdenziale sulla base delle cariche detenute all'interno della società.

Compatibilità tra la figura di lavoratore dipendente e carica come:

PIENA INCOMPATIBILITA'
  1. AMMINISTRATORE UNICO
  2. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
  3. SOCIETA' CON PIU'AMMINISTRATORI CON POTERI CONGIUNTI

Sono questi i casi in cui anche la giurisprudenza ha affermato una incompatibilità totale in quanto le cariche di cui sopra sono accomunate da un'oggettiva capacità di esprimere autonomamente la volontà dell'Ente Sociale.

  • Diritto Societario: Nomina assembleare valida ma conflitto di interessi tra le due figure per impossibilità di verificare l'oggettivo esercizio del vincolo di subordinazione del dipendente;
  • Normativa Fiscale : Retribuzione del dipendente/amministratore indeducibile per insussistenza del rapporto di lavoro;
  • Normativa Previdenziale: Mancato riconoscimento dell'accredito contributivo ai fini pensionistici per insussistenza del vincolo di subordinazione e diritto al rimborso dei contributi versati.
POSSIBILE COMPATIBILITA'

  1. AMMINISTRATORE DELEGATO
  2. SOCIETA' CON PIU' AMMINISTRATORI CON POTERI DISGIUNTI 

Sono questi, invece, i casi in cui la compatibilità va verificata sulla concreta responsabilità e potere che il soggetto detiene a livello societario.


  • Diritto Societario: Compatibilità tra le due figure nel limite in cui i poteri affidati al soggetto in questione siano compatibili con il vincolo di subordinazione (deve, cioè, poter oggettivamente essere verificato che il potere direttivo, disciplinare e di controllo sia esercitato da soggetto diverso);
  • Normativa Fiscale: la retribuzione è deducibile solo nel caso in cui la sussistenza del vincolo di subordinazione possa essere verificata da atto certo, ovvero da statuto della società si evinca la delega ad altro soggetto circa esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare;
  • Normativa Previdenziale: la compatibilità va verificata nel caso in cui le prestazioni in delega all'amministratore  e le prestazioni rese come dipendente non coincidano, altrimenti si determina una diretta insussistenza del vincolo di subordinazione  e un mancato riconoscimento dell'accredito ai fini pensionistici.

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