martedì 7 aprile 2015

NASPI: i pro e i contro alla luce delle prime riflessioni

In un precedente articolo ci siamo già occupati dei pro e dei contro del nuovo ammortizzatore sociale che dal 01/05/2015 sostituirà ASpI e Mini ASpI.

Analizziamoli velocemente arrivando al nodo relativo ai lavoratori stagionali:


CONDIZIONI FAVOREVOLI DELLA NASPI

  • Durata dell'indennizzo più elevata rispetto all'ASpI ( viene indennizzato un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni ovvero per un massimo di 24 mesi ridotti a 18 mesi dal 01/01/2017);
  • L'intervallo temporale all'interno del quale valutare il requisito contributivo ( 13 settimane di contribuzione nei quattro anni antecedenti la richiesta e in 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi)

CONDIZIONI SFAVOREVOLI DELLA NASPI

Seppur la NASPI consente di verificare il requisito contributivo su un intervallo temporale ben più elevato rispetto all'ASpI, tuttavia sono esclusi come "periodi utili" quelli, nei 4 anni, in cui il soggetto richiedente:

  1. abbia percepito un trattamento di disoccupazione;
  2. malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro ovviamente nel rispetto del minimale retributivo;
  3. cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
  4. assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Alcune delle esclusioni di cui sopra non costituiscono certamente una novità in quanto sono le stesse circostanze che , per ASpI e Mini ASpI, già erano menzionate come generante "periodi neutri" ai fini della valutazione del requisito contributivo (rif. Circolare 142 del 12/12/2012)

Ciò che invece genera una problematica tanto discussa per i lavoratori stagionali è l'esclusione per i periodi di cui al punto 1.
Considerando che il lavoratore "stagionale" è colui che alterna a piccoli periodi di lavoro un altrettanto (se non più) lungo periodo di disoccupazione per un fermo dell'attività imprenditoriale, finora questi soggetti riuscivano ad ammortizzare il periodo di mancanza di lavoro e retribuzione con l'indennizzo ASpI o MIni ASpI.
Considerando, ora, che i periodi coperti da indennità per lo stato di disoccupazione (come anche altri) non costituiranno più "periodi buoni" per arrivare alle 13 settimane di contribuzione necessaria, per molti di loro il requisito potrebbe non essere verificato.
Il rischio è soprattutto per i lavoratori stagionali che svolgono attività per periodi di tempo assai brevi che quindi non disporranno più di un ammortizzatore accessibile con requisiti contributivi minimali (come prevedeva la Mini ASpI) e, nelle more di dover rispettare un monte di giornate retribuite uguale per tutti (in quanto la NASPI non prevede un trattamento con requisiti ridotti) , dal computo delle stesse dovranno vedersi escludere quelle che, pur coperte da contribuzione figurativa, sono considerate "neutre".

Queste riportate sono, naturalmente, pareri e riflessioni volte ad analizzare quanto riportato dal dettato normativo ex L. 183/2014.
Una risposta (o soluzione) al concreto applicarsi del nuovo trattamento di disoccupazione verrà certamente reso noto dall'INPS con apposita Circolare che, a questo punto, si attende con ansia!

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