giovedì 26 marzo 2015

Congedo Straordinario, CIG e CDS: compatibilità e precedenza di trattamento

Tratteremo in questo articolo della compatibilità tra i trattamenti di Congedo straordinario indennizzato dall'Inps per assistenza a familiare gravemente malato con eventuali situazioni di riduzione dell'orario di lavoro operate dall'azienda e del relativo accesso al trattamento di Cassa Integrazione.

Nello specifico analizzeremo i casi di compatibilità e di precedenza del trattamento nel caso sia intervenuta l'erogazione prima l'uno o l'altro trattamento.

La questione è stata già ampiamente chiarita sia dal Ministero del Lavoro all'interpello 70 del 12 ottobre 2009 che dall'INPS con messaggio 27168 del 25 novembre 2009

CONGEDO STRAORDINARIO RICHIESTO PRIMA DELLA CIG/CDS

La richiesta di accesso al trattamento economico per congedo straordinario prima di un periodo di cassa integrazione (CIG), sia parziale che a zero ore, prevede una precedenza del trattamento economico del congedo sul trattamento di integrazione del salario, pertanto, consente al lavoratore di fruire del congedo straordinario con conseguente erogazione dell'indennità prevista dall'art 42 comma 5.

Perciò il lavoratore non sarà interessato dalla sospensione dell'attività lavorativa o dalla riduzione di orario e non potrà essere posto in cassa integrazione fino al rientro dal congedo straordinario già autorizzato e del quale già sta fruendo.

CONGEDO STRAORDINARIO RICHIESTO DURANTE LA CIG/CDS

In questo particolare caso occorre fare una precisa premessa a riguardo che il trattamento di integrazione salariale sia a zero ore o parziale.

CIG A ZERO ORE

Considerando che il presupposto per ottenere il trattamento economico per congedo straordinario sia lo svolgimento di attività lavorativa, in caso di sospensione totale del rapporto di lavoro, non può essere avanzata alcuna richiesta di congedo straordinario. Questa linea dispositiva deriva dal fatto che, in caso di sospensione totale o di assenza di prestazione lavorativa, la legittimità di "tempo" per assistere un familiare verrebbe meno in quanto il lavoratore in questione è già svincolato dagli obblighi legati al dovere di prestare attività lavorativa.

E' occasione per segnalare che, secondo il principio sopra enunciato, non spetta il trattamento per congedo straordinario al lavoratore in mobilità.

CIG PARZIALE/CDS

In caso di presentazione della domanda di congedo straordinario durante il trattamento parziale di integrazione salariale o di riduzione dell'orario di lavoro per attivazione di Contratto di Solidarietà, si verifica la compatibilità a percepire entrambi gli indennizzi.

In questo caso il congedo straordinario spetterà limitatamente alle ore di integrazione salariale.

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