mercoledì 10 agosto 2022

Decreto Aiuti bis (DL 115/2022): le principali novità in materia di lavoro

 Entra in vigore in data odierna, 10 agosto 2022, il D.L. 115/2022 del 9 agosto 2022 che disciplina "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali".

In merito alle misure in materia lavoro il DL Aiuti bis interviene nei seguenti ambiti
  1. Art. 12 Misure fiscali per il welfare aziendale;
  2. Art. 20 Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti;
  3. Art. 22 Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
Art. 12 Misure fiscali per il welfare aziendale

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

Dalla lettura della previsione dell'articolo 12 sovvengono due distinte analisi.
La prima riguarda un sostanziale innalzamento generalizzato (come negli anni 2020 e 2021) esteso all'anno 2022, della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti ex art. 51 comma 3 TUIR che da 258,22 euro viene "raddoppiato" con arrotondamento a 600,00 euro

La seconda attiene alla somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale su cui commenterei in relazione a due aspetti. 

Il primo è la ratio della disposizione di sostenere il rincaro dei prezzi delle utenze domestiche che, alla stregua dei buoni carburante erogati ai dipendenti ex art. 2 del D.L. n. 21/2022, assolve la medesima funzione "ristorativa" in relazione ad uno determinato contesto socio-economico (rincaro prezzi del carburante allora e dell'energia ora).

Il secondo attiene alla formulazione tecnica della disposizione che invece presenta importanti differenze rispetto al bonus carburante
  • il rimborso delle spese delle utenze è "fiscalmente" un benefit concedibile volontariamente dal datore di lavoro (come il bonus carburante) che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3 nei limiti della franchigia stabilita dal medesimo elevata a 600 euro per il 2022 (invece il bonus carburante rappresenta una somma non imponibile extra franchigia);
  • il rimborso delle spese delle utenze si configura nella "sostanza" come una forma sui generis di welfare "socio-aziendale" in quanto rispecchia i canoni tipicamente identificativi "benefit e servizi forniti dall’azienda ai propri dipendenti al fine di migliorare la vita privata e lavorativa", come anche titolato anche nella disposizione, e si connota anche di un aspetto di "aiuto sociale" che il legislatore riconosce per il tramite del datore di lavoro.
Nulla quaestio sull'esenzione in capo al dipendente che appare chiara e limpida nei maggiorati limiti ex art 51 comma 3, qualche riflessione potrebbe invece sorgere, data la "minotaurica" forma che la misura assume nel testo normativo, in merito al trattamento del costo in capo all'azienda.
Misura che probabilmente sarebbe stato opportuno disciplinare separatamente, proprio come già fatto per il bonus carburante.

Art. 20 Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La disposizione in questione amplia la portata dell'esonero introdotto per il solo anno 2022 dal comma 121 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2022 fatti salvi i requisiti richiamati dalla predetta legge (retribuzione imponibile mensile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non superiore a 2.692 euro, maggiorato).
  • dal 1 gennaio al 30 giugno pari a 0,8%;
  • dal 1 luglio al 31 dicembre pari a 2%.
Come già per operato per l'originaria disposizione anche per la novella si attende il relativo documento di prassi che l'INPS provvederà a rilasciare con l'istituzione dei relativi codici di quadratura e ormai certamente (vista la retroattività degli effetti) con la previsione di una procedura di recupero.

Personalmente mi apro ad un commento personale sulla misura in questione che, concorde in un potenziamento nella riduzione del cuneo fiscale per il lavoratore dipendente anche in relazione alla revisione delle aliquote a finanziamento delle integrazioni salariali, sembra invece porsi in una "sorda" e "antitetica" maggiorazione degli oneri contributivi conto azienda che, probabilmente avrebbe meritato un segnale di sostegno quale fonte di mantenimento dei rapporti di lavoro.

Art. 22 Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

L'indennità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo periodo. 
All'articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «con decorrenza entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza entro il 1° luglio 2022»; b) al comma 11 dopo le parole: «codice di procedura civile» sono inserite le seguenti: «e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca»; c) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La medesima indennità di cui al comma 1 e' erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi (...)

Le disposizioni previste in materia di "una tantum" sono di natura prettamente "implementativa" delle categorie di lavoratori che, con una "seconda chance" a Ottobre 2022, potranno esserne beneficiari dopo la prima occasione nel mese di luglio.

In merito all'una tantum ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 31 del DL 50/2022 anzitutto premettiamo che nulla viene modificato in merito ai requisiti di cui al comma 1 che quindi continua ad alimentare (quindi anche ad evidenziare) la profonda discrepanza tra il testo normativo e le indicazioni di prassi fornite dall'INPS sul periodo temporale (rispettivamente 30/04 e 23/06) all'interno del quale verificare il diritto alla riduzione contributiva del dipendente (ex 0,8% ora 2%).
Potranno essere beneficiari dell'esonero, con erogazione diretta del datore di lavoro o direttamente dall'INPS, i lavoratori che abbiano i seguenti requisiti
  1. siano in essere al mese di luglio; 
  2. non hanno già percepito nel mese di luglio per mancanza dei requisiti ordinari di cui al comma 1, ovvero che non siano stati titolari del beneficio della riduzione contributiva in almeno una mensilità entro il 30 aprile 2022;
  3. che la mancanza del requisito di cui al precedente punto, da verificare alla data del data del 17 maggio 2022,derivi da mancanza di imponibile contributivo dovuto da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.
Per l'una tantum a favore della altre categorie di lavoratori di cui all'art. 32, l'estensione avviene con erogazione diretta da parte dell'INPS a favore di
  • titolari di pensioni di cui al comma 1 al 1 luglio, 
  • collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità covid erogate da Sport e Salute
  • dottorandi e assegnisti di ricerca, in estensione alle previsioni sui collaboratori coordinati e continuativi.



Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)

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