Approda in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2022 il c.d. "decreto trasparenza" quale testo definitivo che recepisce le direttive UE (1152/2019) relative al diritto di lavoratori dipendenti e autonomi all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, in modo più completo e soprattutto trasparente.
L'obiettivo che la direttiva UE induce a perseguire in ogni stato membro è quello di allineamento comunitario degli standard informativi relativi ai rapporti di lavoro in ragione di una sempre maggiore libera circolazione dei lavoratori nell'area UE, partendo dalla regolamentazione interna sugli obblighi informativi.
Analizziamo di seguito le principali modifiche che operativamente interesseranno la redazione dei nuovi documenti e l'integrazione delle già redatte lettere di assunzione a decorrere dal prossimo 13 agosto 2022.
Ambito di applicazione (art. 1)
Il decreto in questione trova applicazione nei confronti dei seguenti contratti di lavoro
- contratto dì lavoro subordinato;
- contratto di lavoro in somministrazione;
- contratto di lavoro intermittente;
- rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente ex Dlgs 81/2015;
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art 409 cpc;
- contratto di prestazione occasionale ex art 54-bis DL 50/2017;
- ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca;
- ai lavoratori domestici;
- ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a quelli degli enti pubblici economici.
Non si applica invece per
- contratto d'opera, professioni intellettuali, lavoro autonomo occasionale, lavoro autonomo sportivo (salvo che quest'ultimi non integrino cococo ex art. 409 cpc);
- rapporti di lavoro di "breve durata" (durata media settimanale pari o inferiore a 3 ore)
- contratti di agenzia ex art. 1742 c.c.;
- collaborazioni di tipo familiare (coadiutori impresa familiare);
- lavoro del personale pubblico all'estero.
Modalità di comunicazione delle informazioni (art. 3)
Le informazioni devono essere fornite dal datore di lavoro al lavoratore, in formato cartaceo o elettronico, in modo chiaro e trasparente (aggiungerei anche essenziale), garantendo la conservazione e accessibilità delle medesime, nonché prova dell'avvenuta consegna per 5 anni.
Dal tenore "qualificativo" se ne deduce che difficilmente gli obblighi possano essere rispettati con un semplice rimando ad ulteriori disposizioni e/o testi (esempio al CCNL).
Informazioni sul rapporto di lavoro (art. 4, comma 1 lettera a)
In modifica a quanto già previsto dal D.lgs 152/97, potremmo affermare che l'art.4 ribadisce e integra la forma di quelle che sostanzialmente erano informazioni già normalmente rinvenibili in una lettera di assunzione.
Potremmo quindi rinvenire qualche novità in riferimento a:
- lettera a) in relazione all'identità delle parti sono integrate le generalità dei datori di lavoro in regime di codatorialità nelle reti di imprese e nelle assunzioni congiunte in agricoltura;
- lettera l) indicazione della durata (alternativamente modalità di determinazione e fruizione) dei congedi cui ha diritto il lavoratore maturati in relazione allo svolgimento del rapporto lavorativo (a parere dello scrivente si presumono quelli di cui al CCNL);
- lettera m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni (a parere dello scrivente questa previsione potrebbe integrare anche la regolamentazione del recesso ante tempus nei rapporti a tempo determinato);
- lettera n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- lettera o) indicazione della programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
- lettera p) se il rapporto di lavoro non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite, le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative, il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico;
- lettera q) indicazione del contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- lettera r) indicazione gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
- lettera s) gli elementi previsti dall'articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (quindi con eventuale possibilità di inserire nella lettera di assunzione anche l'informativa per la presenza di impianti di sorveglianza ex art. 4 L. 300/70), avendo cura del rispetto delle ulteriori prescrizioni in termini di informativa sindacale.
Forma e termine di comunicazione delle informazioni In merito alla forma, l'obbligo può considerarsi assolto attraverso il contratto individuale di lavoro redatto per iscritto, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (UNILAV), eventuale ulteriore documento integrativo delle informazioni non contenute nei due precedenti.
In merito ai tempi l'obbligo è di norma assolto all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa per le informazioni contenute nel contratto di assunzione e UNILAV, entro 7 gg (informazioni di cui lettere a e b) e 30 gg (informazioni di cui alle lettere g,i,l,m,q,r) se integrate con apposito documento.
Prescrizioni in caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (art. 4, comma 1 lettera b)
Richiesta di accesso, adeguamento privacy e modifiche alle informazioni
Il lavoratore, direttamente o per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ha diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni concernenti gli obblighi. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a trasmettere i dati richiesti e a rispondere per iscritto entro trenta giorni.
Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a integrare l'informativa con le istruzioni per il lavoratore in merito alla sicurezza dei dati e l'aggiornamento del registro dei trattamenti riguardanti le attività di cui al comma 1, incluse le attività di sorveglianza e monitoraggio.
I lavoratori, almeno 24 ore prima, devono essere informati per iscritto di ogni modifica incidente sulle informazioni fornite che comportino variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro.
Informativa sindacale
In relazione alle informazioni e i dati comunicati nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, viene introdotto l'art. 1bis al D.lgs 152/97 prescrivendo che anche queste debbano essere comunicate dal datore di lavoro o dal committente ai lavoratori in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (vedi punto s art. 4 lettera a DL 104/22).
La comunicazione delle medesime informazioni e dati deve essere effettuata anche alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle predette rappresentanze, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro possono richiedere la comunicazione delle medesime informazioni e dati e l'accesso agli stessi.
Obblighi informativi per lavoro all'estero (escluso quello pubblico) (art. 4, comma 1 lettera c)
Il datore di lavoro che distacca in uno Stato membro o in uno Stato terzo un lavoratore è tenuto ad integrare le informazioni suddette con le seguenti ulteriori:
- il paese o i paesi in cui deve essere svolto il lavoro all'estero e la durata prevista;
- la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
- le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti agli incarichi svolti;
- ove sia previsto il rimpatrio, le condizioni che lo disciplinano;
- la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante;
- le eventuali indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
- l'indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco.
Se la missione è relativa a un periodo superiore a quattro settimane consecutive, il datore di lavoro comunica per iscritto, prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, nonché le ulteriori informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
Modifica degli elementi del contratto dopo l'assunzione (art. 4 comma 1 lettera d)Il datore di lavoro e il committente pubblico e privato comunicano per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, qualsiasi variazione degli elementi di cui agli articoli 1, 1-bis e 2 (del Dlgs 152/97) che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.
Obblighi informativi per le prestazioni occasionali (art. 5 comma 1)
L'utilizzatore assolve gli obblighi informativi con la consegna, preventiva all'inizio della prestazione, di una copia (cartacea o elettronica) della comunicazione trasmessa attraverso la piattaforma informatica INPS.
Obblighi informativi per il contratto di lavoro intermittente (art. 5 comma 2 lettera a)
Il contratto di lavoro intermittente (...) deve contenere i seguenti elementi:
- la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13;
- il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;
- il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
- le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
- i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità;
- le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
- le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.
Obblighi informativi per il contratto di somministrazione (art. 5 comma 2 , lettera b)
Le informazioni già previste dall'art. 33 comma 3 D.lgs 81/2015 (data di inizio e la durata prevedibile della missione, informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152), integrate di tutte quelle previste dall'art. 4 comma 1 DL 104/2022, sono comunicate per iscritto al lavoratore dall'agenzia di somministrazione prima dell'invio in missione presso l'utilizzatore.
Obblighi informativi per il lavoro tramite piattaforme digitali (art. 5 comma 2 , lettera c)
I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere entro la data di instaurazione del rapporto di lavoro le informazioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in quanto compatibili, nonché le informazioni inerenti alla tutela della sicurezza
Disposizioni transitorie per i contratti già in essere (art. 16)
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro gia' instaurati alla data del 1° agosto 2022.
Il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni di cui all’art 4 del presente decreto.
Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)
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