giovedì 29 ottobre 2020

Decreto Ristori n. 137/2020: la "deadline" del 16 novembre per cassa integrazione ed esonero contributivo

 Arriva in Gazzetta in data 28/10/2020 anche il Decreto n. 137/2020 alias Decreto Ristori o ancora Decreto Novembre.

Il suddetto testo normativo traghetta repentinamente all'entrata in vigore in quanto contiene importanti misure di sostegno economico alle imprese e ai datori di lavoro in maggior ragione del DPCM dello scorso 25/10/2020 con cui alcune attività (Elenco Allegato A del DL 137/2020) hanno visto la limitazione della loro operatività.

In questo articolo vogliamo  analizzare alcuni aspetti riguardanti i provvedimenti di cui all'art. 12 del DL 137/2020 che riguardano sinteticamente:

  1. ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale di 6 settimane dal 16/11/20 al 31/01/21;
  2. proroga del divieto di licenziamento fino al 31/01/2021;
  3. riconoscimento di un'ulteriore mensilità di esonero contributivo alternativo alla cig (entro il 31/01/21).
1) Ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale di 6 settimane dal 16/11/20 al 31/01/21
L'art. 12 commi da 1 a 8 disciplina l'ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga  
  • per una durata massima di sei settimane quale durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19;
  • collocabili nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021;
  • con il versamento di un eventuale contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, non dovuto nei casi in cui la perdita di fatturato raffrontata nel suddetto periodo sia di almeno il 20%, avvio di attività d'impresa dopo il 01/01/2019, dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalla chiusura o limitazione delle attivita' economiche e produttive
Il testo normativo riporta: 

"I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma".
 
Sostanzialmente, come avvenuto per i trattamenti di cui al DL Agosto, la sovrapposizione di periodi già richiesti e/o autorizzati dal 16/11 al 31/12 saranno imputati alle 6 settimane di cui all'art. 12 del DL 137/2020.
Veniamo ora all'analisi della "deadline" del 16 novembre.
Il ragionamento che sovviene in mente è che, nella pratica, anche in virtù del prorogato divieto dei licenziamenti, per essere "coperti" fino al 31/01/21, contando a ritroso le 6 settimane dal 31 gennaio 2021, i trattamenti richiesti tra il 16/11 e il 20/12 "accorceranno la coperta" a chi purtroppo si troverà ad averle richieste.
Ci si attende la "grande sorpresa" che  dovrebbe essere contenuta nella Legge di Bilancio che finanzierebbe 4 settimane di cassa DL 137/2020 per un totale di 10.

2) Proroga del divieto di licenziamento fino al 31/01/2021
L'art 12 dai commi 9 a 11 dispone la proroga dei licenziamenti collettivi e individuali per motivi economici, salvo deroghe esplicitamente previste, fino alla nuova data del 31/01/2021.
La novità di quest'ulteriore proroga riguarda la perentorietà assoluta di questa nuova data (31 gennaio 2021) in quanto il testo normativo omette la precedente disposizione ex art 14 comma 1 e 2 DL 104/2020 "Ai datori di lavoro che non  abbiano  integralmente  fruito  dei trattamenti di  integrazione  salariale  riconducibili  all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero  dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali .....".
Veniamo ora all'analisi della "deadline" del 16 novembre.
Sostanzialmente il divieto di licenziamento sarà vigente fino al 31/01/2021 indipendentemente che abbia già completamente fruito di tutte le settimane di cassa a disposizione o dell'esonero alternativo alla cig, e per il ragionamento di cui al precedente punto, potrei trovarmi in una situazione di "scopertura" funzionale alle richieste effettuate tra il 16/11 e il 20/12.

3) Riconoscimento di un'ulteriore mensilità di esonero contributivo alternativo alla cig (entro il 31/01/21)
Al comma 14 dell'art. 12 del DL 137/2020 viene disciplinato il riconoscimento di un ulteriore periodo di massimo 4 settimane di esonero contributivo alternativo alla cig di cui ai comma 1, da usufruire entro il 31/01/21.
Veniamo ora all'analisi della "deadline" del 16 novembre.
Sostanzialmente chi ha già fatto domanda dei trattamenti ai sensi dell'art 1 DL 104/2020 e per effetto della "sovrapposizione", i periodi dal 16/11 essendo computati ex DL 137/2020 comma 1, si trova automaticamente negato anche il diritto a questa agevolazione.

Rimaniamo ora fiduciosi e speranzosi che le circolari INPS possano essere pubblicate con la stessa celerità (ad oggi siamo ancora in attesa di quella disciplinante la cassa integrazione "+9 con fatturato") per trovare risposta a tanti interrogativi.




Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)

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