venerdì 5 aprile 2019

Autoliquidazione INAIL: due voci di tariffa per il tirocinante che partecipa o meno all'attività aziendale

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 comma 1121 Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) dal 1° gennaio 2019 si applicano le tariffe dei premi delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019.

Questo "restyling" ha introdotto numerose novità in termini di riduzione delle tariffe oltre che di riorganizzazione del nomeclatore tariffario con nuove voci di tariffa , eliminazioni o accorpamenti

Tra le novità che hanno riguardato questa "riorganizzazione" troviamo la nuova classificazione per gli stagisti e tirocinanti; per questi, infatti, sono state previste due distinte voci in base alla partecipazione o meno alle attività aziendali.

Pertanto avremo 
  • per le attività che non comportano la partecipazione alle lavorazioni aziendali voce di tariffa 0610 nell' industria e artigianato e 0611 nelle altre attività)
  • per quelle che comportano partecipazione alle lavorazioni aziendali  voce di tariffa 0640 per industria e artigianato e 0616 per altre attività.
La suddetta novità sembra vada a superare un precedente orientamento dell'INAIL secondo il quale per le attività formative svolte in azienda dallo stagista doveva comunque applicarsi la voce di tariffa dell'attività aziendale cui la formazione era rivolta.

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