martedì 5 giugno 2018

Acquisti di carburante dal 01/07/2018: un quadro sulle nuove disposizioni

Con il presente articolo tracciamo uno schema riassuntivo delle nuove disposizioni che dal prossimo 01/07/2018 interesseranno le cessioni di carburante  effettuati da parte dei soggetti iva per effetto di quanto disposto dalla Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

E' necessario specificare che le disposizioni in oggetto riguardano unicamente gli acquisti di carburanti e lubrificanti per autotrazione destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore escludendo, pertanto, gli acquisti ad altre finalità (cessioni di carburante per motori di gruppi elettrogeni, per impianti di riscaldamento,attrezzi vari) con l'obiettivo di contrastare la sopravvalutazione dei costi per carburanti da parte delle imprese e lavoratori autonomi, finalizzata all'abbattimento dell'imponibile e quindi al minor versamento delle imposte.

Tracciabilità dei metodi di pagamento ai fini della deducibilità del costo e detraibilità dell'iva ( art. 1 comma 923 L. 205/2017)

Viene modificato l'art. 19-bis comma 1 lettera d DPR 633/72 in cui è aggiunto il periodo che cita che l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento attraverso carta di credito, prepagate, carte di debito o altro mezzo che ne consenta la tracciabilità.
Una specifica circa tutti e i solo mezzi che saranno ritenuti idonei a soddisfare questo requisito è stata data dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 73203/2018 del 04/04/2018 che individua come tali i pagamenti effettuati con

  • assegni bancari, postali e circolari
  • bollettino postale, addebito diretto, bonifico bancario/postale
  • carte di debito/credito/prepagate che consentano anche l'addebito in conto corrente
Le medesime indicazioni saranno ritenute valide sia nel caso in cui il momento del pagamento corrisponde al momento di cessione sia nel caso in cui non siano contestuali (contratti di netting)

Obbligo di fatturazione elettronica delle carte e buoni carburante  ( art. 1 comma 920-921 L. 205/2017)

Viene modificato l'art. 22 comma 3 DPR 633/72 in cui viene specificato che "gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica"
Il comma 921 specifica che il suddetto obbligo emerge solo se il soggetto titolare di partita iva comunica al rivenditore che si sta facendo rifornimento nell'esercizio della propria attività d'impresa o lavoro autonomo. L'emissione della fattura elettronica deve poi avvenire entro la fine della giornata lavorativa, esclusivamente in formato xml tramite SdI.

Obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati dei corrispettivi ( art. 1 comma 909 L. 205/2017)

Il comma 909 dell'art. 1 Legge 205/2017 ha modificato l'art. 2 D.Lgs 125/2015 introducendo al comma 1bis l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
L'adempimento comunicativo scatta dal 1 luglio 2018 come precisato anche dal provvedimento 106701/2018 del 28/05/2018 emanato con intesa tra Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Entrate e Ministero dello sviluppo economico e si accosta all'obbligo di fatturazione elettronica e tracciabilità per tutti quegli acquisti effettuati da parte di soggetti che non operano nell'ambito di attività d'impresa o lavoro autonomo.
Il suddetto provvedimento fornisce indicazioni operative circa le informazioni da memorizzare e soprattutto chi saranno i soggetti obbligati. A riguardo l'obbligo parte con un doppio binario
  • dal 1 luglio 2018 saranno obbligati tutti i gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità "senza operatore"
  • dal 1 gennaio 2020 l'obbligo viene esteso a tutti i gestori di distribuzione stradale di benzina e gasolio.
La trasmissione dei dati dovrà avvenire con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

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