Nella congiuntura economica attuale in cui le piccole imprese devono far sempre più fronte all’elevata incidenza del costo del lavoro sul proprio fatturato, si fanno sempre più strada le attività a conduzione familiare al fine di limitare i costi aziendali per lo svolgimento dell'attività di impresa.
L’interrogativo che ci poniamo in relazione all’impiego di prestazioni lavorative da parte dei familiari, è se vi siano delle limitazioni alle assunzioni qualora tra le parti stipulanti ci siano legami di parentela.
Un’analisi di “legittimità” va sempre effettuata tenendo conto di due elementi, il primo è la forma dell’esercizio dell’attività aziendale (impresa individuale, attività autonoma in forma associata, società) e quindi chi sia il datore di lavoro, il secondo è la tipologia di legame di parentela tra le parti instauranti il rapporto di lavoro dipendente.
Il concetto di legittima qualificazione del rapporto di lavoro subordinato tra parenti e affini è difficilmente generalizzabile in un'univoca formulazione ma, in ogni caso, riconducibile all’identificazione di una prestazione resa ai sensi dell’art. 2094 c.c. che, di conseguenza, costituisce l’elemento probante la concreta e reale sussistenza dell'onerosità della prestazione e non dissimulazione di un'illecita suddivisione di utili per le società e un'insussistente costo aziendale.
La nostra analisi può partire da quella che è la natura “genericamente riconosciuta” alle prestazioni di lavoro tra parenti e affini, ovvero permeate da una presunzione di gratuità.
Ma, come anticipato in premessa, la legittimità del rapporto tra familiari e affini va considerata in funzione della struttura aziendale adottata e del vincolo di parentela tra le parti; di seguito analizzeremo le diverse fattispecie
SOCIETA' DI CAPITALI
Nel caso in cui la prestazione lavorativa venga resa a favore di una società di capitali non opera, generalmente, mai la presunzione di prestazione a titolo gratuito nemmeno se esiste un legame di parentela tra il lavoratore stesso e uno dei soci di capitale. Questa esclusione si rinviene in base al fatto che il rapporto di lavoro intercorre con la società (datore di lavoro), soggetto diverso dal coniuge o dal familiare convivente.
Fanno eccezione alla verifica della effettiva legittimità del rapporto i seguenti casi:
- società di capitali a socio unico
- società con due soli soci al 50%
- società con più soci le cui quote di maggioranza siano del soggetto avente legame di parentela con il lavoratore dipendente
- società con più amministratori in cui lavoratore sia parente convivente con uno degli amministratori con pieni poteri nella delega alla gestione del personale dipendente.
SOCIETA' DI PERSONE
Nel caso in cui la prestazione lavorativa venga resa nell’ambito di una società di persone la legittimità va verificata in base alla capacità di controllo della società operabile da parte del socio di maggioranza (SNC) o amministratore (SAS), coniuge o familiare convivente del lavoratore.
La legittimità del rapporto viene riconosciuta a patto che la prestazione lavorativa del socio/dipendente sia effettuata nell’ambito di un concreto esercizio del potere direttivo e gerarchico del socio parente e avente controllo della società.
Una prestazione resa nell’esercizio del potere direttivo e organizzativo costituisce, quindi, dimostrazione della lecita deducibilità del costo escludendo che l'erogazione della retribuzione costituisca un alternativo modo di suddivisione degli utili.
Di diversa interpretazione a riguardo è L'INPS che generalmente, invece, non riconoscere il rapporto subordinato instaurato tra parenti ed affini nell’ambito di società di persone riconducendolo, quindi, a forme di collaborazione familiare e pertanto assoggettate a obblighi contributi delle gestioni autonome (tranne che se rese in forma occasionale).
IMPRESA INDIVIDUALE E LAVORATORE AUTONOMO
L’esercizio di attività d’impresa e lavoro autonomo sotto forma di ditta individuale costituisce, per eccellenza, il modello in cui la presunzione di gratuità dell’attività lavorativa resa dal familiare opera quasi automaticamente.
Questa “automatica presunzione” scatta nel caso in cui l’attività individuale d’impresa sia gestita ed organizzata, strutturalmente ed economicamente, con criteri prevalentemente familiari o nel caso di attività lavorativa prestata in favore del coniuge professionista.
Sono generalmente illegittimi, quindi il cui costo indeducibile, i rapporti di lavoro subordinato instaurati con
- Coniuge
- Figlio minorenne
- Figlio inabile al lavoro
- Genitori e Nonni
Tuttavia, anche in questa tipologia di organizzazione aziendale, esistono delle eccezioni e la legittimità può essere rinvenuta nei rapporti di lavoro subordinato instaurati con
- Figlio maggiorenne
- Fratelli e sorelle non conviventi
- Zii non conviventi
- Cugini non conviventi
Come per le società di persone, la posizione INPS a riguardo propende a non riconoscere il rapporto subordinato instaurato riconducendolo, quindi, a forme di collaborazione familiare e pertanto assoggettate a obblighi contributi delle gestioni autonome (tranne che se rese in forma occasionale).
volevo sapere se per l assunzione di figli maggiorenni era previsto uno sgravio contributivo,si tratta di una ditta individuale.
RispondiEliminae nel caso negativo come inquadrarli?
grazie
Buonasera, per la fruizione di un'agevolazione contributiva devono prima di tutto essere rispettati dei principi generali ex Dlgs 150/2015 in base ai quali gli incentivi per l’assunzione non spettano in caso di:
Elimina1)assunzione per attuazione di obbligo preesistente stabilito da norme di legge o contrattazione collettiva;
2)se l’assunzione viola il principio di precedenza alla riassunzione di un lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da lavoro a termine;
3)assunzioni da parte di datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale;
4)assunzioni di lavoratori licenziati dallo stesso datore di lavoro nei 6 mesi precedenti.
Andrebbero poi verificati i requisiti disciplinanti l'agevolazione.
Buonasera , volevo sapere se una Ditta SRL con due soci Fratelli può assumere il Padre con un contratto da Dipendente
RispondiEliminaGrazie
Volevo sapere se una Ditta SRL formata da due Fratelli può assumere il Padre come Dipendente..contratto regolare
RispondiEliminaBuonasera Federico.
EliminaCome anticipato nell'articolo nelle società di capitali, generalmente, in una prestazione tra soggetti con un legame di parentela, esempio tra il lavoratore stesso e uno dei soci di capitale/amministratore, non opera mai il principio di gratuità in base al fatto che il rapporto di lavoro intercorre con la società (datore di lavoro) e non con la persona fisica (si identifica cioè genuino e oneroso).
In tale circostanza la genuinità del rapporto e la sua onerosità vanno comunque verificate sulla base di due presupposti fondamentali come
1) Esercizio del potere direttivo e organizzativo da parte del socio/amministratore con cui si ha la parentela;
2) Rapporto di convivenza tra il socio/amministratore con cui si ha la parentela e il lavoratore.
In risposta al Suo quesito la risposta è affermativa nel caso in cui il Padre sia non convivente con i figli o in ogni caso sia garantita una oggettiva applicazione del potere direttivo e organizzativo dell'amministratore che rappresenti il datore di lavoro (quindi con delega esplicita alla gestione e amministrazione del personale in caso di società con più amministratori)al fine di identificarne la genuinità e l'onerosità.
Consigliamo, in ogni caso, di approfondire la Sua situazione sottoponendola a un Consulente del Lavoro di fiducia.
Rimettendo la Nostra disponibilità ad eventuale analisi specifica del Suo caso.
Saluti.
Buonasera, qualcuno può aiutarmi? Mia madre ha un negozio di parrucchiera, può assumermi con busta paga regolare come dipendente? O solo come collaboratrice familiare? Mi sembra una presa in giro, come collaboratrice famigliare non mi concedono neanche il mutuo per comprare una macchina
RispondiEliminaSalve volevo sapere se posso essere assunta nella ditta di mio padre che è artigiano se sono maggiorenne ma vivo ancora sotto lo stesso tetto.
RispondiEliminaBuongiorno,
RispondiEliminaMio padre è ditta individuale, inquadrato come artigiano.
Io sono il figlio maggiore e maggiorenne, come posso accedere alla ditta ed essere riconosciuto(con una mansione) all'interno di questa? Senza percepire uno stipendio.
Posso essere assicurato in caso di infortunio?
la Corte di Cassazione (sez. lavoro 27 febbraio 2018, n. 4535) rende lecito il lavoro tra familiari a patto che risulti comprovabile quanto segue:
RispondiEliminaL’onerosità della prestazione
La presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto
L’osservanza Di un orario
Il programmatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa del familiare
La corresponsione di un compenso a cadenze fisse
Voi come vi ponete a riguardo a questa sentenza?
Una ditta individuale tecnicamente, vista questa sentenza, può tranquillamente assumere un figlio/a anche convivente purché esistano i presupposti sopra citati.
Concordate?
Buongiorno, vorrei sapere a quale organo rivolgersi, per la contestazione ed esclusione dalla SnC di un socio che ha aperto un'attività in concorrenza alla prima. Grazie
RispondiEliminaBuongiorno Anonimo del 30/09/2018. L'esclusione del socio dovrebbe essere regolamentata nel Vostro Statuto.
RispondiEliminaBuonasera volevo sapere se un dottore commercialista possa assumere come ragioniera presso il suo studio la figlia
RispondiEliminaBuongiorno Anonimo del 25/10/2018.In generale la legittimità di un rapporto va verificata in base a quelli che sono gli elementi qualificanti la tipologia contrattuale stessa.
EliminaIn relazione ai rapporti di lavoro subordinato la legittima e genuina natura della prestazione "dipendente" è da valutarsi in relazione alle oggettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ovvero nel reale esercizio della prestazione nel rispetto dei poteri direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Quando tra datore di lavoro e lavoratore vi è un legame di parentela risulta di logica difficile veder rispettato l'esercizio dei suddetti poteri che legittimano una prestazione di lavoro dipendente; per questo motivo il Legislatore si è orientato a non poter ritenere a prescindere "genuini" tutti quei rapporti le cui prestazione potrebbero essere effettuate in "spirito di gratuità e liberalità" come tra un padre e una figlia minorenne o a carico del genitore.
Certamente non esistono casi specifici di legittimità nei rapporti tra familiari ma vanno analizzati in funzione di quanto in premessa.
Tornando alla Sua richiesta, qualora la condizione di fatto fosse di una figlia che oggettivamente "provvede autonomamente a se" (quindi maggiorenne ad esempio indipendentemente se convivente) e la prestazione fosse effettuata con l'esercizio dei poteri del datore di lavoro (seppur padre), a mio parere non ci sarebbero cause ostative all'assunzione come dipendente.
Buonasera vorrei sapere se un dottore commercialista possa assume come ragioniera sua figlia
RispondiEliminaDue fratelli possono essere assunti in una SRL?
RispondiEliminaBuonasera.
EliminaPremesso che per poter rispondere esaustivamente alla Sua domanda occorrerebbe conoscere altri aspetti societari (amministrazione unica, consiglio amministrazione, pluralità di amministratori con poteri congiunti/disgiunti, ecc), in linea generale se questi due fratelli son maggiorenni e non conviventi dell'organo che detiene il potere di amministrazione del personale dipendente, il rapporto potrebbe ritenersi legittimo.
Saluti.
Buongiorno,
RispondiEliminapuò essere assunta la moglie di un socio di una snc? Si tratta di una snc con due soci con la medesima partecipazione al capitale sociale.
Grazie e saluti
Buon pomeriggio Carla.
EliminaCome esposto nell'articolo, il riconoscimento della legittima costituzione del rapporto di lavoro subordinato deriva principalmente nella dimostrabilità che la prestazione sia resa ai sensi dell’art. 2094 c.c. ovvero che questa sia sottoposta all'esercizio della subordinazione.
L'INPS è intervenuta in materia precisando che il riconoscimento della contribuzione versata in relazione a un simile rapporto di lavoro è subordinata all'effettiva dimostrabilità che il rapporto di lavoro è "genuino".
Tutto quanto premesso, qualora la prestazione fosse resa ai sensi dell'art. 2094 c.c., stante l'onere a carico dell'impresa di dimostrare l'effettivo svolgimento del lavoro dipendente in caso di accertamento, non ci sarebbero cause ostative all'avvio del rapporto di lavoro in questione.
Buonasera, mia mamma è unico socio di una SRLS in cui è anche amministratrice, premesso che abito con lei. Come posso formulare una presunta assunzione?
RispondiEliminaBuongiorno, in caso Lei sia maggiorenne potrebbe anche configurarsi legittimo un rapporto di lavoro subordinato come nel caso proposto.
EliminaOvviamente sempre a patto che sia ogggetivamente dimostrabile la natura subordinata del raporto con l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
buonasera,
RispondiEliminaun medico (ditta individuale) vuole assumere la moglie come sua segretaria part-time 10 ore settimanali.
E' fattibile?
Buonasera Marzia.
EliminaCome riportato nell’articolo il caso posto da Lei in esame rientra tra quelli che difficilmente ravviserebbero la legittimazione di un rapporto di lavoro subordinato in relazione al vincolo di parentela con il datore di lavoro.
Il riconoscimento dell’esercizio della subordinazione sarebbe difficilmente ravvisabile per il fatto che il rapporto tra coniugi si fonda generalmente su quello che è il principio della “affectionis vel benevolentiae causa” ovvero la prestazione verrebbe svolta per per motivo di affetto e benevolenza.
Buona sera,
RispondiEliminavorrei sapere se una ditta individuale iscritta nell'albo speciale degli artigiani può assumere il figlio maggiorenne.
grazie
Buon pomeriggio.
EliminaGeneralmente si presume che la collaborazione resa da un familiare sia basata sul legame solidaristico ed affettivo e in virtù del legame affettivo il rapporto di lavoro è considerato a titolo gratuito.
La suddetta interpretazione trova fondamento nei rapporti tra familiari conviventi e nel caso prospettato di figlio maggiorenne, seppur convivente, si potrebbe ritenere legittimata la costituzione di un rapporto di lavoro caratterizzato dal vincolo di subordinazione.
Buonasera. Vorrei sapere se due fratelli possono lavorare insieme in una RSA nello steso riparto. La ditta per cui lavorano e una Cooperativa.
RispondiEliminaBuon pomeriggio Anonimo.
EliminaNel caso prospettato non dovrebbero esserci preclusioni.
Buongiorno,
RispondiEliminain una ditta individuale la figlia può assumere il padre non convivente come dipendente o solo come collaboratore?
Grazie
Buon pomeriggio Anonimo.
EliminaNon essendoci convivenza e potendo dimostrare l'effettiva prestazione lavorativa resa dal genitore non ci dovrebbero essere preclusioni per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
buongiorno
RispondiEliminase fosse possibile vorremmo sapere se una srl composta da due soggetti (tra loro cognati) possono assumere come impiegate le rispettive mogli, che esplicano funzioni di segreteria, con orari ridotti. in caso di verifica inps oltre a tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali, varrebbero come prova dell'effettivo rapporto subordinato la presenza del regolamento interno dei lavoratori e la nomina del medico competente per la sicurezza sul lavoro delle segretarie? ringraziamo anticipatamente
Buon pomeriggio, come precisato nell'articolo, nell'esercizio di un'attività d'impresa sotto forma societaria non vi è esplicita esclusione dalla possibilità di costituire un rapporto di lavoro tra la società (ovvero il rappresentante legale della società) e un parente diretto.
EliminaCertamente il caso prospettato potrebbe rientrare nei casi "attenzionabili" alla verifica dell'effettiva subordinazione nella prestazione resa.
Salve , volevo sapere se un figlio con una ditta individuale , può tenere la mamma nel suo locale a prestazione gratuita . grazie per la risposta
RispondiEliminaBuon pomeriggio Severino, assolutamente è possibile ma con obbligo di assicurare all'INAIL il soggetto in qualità di collaboratore familiare.
EliminaBuongiorno, volevo sapere se mia figlia titolare di una ditta individuale(tavola calda) può assumermi come dipendente a tutti gli effetti. Grazie
RispondiEliminaBuon pomeriggio.
EliminaNessun problema se il rapporto in questione è legittimato dall'esercizio dei vincoli e poteri di subordinazione del datore di lavoro.
HO DUE DIPENDENTI SONO COGNATE LAVORANO IN UN CANTIERE INSIEME VORREI SEPARARLE PER MOTIVI DI COMPLICITA' A LORO FAVORE NEL GESTIRE E FARE UN PO' I CAVOLI LORO .E POSSIBILE ? C'E UN CONTRATTO CHE LO VIETA'? SONO ENTRAMBI A PART TIME .GRAZIE SETTORE IMP.PULIZIE ARTIGIANATO
RispondiEliminaBuonasera Anonimo del 16/02/2020,
RispondiEliminaNella formalizzazione dell'accordo contrattuale a tempo parziale le Parti definiscono una serie di elementi tra cui sono peculiari del suddetto tipo di rapporto il luogo di lavoro, la struttura di assegnazione, la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Sostanzialmente nel rapporto a tempo parziale il diritto del datore di lavoro a modifiche delle condizioni contrattuali inizialmente pattuite è possibile solo dietro comprovata necessità e quindi legittimità, al fine di garantire al lavoratore la "programmabilità" del tempo libero.
Se a riguardo la previsione normativa dispone che una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa rispetto a quella concordata è possibile solo per accordo scritto tra lavoratore e società a fronte di esigenze produttive e organizzative, per analogia è possibile assimilare a tale ragionamento anche una variazione della sede di lavoro inizialmente pattuita.
Salve sono titolare di un impresa posso assicurare mio figlio che maggiorenne e vive nel mio tetto, premetto che lavorando in cantieri edili l'infortunio e sempre dietro l'angolo mai succeda vi ringrazio Giuseppe Copez
RispondiEliminaBUONASERA VORREI CREARE UNA SOCETA' SRLS COME IMPIANTI IDRAULICI ELETTRICI E METTERE MIA MOGLIE COME AMMINISTRATORE NON SOCIA SENZA PAGA (CONTRIBUTI NON OBBLIGATORI) E IO COME SOCIOLAVORATORE CON BUSTA PAGA (LAVORO SUBORDINATO) E POI IN FUTURO ANCHE MIO FIGLIO COME SOCIOLAVORATORE
RispondiEliminaBuonasera Anonimo del 8 marzo 2020.
EliminaPremesso che non esistono espliciti divieti di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato nel caso prospettato, tuttavia, soprattutto per quanto attiene al rapporto con il lavoratore coniuge convivente dell'amministratore, è onere del datore di lavoro poter oggettivamente dimostrare l'esercizio dei poteri ad esso attribuiti (direttivo,disciplinare e di controllo).
Un simile rapporto sarebbe opportuno sottoporlo alla preventiva analisi e relativa certificazione.
Buonasera Sig. Copez.
RispondiEliminaL'assicurazione sugli infortuni sul lavoro è obbligatoria, oltre che per i lavoratori dipendenti, anche per coloro che, pur in assenza di subordinazione, per la loro posizione sociale sono considerati particolarmente meritevoli di tutela, come ad esempio i familiari del datore di lavoro, i tirocinanti, gli alunni e i soci delle cooperative.
Mia figlia ha una ditta individuale nel settore pulizie, può assumere il padre?
RispondiEliminaBuon pomeriggio, in relazione al caso esposto non si rileva alcuna incompatibilità fatto salvo che per particolari situazioni di convivenza e/o di espletamento della prestazione non conformemente ai principi della subordinazione (esercizio dei poteri direttivo, controllo, disciplinare da parte del datore di lavoro)
EliminaBuonasera, io ho una lavanderia posso assumere mia figlia come dipendente. Ha un altro nucleo familiare. Grazie
RispondiEliminaBuon pomeriggio.
EliminaCome indicato nell'articolo e precedentemente ribadito, non esiste alcun divieto nell'assumere un proprio familiare se il rapporto è connotato dei tratti caratterizzanti la subordinazione.
L'eventuale presunzione di gratuità della prestazione, anche quando il datore di lavoro coincida con il titolare (impresa individuale), è pur sempre da valutare in concomitanza di assenza dell'esercizio dei poteri direttivo, controllo, disciplinare da parte del datore di lavoro.
Pertanto, qualora trattasi di un rapporto legittimamente costituito, non ci sono "limiti" all'assunzione del proprio figlio.
buonasera, ho lavorato cinque mesi consecutivi per la mia ex che ha una ditta individuale e gestisce un ristorante convivendo nell appartamento sopra. la giornata lavorativa si configurava in circa 10 ore giornaliere tra varie mansioni, di cui una essenziale e vincolante, mi riferisco al servizio di sala come cameriere unico e cassiere per un totale di circa 7 ore complessive, in virtù di queste caratteristiche può rientrare inbun rapporto di lavoro subordinato e quindi soggetto a contratto con regolare retribuizione? grazie
RispondiEliminaBuongiorno, in relazione alla mancanza di un legame civilmente riconosciuto, non può giuridicamente considerarsi il caso come rapporto tra "familiari".
RispondiEliminaLa presunzione di gratuità affectionis vel benevolentiae causa ricorre, di norma, tra coniugi e tra soggetti legati da vincoli di parentela o affinità. È invece dibattuta, in dottrina e in giurisprudenza, l'estensione della presunzione anche al caso di prestazioni lavorative rese, nell'ambito della famiglia e dell'impresa familiare, da soggetto convivente.
Pertanto, a nostro parere, le prestazioni descritte potrebbero configurarsi come assimilabili a quelle di lavoro dipendente
Buongiorno,posso assumere mio figlio 17enne nella mia falegnameria per i mesi estivi? Lui frequenta un liceo non la professionale del legno, e la mia ditta è una snc. Grazie
RispondiEliminaBuongiorno Anonimo del 02/06/2020.
EliminaIl Suo quesito richiede un approfondimento su 2 fronti.
Il primo riguarda il fatto che Suo figlio non sia ancora maggiorenne motivo per il quale vi sono delle specifiche disposizioni che regolamentano un rapporto lavorativo/formativo con il soggetto adolescente.
Qualora la società sia composta UNICAMENTE da soggetti classificabili come familiari in senso stretto e qualora l'adolescente sia inserito nell'organizzazione aziendale in modo occasionale o per lavori di breve durata, fatto salvo l'obbligo di adempiere alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza nonché di assicurazione INAIL, la specifica tutela finalizzata a preservare l'integrità psicofisica dell'adolescente viene "affievolita".
Se invece la SNC è composta anche di altri soggetti non familiari con cui l'adolescente può venire a contatto, in tal caso scattano tutte le prescrizioni in materia di lavoro minorile compreso l'obbligo di certificazione anti pedofilia.
Per quanto attiene il profilo di rapporto tra familiari, qualora la SNC sia composta unicamente da soggetti familiari emerge quasi certamente la presunzione di gratuità affectionis vel benevolentiae.
Stante la particolarità del caso prospettato consigliamo di analizzare con molta attenzione i dettagli facendo riferimento al Vs consulente del lavoro.
Un cordiale salute.
Buona sera . Ho una ditta individuale edile .Oltre edilizia mi occupo anche delle polizie condominiale . Volevo sapere se posso inserire in qualche modo mio figlio 16 anni per il periodo estivo
RispondiEliminaBuonasera Anonimo del 17/06/2020, in risposta al Suo quesito occorre sottolineare che il fatto che Suo figlio non sia ancora maggiorenne richiede il rispetto di specifiche disposizioni che regolamentano un rapporto lavorativo/formativo con il soggetto adolescente.
RispondiEliminaQualora nella Sua ditta lavorino UNICAMENTE soggetti classificabili come familiari in senso stretto e qualora l'adolescente sia inserito nell'organizzazione aziendale in modo occasionale o per lavori di breve durata, fatto salvo l'obbligo di adempiere alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza nonché di assicurazione INAIL, la specifica tutela finalizzata a preservare l'integrità psicofisica dell'adolescente viene "affievolita".
Se invece l'adolescente può venire a contatto anche con altri soggetti "non familiari", in tal caso scattano tutte le prescrizioni in materia di lavoro minorile compreso l'obbligo di certificazione anti pedofilia.
Per quanto attiene il profilo di rapporto tra familiari la fattispecie in esame certamente rimanda presunzione di gratuità della prestazione "affectionis vel benevolentiae".
Stante la particolarità del caso prospettato consigliamo di analizzare con molta attenzione i dettagli facendo riferimento al Vs consulente del lavoro.
Un cordiale salute.
Buongiorno, mio papà ha una srl di cui è socio unico (operiamo nel campo dell’edilizia).
RispondiEliminaIo sono sua figlia, maggiorenne, e non più convivente.
Può assumermi part-time come segretaria?
Grazie per la risposta
Buon pomeriggio.
RispondiEliminaCome indicato nell'articolo e precedentemente ribadito, non esiste alcun divieto nell'assumere un proprio familiare se il rapporto è connotato dei tratti caratterizzanti la subordinazione.
La "subordinazione" e "sussistenza" del rapporto di lavoro di tipo subordinato è in ogni caso da valutare in funzione dell'"effettivo" assoggettamento della prestazione lavorativa all'esercizio dei poteri direttivo, controllo, disciplinare da parte del datore di lavoro.
Pertanto, qualora trattasi di un rapporto legittimamente costituito, non ci sono "limiti" normativi all'assunzione del proprio figlio seppur, a parere dello scrivente, è raccomandabile la certificazione del contratto di lavoro in questione.
Buongiorno, siccome stavo pensando di aprire una srl semplificata con mio fratello in cui io svolgerei la funzione di amministratore a titolo gratuito con quota di maggioranza (senza però lavorare in azienda), volevo sapere se fosse possibile per mio fratello essere assunto come dipendente a busta paga nell'impresa? Premetto che entrambi condividiamo la stessa residenza.
RispondiEliminaGrazie per la risposta.
Buon pomeriggio.
EliminaIl caso posto in esame potrebbe assimilarsi alla fattispecie del precedente commento.
In merito ricordiamo che non esiste alcun divieto nell'assumere un proprio familiare se il rapporto è connotato dei tratti caratterizzanti la subordinazione.
Tuttavia la "subordinazione" e quindi "sussistenza" del rapporto di lavoro di tipo subordinato è in ogni caso da valutare in funzione dell'"effettivo" assoggettamento della prestazione lavorativa all'esercizio dei poteri direttivo, controllo, disciplinare da parte del datore di lavoro.
Pertanto, qualora trattasi di un rapporto legittimamente costituito (esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte del datore di lavoro), non ci sono "limiti" normativi all'assunzione del proprio figlio seppur, a parere dello scrivente, è raccomandabile la certificazione del contratto di lavoro in questione.
Una sas con due fratelli soci al 30% + i genitori per il restante 25 e 15 %.
RispondiEliminahanno come dipendenti la moglie di un socio e il figlio maggiorenne dello stesso socio tutti conviventi. Abbiamo saputo che l'inps può non riconoscere i contributi.
Secondo lei qual'è la soluzione migliore srl o diventare tutti soci togliendo i due genitori ormai anziani?
Grazie .
Buon pomeriggio, in relazione alla legittima configurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra soggetti con legame di parentela ribadiamo che, in una generica definizione, va prma di tutto verificata la sussistenza degli indici della subordinazione.
EliminaNel caso di specie, seppur formalmente potrebbe trovare applicazione quanto sopra indicato, è pur sempre vero che l'oggettiva definizione normativa va incardnata alla singola circostanza che, a parere dello scrivente, nutre elevati dubbi circa la legittimità del rapporto di lavoro della moglie, indipendentemente dalla forma societaria.
Supposta (per ipotesi) la legittimazione di un rapporto di lavoro subordinato con la moglie, sarebbe raccomandabile la certificazione dello stesso.
Saluti
Ho una sas posso assumere mio figlio che vive con me
RispondiEliminaCome già precedentemente ribadito, la "subordinazione" e quindi "sussistenza" del rapporto di lavoro di tipo subordinato è in ogni caso da valutare in funzione dell'"effettivo" assoggettamento della prestazione lavorativa all'esercizio dei poteri direttivo, controllo, disciplinare da parte del datore di lavoro.
EliminaPertanto, qualora trattasi di un rapporto legittimamente costituito (esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte del datore di lavoro), non ci sono "limiti" normativi all'assunzione del proprio figlio qualora questi sia maggiorenne, seppur, a parere dello scrivente, è raccomandabile la certificazione del contratto di lavoro in questione.
Buonasera mio marito ha una ditta artigianale Snc al 50% con suo fratello. Vorrebbero assumere mio figlio che è maggiorenne. È valida l’assunzione?
RispondiEliminaBuongiorno, in linea con quanto anche precedentemente argomentato in circostanze similari, anche in questo caso la "subordinazione" e quindi "sussistenza" del rapporto di lavoro di tipo subordinato è da valutare in funzione dell'"effettivo" assoggettamento della prestazione lavorativa all'esercizio dei poteri direttivo, controllo, disciplinare da parte del datore di lavoro.
EliminaQualora il rapporto fosse costituito genuinamente in relazione a quanto sopra richiamato non si ravvisano divieti normativi all'assunzione del proprio figlio qualora questi sia maggiorenne, seppur, a parere dello scrivente, è pur sempre raccomandabile la certificazione del contratto di lavoro in questione.
Buongiorno, srl fra coniugi che opera nel settore degli impianti elettrici, socio di maggioranza amministratore unico, socio di minoranza regolarmente assunto con qualifica di direttore tecnico e prestatore d'opera insieme ad un altro dipendente. E' contestabile? Grazie.
RispondiEliminadimenticavo, coniugi non conviventi.
RispondiEliminaBuon pomeriggio.
RispondiEliminaLa composizione societaria riportata, se correttamente interpretato, prevede
- coniuge A (non convivente), legale rappresentante e socio di maggioranza;
- coniuge B (non convivente), socio lavoratore dipendente.
In relazione all'argomento in esame (rapporto di lavoro tra coniugi) nel caso in cui si configuri "datore di lavoro" una società di capitali, ovvero un soggetto giuridico, la presunzione di gratuità della prestazione non opera mai direttamente.
Se è però vero quanto sopra tuttavia la legittima costituzione del rapporto è rimessa sempre e comunque alla valutazione dell'"effettivo" assoggettamento della prestazione lavorativa all'esercizio dei poteri direttivo, controllo, disciplinare da parte del datore di lavoro.
Per tutto quanto premesso si precisa, pertanto, che non esiste alcuna esclusione assoluta ma la costituzione del rapporto di lavoro subordinato deve sorregersi su elementi "certi" e oggettivamente confermanti la subordinazione che sarebbe raccomandabile da sottoporre al vaglio di una commissione di certificazione per la valutazione del contratto di lavoro stesso e modalità di svolgimento della prestazione stessa.
Buon pomeriggio
RispondiEliminauna snc formata da due soci fratelli vorrebbe assumere il figlio di uno dei due? e' contestabile l'assunzione? potrebbe essere d'aiuto fare una nomina apposita di gestione del personale al socio ( zio) con relativa iscrizione alla camera di commercio?
Al contrario nel caso non si optasse per l'assunzione ma per l'iscrizione all'inps del familiare come collaboratore , a carico di chi saranno i contributi (snc o collaboratore familiare)?In tal caso il familiare è come se non percepisse nessun compenso?grazie
Buongiorno, nel caso di specie proposto, come ribadito anche nell'articolo, la formalizzazione di un rapporto di lavoro tra un soggetto giuridico e una persona fisica "familiare" non presuppone l'automaticità della presunzione di gratuità, salvo che la prestazione sia connotata dei caratteri tipici della subordinazione genuina, ovvero l'esercizio dei poteri datoriali.
EliminaPer quanto riguarda il conferimento di apposita delega in CCIAA potrebbe essere buona prassi in funzione delle responsabilità conferite al socio ma, per le motivazioni di cui sopra, non è necessariamente una "maggior tutela" a prescindere. Certamente potrebbe essere raccomandabile la certificazione del contratto di lavoro presso le opportune commissioni di certificazione.
In merito all'ultimo aspetto, l'onere previdenziale è sempre a carico del collaboratore e mai della snc. In tal caso il prestatore, non essendo socio non partecipa al risultato d'impresa.
Buongiorno, sono un artigiano, idraulico, ditta individuale, volevo sapere, se posso assumere mio figlio ventenne, non convivente, come dipendente apprendista ed eventualmente usufruire di agevolazioni. Grazie.
RispondiEliminaBuon pomeriggio, nel ribadire quanto già indicato nell'articolo e menzionato anche nelle precedenti risposte, la legittimità nella costituzione di un rapporto di lavoro "subordinato" e quindi "sussistenza" del rapporto di lavoro di tipo subordinato è prima di tutto frutto di una valutazione dell'"effettivo" assoggettamento della prestazione lavorativa all'esercizio dei poteri direttivo, controllo, disciplinare da parte del datore di lavoro.
EliminaPer quanto attiene specificamente il rapporto di Apprendistato parliamo di un rapporto sempre subordinato a cui si aggiunge il contenuto "formativo" cui è finalizzata la prestazione on the job. La formazione costituisce un ulteriore "dovere" del datore di lavoro da garantire nell'acquisizione della qualifica finale, aggiuntiva rispetto alle summenzionate tipiche della subordinazione.
Per quanto riguarda l'aspetto dei rapporti di lavoro subordinato tra parenti, in relazione ai “familiari non conviventi” si ravvisa presunzione di normale onerosità del rapporto, fermo restando lo svolgimento del rapporto secondo i principi della subordinazione (e formativo per quanto attiene l'Apprendistato).
Qualora il rapporto fosse costituito genuinamente in relazione a quanto sopra richiamato non si ravvisano divieti normativi all'assunzione del proprio figlio, ribadendo che a parere dello scrivente, è pur sempre raccomandabile la certificazione del contratto di lavoro in questione.
Buon pomeriggio,
RispondiEliminaho una ditta individuale (Bar) posso assumere la mia compagna (non siamo sposati) che ha la mia stessa residenza?
Grazie
Buon pomeriggio, nel ribadire quanto già indicato nell'articolo e menzionato anche nelle precedenti risposte, la legittimità nella costituzione di un rapporto di lavoro "subordinato" e quindi "sussistenza" del rapporto di lavoro di tipo subordinato è prima di tutto frutto di una valutazione dell'"effettivo" assoggettamento della prestazione lavorativa all'esercizio dei poteri direttivo, controllo, disciplinare da parte del datore di lavoro.
RispondiEliminaNella specifica circostanza in questione, qualora la subordinazione fosse oggettivamente esercitata nell'esecuzione della mansioni della lavoratrice, pur trattandosi di una ditta individuale con una riconducibilità diretta del datore di lavoro al "titolare, a mio avviso il rapporto di legame "personale" è tale da non far presumere implicitamente ed automaticamente la di "gratuità".
Trattandosi però di circostanza delicata, si ribadisce che, a parere dello scrivente, è pur sempre raccomandabile la certificazione del contratto di lavoro in questione.
Buongiorno. Sono consulente editoriale. Vorrei aprire uns srl con socia non lavora trice mia moglie è socia di capitale mia suocera. Io percepirei compenso amministratore regime gestione separata e suocera e moglie oltre a me suddivisione utili. È con testable?
RispondiEliminaBuonasera .
EliminaLa circostanza ravvisata nell'articolo riguarda la particolare fattispecie di rapporti di lavoro subordinato con familiari.
Il caso ravvisato da Lei non rappresenta un rapporto lavorativo ma semplicemente societario in cui i soggetti indicati sono dei soci di capitale.
In merito al suo rapporto con la società siamo concordi per l'attribuzione di un compenso amministratore per la remunerazione delle funzioni "sociali"; discorso a parte e parallelo sarà il suo apporto per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, per il quale verrà richiesta una qualificazione di socio-imprenditore (con i relativi obblighi di iscrizione alla gestione previdenziale di riferimento).
Buonasera una sas costituita con 3 fratelli (di cui un fratello socio accomandante) e un cognato, assolutamente non convienti fra loro perché hanno famiglia a parte, possono essere assunti
RispondiEliminaBuonasera, premesso e ribadito che la legittimità nella costituzione di un rapporto di lavoro "subordinato" è prima di tutto frutto di una valutazione dell'"effettivo" assoggettamento della prestazione lavorativa all'esercizio dei poteri direttivo, controllo, disciplinare da parte del datore di lavoro, nel caso in questione e per le informazioni fornite non si ravvisano cause ostative in relazione ai rapporti di parentela per i soli soggetti non soci e per i soli soci accomandanti.
EliminaVi è incompatibilità di assumere con rapporto di lavoro subordinato i soci accomandatari (ovvero legali rappresentanti) esercitando entrambi i medesimi (se con poteri congiunti) le funzioni di datore di lavoro.
Buonasera sono titolare di una SRL Unipersonale, avrei fatto pensiero di assumere come dipendenti le mie due figlie maggiorenni (19 e 22 anni). Posso farlo oppure andrei incontro a verifiche e accertamenti? Grazie in anticipo se potrà chiarirmi le idee
RispondiEliminaBuongiorno, l'assunzione dei propri figli maggiorenni, seppur conviventi, richiede, ai fini della legittima e genuina costituzione del rapporto, che la medesima sia oggettivamente ravvisabile in un vincolo di subordinazione, ovvero che il legame di parentela nulla abbia a che vedere sull'effettivo assoggettamento della prestazione lavorativa all'esercizio dei poteri direttivo, controllo, disciplinare da parte del datore di lavoro.
EliminaIn tal caso quindi non ci sarebbe alcun limite, ribadendo che a parere dello scrivente, sarebbe pur sempre raccomandabile la certificazione del contratto di lavoro in questione.
Buonasera, la ringrazio della risposta. Fermo restando che l'assunzione delle figlie avverrebbe in piena regola con contratto e stipendi regolarmente pagati via bonifico volevo capire se, nella pratica, INPS osteggia questo genere di rapporto contestando "a priori" il vincolo di subordinazione oppure se invece nella prassi la situazione è pacifica. Grazie
EliminaBuon pomeriggio, nessuna automatica "contestazione" ma la fattispecie potrebbe essere circostanza di verifica e accertamento di sussistenza dei requisiti richiamanti la genuina sussistenza della subordinazione che, ricordo, non è ravvisabile solo per quanto formalmente pattuito ma anche e soprattutto in "come" la prestazione è resa (assoggettamento o meno della prestazione lavorativa all'esercizio dei poteri direttivo, controllo, disciplinare da parte del datore di lavoro).
EliminaPer maggiore tranquillità potrebbe essere auspicabile la certificazione dei contratti di lavoro presso una delle sedi di certificazioni prescritte dalla normativa, facendosi assistere dal Suo Consulente del Lavoro aziendale.
Saluti.
Buonasera, il rapporto in questione non potrebbe mai essere contestato "a priori" in quanto formalmente il datore di lavoro è il soggetto giuridico (è la rappresentanza che è legata a soggetto con cui il lavoratore avrebbe vincolo di parentela).
RispondiEliminaLa verifica di genuinità avviene solitamente per eventuale accertamento sostanziale dell'autorità di vigilanza (INPS/ITL) che, come precedentemente anticipato, non limita l'analisi alla formale istituzione del rapporto ma al "contenuto" e modalità di esecuzione della prestazione.
Buonasera, sono socia accomandante di una sas la cui socia accomandataria è mia madre.
RispondiEliminaL'attività prevalente della società è la vendita al dettaglio, mentre la secondaria è prettamente immobiliare.
In quanto socio accomandante e figlia, posso essere considerata un socio lavoratore con regolare contratto di lavoro subordinato, soggetta all'assicurazione generale obbligatoria e con versamento dei contributi?
Oppure l'unica possibilità è quella della figura del coadiutore familiare con iscrizione alla gestione Inps commercianti? Anche in quest'ultimo caso vi è la presunzione di gratuità (e se sì, in che modo si può vincerla fattivamente)?
L'essere o meno convivente comporta poi un'ulteriore discrimine?
Mi scuso per le molte domande, ma nascono tutte dal solito dubbio in ordine al solito argomento.
Grazie
Buon pomeriggio, mi scuso per il ritardo nella risposta che arriva solo ora per aver accidentalmente saltato il commento.
EliminaPartiamo da una preliminare analisi della posizione societaria che vede sia Lei che sua Madre partecipanti all'attività d'impresa (soci).
Un socio può prestare la sua "opera" come "socio imprenditore" (opera in diretta connessione al rischio diretto del risultato d'impresa) oppure come "socio lavoratore dipendente" (eroga la prestazione lavorativa dissociandola da una diretta connessione con il risultato d'impresa).
Tutto quanto premesso, la legittimazione alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in cui le Parti siano legate da un vincolo di parentela risiede sulle modalità di gestione del rapporto medesimo, ovvero sull'effettivo assoggettamento della prestazione lavorativa all'esercizio dei poteri direttivo, controllo, disciplinare da parte del datore di lavoro (il socio accomandatario nel suo caso); in tale circostanza il rapporto sussisterebbe regolarmente, nei diritti e doveri che reciprocamente le parti sottoscrivono e che la normativa prescrive in merito alla costituzione del medesimo.
In ogni caso, nella sua circostanza di socia accomandante, l'iscrizione all'INPS commercianti costituirebbe un obbligo (non un facoltà) che potrebbe trovare sospensione (e sostituzione) nell'obbligo di assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, esempio da lavoratore dipendente in caso di rapporto a tempo pieno.
Saluti.
BUONGIORNO MIO MARITO INSIEME AD UN SOCIO HA APERTO UNA SRL QUOTE 50% A TESTA. PUO' ASSUMERMI COME OPERAIA? E' VERO CHE IL COSTO NON E' DEDUCIBILE? QUINDI E' SVANTAGGIOSO PER LUI ASSUMERMI?
RispondiEliminaBuon pomeriggio, come indicato nell'articolo, nel caso in cui la prestazione lavorativa venga resa a favore di una società di capitali non opera generalmente mai la presunzione automatica di gratuità della prestazione resa da un familiare.
EliminaCertamente per la circostanza in esame, soprattutto quando il coniuge sia il legale rappresentante con delega (esplicita o implicita) all'amministrazione del personale o detenga una quota di controllo della medesima, la verifica di legittimità della costituzione del rapporto è da rinvenirsi non nella forma quanto più nel contenuto e nelle modalità di esecuzione della prestazione lavorative che, per legittimamente definirsi subordinata, è vincolata all'effettivo assoggettamento della prestazione all'esercizio dei poteri direttivo, controllo, disciplinare da parte del datore di lavoro.
Se il rapporto è legittimamente instaurato il relativo costo se ne presume deducibile in relazione all'inerenza del costo alla produzione del reddito aziendale; in caso contrario il costo è indeducibile ma a monte non è proprio costituibile il rapporto che verrebbe disconosciuto anche ai fini previdenziali.
Saluti.
Salve, lavoro in una soc. coop. che si occupa della gestione immobili di tutta la Asl di un capoluogo che non nomino (manutenzione, energia, termica) e nel momento del cambio di appalto chiedevano se nel posto di lavoro assegnatoci vi lavorava anche un qualsiasi parente anche di altre ditte o anche della stessa asl, senza che ne spiegassero il motivo. Avete qualche delucidazione in proposito? Grazie e buon lavoro.
RispondiEliminaBuonasera Giuseppe, chiediamo se potesse spiegarci meglio cosa intende "nel momento del cambio di appalto chiedevano se nel posto di lavoro assegnatoci vi lavorava anche un qualsiasi parente".
EliminaAttendiamo un chiarimento per formulare un comento.
Saluti
Salve ho una ditta individuale e o assunto mio fratello come dipendente par time visto che ho poco lavoro. Quando lo assunto avevamo la stessa residenza cioè il primo anno ma successivamente per altri 12 io ho la mia residenza a parte e nucleo familiare personale visto che mi sono sposato. Potrei avere problemi IMPS a riguardo?
RispondiEliminaBuongiorno, stante la genuina costituzione del rapporto di lavoro in termini di erogazione della prestazione lavorativa nei modi e termini rientranti nei canoni della "subordinazione, per la fattispecie in oggetto non si rinvengono particolari preclusioni in relazione agli elementi indicati.
EliminaIn ogni caso consigliamo di approfondire i dettagli del caso con il Vs Consulente del Lavoro aziendale.
Saluti.
Buonasera
RispondiEliminaSono titolare di un bar gestito come ditta individuale, posso assumere mia nipote con contratto a tempo determinato e part-time? Premesso che mia nipote è maggiorenne e non convive con me, potrei avere problemi con l'INPS? I costi relativi al rapporto di lavoro sono deducibili? Posso accedere alle agevolazioni di legge per la riduzione dei contributi?
Saluti
Buongiorno, nelle imprese individuali la prestazione di un familiare non convivente non è automaticamente presuntiva di gratuità, stante che l'INPS, ai sensi di quanto richiamato nella circolare 179/89, pur riconoscendo la possibile onerosità, potrebbe voler accertare la genuina sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato secondo i canoni dell'art. 2094 c.c.
RispondiEliminaPertanto consigliamo di approfondire i dettagli del caso con il Vs Consulente del Lavoro aziendale al fine di effettuare una corretta e puntuale analisi.
Saluti.
Buonasera. Volevo sapere se fosse possibile assumere come collaboratrice familiare mia moglie presso l'attivita' individuale di suo fratello, quando tuttavia e' gia' mia coadiutrice presso un'altra attivita', grazie
RispondiEliminaBuongiorno. Le questioni da analizzare sono 2:
Elimina1) assunzione della sorella presso l'impresa del fratello: a riguardo, salva la genuina sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato secondo i canoni dell'art. 2094 c.c., "normalmente" non ci sono preclusioni di alcuna natura.
2) contemporanea collaborazione familiare: presumendo che la medesima è a titolo occasionale, non vi sono limitazioni di particolare specie, salvo che questa "collaborazione" coincida con l'orario lavorativo in cui normalmente la Signora dovrebbe essere sottoposta al vincolo direttivo del datore di lavoro (fratello).
Naturalmente le risposte fornite forniscono una valutazione di massima che andrebbe poi circostanziata dettagliatamente al caso per valutarne ulteriori aspetti critici, qualora ve ne fossero.
Saluti.
Buongiorno,
RispondiEliminase ho una ditta individuale (pizzeria) posso attivare un apprendistato art. 43 per mio figlio minorenne?
Buongiorno in riferimento alla richiesta è consigliabile approfondire con un Consulente del Lavoro sia in riferimento all'età che il piano formativo da seguire per l'ottenimento della qualifica. A mio parere personale, vista la natura comunque subordinata della prestazione, nonché degli obblighi formativi connessi al perseguimento della qualifica, potrebbe essere opportuna la certificazione del contratto.
RispondiEliminaSaluti.
Buonasera, nel caso di una Sas costituita da 2 fratelli con diversa residenza, può procedere all'assunzione come lavoratore subordinato del socio accomandante e usufruire anche delle agevolazioni contributive? Inoltre non dovrebbero essere più divisi gli utili per il socio in oggetto, è corretto?
RispondiEliminaBuongiorno, essendo che il socio accomandante non ha alcun potere gestorio (in capo ai soci accomandatari) e quindi non può essere il formale datore di lavoro, non si ravvisano formali preclusioni nella costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
EliminaE' tuttavia necessario che, ai fini della sua legittima e genuina qualificazione e sussistenza, il suddetto abbia tutte le caratteristiche per potersi qualificare come tale (ex art. 2094 c.c.), sia formalmente che nella sostanziale conduzione del rapporto stesso, anche in relazione al rapporto di parentela tra il soggetto che incarna i poteri datoriali e il lavoratore stesso.
La genuina qualificazione del rapporto di lavoro costituisce un generale aspetto (requisito oggettivo) legittimante la fruizione delle agevolazioni che va ulteriormente valutato insieme ad altri requisiti specifici.
Tutto quanto premesso è consigliabile rivolgersi al Vs Consulente del Lavoro per approfondire tutti i dettagli del caso.
Saluti.
Salve, ho un negozio di abbigliamento (ditta individuale) e per sostenere le spese vorrei trovare un altro lavoro part time. Poiché non ho altri assunti vorrei sapere se sarebbe possibile essere sostituita dai miei genitori nelle ore in cui mancherei per lavorare altrove. Grazie
RispondiEliminaBuongiorno. Nel caso prospettato non si ravvisa alcuna causa ostativa ad una collaborazione resa gratuitamente dai suoi genitori, che, se caratterizzata da "stabilità", sarà soggetta anche all'assolvimento degli obblighi contributivi, salvo eventuali esclusioni applicabili, e assicurativi.
RispondiEliminaA prescindere dalla stabilità o meno, la prestazione del collaboratore familiare, quale lavoratore autonomo, richiede l'assolvimento dei rispettivi adempimenti in materia di salute e sicurezza, come specificamente previsti dall'art. 21 del d.lgs. 81/2008.
Saluti.
Salve.
RispondiEliminaSono titolare di una ditta individuale.
Posso far lavorare per me mia sorella (non convivente) a titolo gratuito come collaboratore familiare? Che obblighi ho verso INPS e INAIL , se ci sono?
Grazie
Buonasera Federico, la gratuità della prestazione, seppur legittimamente presumibile in relazione al vincolo di parentela, andrebbe indagata e misurata nell’effettivo apporto lavorativo nell’impresa e status del lavoratore (esempio se sia pensionato o impiegato in altro rapporto regolarmente retribuito).
EliminaSe la prestazione è occasionale ( 90 giorni nell'anno solare, ovvero ore 720 per anno) la presunzione di gratuità sarebbe ipotizzabile con esclusione dall’obbligo contributivo e assoggettamento a quello assicurativo.
Se la prestazione svolta nell’impresa è invece quella principalmente (se non unicamente) svolta dal lavoratore, questa si accosterebbe ad una presumibile onerosità della stessa, oltre all'obbligo contributivo, in aggiunta a quello assicurativo, in ragione dell’abitualità e prevalenza che ne costituiscono i principi fondanti.
Buongiorno,
RispondiEliminaSono titolare di una piccola azienda di 9 dipendenti a tempo indeterminato di cui 5 sono famigliari, vorrei assumere anche mia figlia attualmente è senza lavoro. Dovrei licenziare un dipendente però in quanto il lavoro è calato molto ultimamente,è fattibile tramite una ristrutturazione aziendale?
Buonasera Pietro, l’assunzione di un familiare e il licenziamento di un dipendente vanno analizzati separatamente.
EliminaPer l’assunzione della figlia ribadisco le indicazioni fornite nell’articolo, non avendo altri elementi a disposizione per essere più specifico, ad esempio sulla convivenza o meno o sulla forma con cui viene svolta l’attività economica (società o ditta individuale).
In merito al licenziamento, anche qui, in base alle informazioni fornite, posso dire poco se non smentire che l’assunzione di un familiare legittimi la cessazione di altro dipendente.
Se, come indicato, la motivazione è di tipo economica, lo stesso identico problema sussisterebbe anche con l’assunzione di Sua figlia, stante che il rapporto andrebbe gestito ordinariamente come qualsiasi altro lavoratore.
Spero di aver fornito qualche spunto per riflettere ulteriormente sulle scelte da effettuare, invitandola in ogni caso a rivolgersi al suo Consulente del Lavoro incaricato.