La Legge n. 122 del 7 luglio 2016 all'art. 30 introduce importanti modifiche nelle successioni in appalto, ovvero al passaggio da un imprenditore a un altro della gestione del servizio concesso in affidamento e delle relative tutele a riguardo dei lavoratori dipendenti impiegati dal soggetto uscente.
Prima di analizzare le modifiche apportate dal nuovo testo legislativo che apporta variazioni all'art. 29, comma 3, del D.Lgs 276/2003, è opportuno ricordare che quest'ultimo escludeva, in caso di successione di appalto, il configurarsi della fattispecie del "trasferimento d'azienda" e, quindi,non permettendo l'applicazione delle tutele ex art. 2112 c.c. in relazione al passaggio dei lavoratori dipendenti in capo al soggetto subentrante.
ARTICOLO 2112 c.c.
Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Con l'entrata in vigore della L. 122/2016, ovvero a decorrere dal 23 luglio 2016, l'art. 30 del succitato testo normativo recepisce i principi della Direttiva Europea 2001/23/CEE che prende in esame tutte quelle ipotesi in cui al cambio di titolarità in appalto si verifica anche la titolarità del rapporto di lavoro quindi risulterebbe applicabile la tutela come disposta dall'art. 2112 c.c.
Legge 122/2016 Capo VI
Disposizioni in materia di occupazione
Art. 30.
Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore.
Caso EU Pilot 7622/15/EMPL
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda».
In pratica l'art. 30 della Legge 122/2016 pone come "requisito" determinante l'applicabilità delle tutele ex art. 2112 c.c. la "continuità" dei mezzi e organizzazione imprenditoriale ovvero tutti i casi in cui nella successione d'appalto il nuovo imprenditore subentra alla medesima organizzazione imprenditoriale già costruita e gestita dal soggetto uscente senza, quindi, il ricorso a mezzi, beni e organizzazione diversi da quelle impiegate in precedenza.
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