Con l'evoluzione del contesto economico e produttivo, Il Legislatore ha introdotto dei nuovi modelli di decentramento e frazionamento d'impresa volti a favorire la definizione di un nuovo concetto di "impresa reticolare".
Parliamo di modelli introdotti con la finalità di affidare esternamente dei segmenti del ciclo produttivo necessari alla alla realizzazione del prodotto finito che si sono materialmente concretizzati nelle forme dei contratti di appalto, distacco e somministrazione dei lavoratori, creazione di gruppi e reti d'impresa.
Il presente articolo vuol focalizzare la propria attenzione sul modello dei Contratti di Rete e delle disposizioni introdotte nel 2013 dal Governo Letta, in riferimento alla disciplina del distacco dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs 276/2003 nelle fattispecie della codatorialità e assunzione congiunta.
La rete d'impresa: cos'è?
Si considera tale l'insieme di più imprese, autonome e distinte che, nell'ottica di perseguimento di un obiettivo economico e produttivo congiunto, sottoscrivono un accordo detto "Contratto di rete".
Con questo accordo i singoli imprenditori perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato obbligandosi a collaborare in forme e in ambiti ben precisi attinenti all'esercizio delle proprie attività.
Ciascuna impresa partecipante alla rete svolgerà la propria attività produttiva, non necessariamente nell'ambito del medesimo settore di una o di tutte le altre imprese retiste, al fine di perseguirne un risultato economico congiunto a tutte le altre partecipanti definito nell'oggetto del contratto di rete.
La "condivisione" del personale di lavoro dipendente
Come anticipato in premessa, il Governo Letta introduce con il D.L. 76/2013, nuove forme di gestione del personale di lavoro dipendente incentivanti per le imprese che si uniscano nell'ambito di una rete d'impresa.
In condivisione con le esigenze alla base delle motivazioni per le quali più imprese si uniscono in una rete d'imprese, il succitato Decreto Legge, all'art. 7 e all'art. 9, introduce delle forme di flessibilizzazione nella "mobilità" del personale dipendente nell'ambito di questi contratti di rete, legittimandone il distacco tra le imprese retiste e introducendo i nuovi istituti della codatorialià e dell'assunzione congiunta.
Questa flessibilizzazione , se da un lato va a scardinare il tradizionale binomio lavoratore_datore di lavoro, dall'altro è indirizzato a creare nuove di incentivazione alla cooperazione tra imprese, anche favorendone lo scambio delle professionalità possedute dai lavoratori dipendenti appartenenti a ciascuna realtà aziendale.
Codatorialità e assunzione congiunta: quali sono le differenze?
Seppur apparentemente molto simili nella loro definizione, i due istituti presentano delle differenze sostanziali che le distinguono totalmente.
A suffragare questa netta distinzione sono state le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 27/03/2014 in materia di "assunzione congiunta" che si sono aggiunte a quelle ex art. 30 del D.Lgs 276/2003 in materia di codatorialità.
Analizziamo di seguito i due istituti per coglierne le differenze.
1) CODATORIALITA' Art. 4 ter D.Lgs 276/2003
«Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto – legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto stesso».
La codatorialità deve intendersi come un istituto normativo che sostanzialmente non muta la natura del rapporto in essere tra datore di lavoro e lavoratore.
Di fatti, nell'ambito delle cosiddette "regole di ingaggio" definite nel contratto di rete, si presuppone una semplice flessibilizzazione nel trasferimento della prestazione del lavoratore tra un'impresa e un'altra della rete stessa ma non modificando affatto la struttura binaria del contratto di lavoro iniziale ma semplicemente condividendone il potere direttivo.
Di fatti si realizza già quanto previsto nell'ambito del distacco, soltanto che questa volta il soggetto distaccatario non è uno solo ma sono tutte le imprese che hanno sottoscritto il contratto di rete.
Il distacco che si realizza nell'ambito di questa codatorialità, come sopra anticipato, è legittimato solo e soltanto nell'ambito delle regole d'ingaggio contenute nel contratto di rete; a ribadire questa regola è anche la Circolare MLPS n. 35/2013 di cui riporitamo lo stralcio
Ai fini della legittima applicazione della codatorialità con l’obbligo per il lavoratore di assoggettarsi al potere direttivo di una molteplicità di soggetti terzi, le "regole d'ingaggio" devono essere definite per iscritto sul contratto di rete e devono rispettare delle cosiddette "regole minime" nella loro definizione:
- Le imprese aderenti alla rete devono essere considerate unitariamente per l'applicazione di istituti che presuppongono un numero minimo di dipendenti e per l'eventuale mobilità interna la rete si considera come un'unica impresa;
- le attività svolte a favore dei diversi soggetti imprenditoriali sono considerate in modo unitario anche in relazione all'anzianità di servizio;
- il trattamento economico e normativo è quello previsto per i dipendenti dell'impresa principale (quanto a dimensioni) ed in ogni caso, non inferiore a quello minimo garantito dalla contrattazione collettiva posta in essere dai sindacati effettivamente rappresentativi a livello nazionale;
- si attua la responsabilità solidale di tutti di codatori in relazione agli obblighi di carattere economico ed a quelli connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la legittimità degli atti organizzativi che influenzano il rapporto di lavoro (es. mutamento di mansioni, trasferimento, licenziamenti individuali e collettivi, sospensioni unilaterali della prestazione) sono valutate in rapporto alle esigenze e alle caratteristiche dei codatori. Gli obblighi procedurali previsti dalle varie normative sono estesi a tutti i contitolari dei contratti di lavoro;
- la illegittimità dell'esercizio dei poteri imprenditoriali è imputata ai codatori sotto il profilo economico, mentre tutti gli effetti "restitutivi" della posizione originaria, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per quanto attiene a licenziamenti, a trasferimenti e demansionamenti, sono a carico di chi formalmente ha stipulato il contratto di lavoro o assume, di fatto, la veste di datore di lavoro;
- tutti i poteri imprenditoriali, anche in caso di delega espressa ad uno dei partecipanti della rete, sono inscindibilmente eseguiti nei confronti di un unitario centro di imputazione di rapporti giuridici;
- per quanto non espressamente previsto (nelle regole d’ingaggio) si rinvia alla legge italiana regolatrice del rapporto di lavoro nell'ambito della rete di impresa ed alla normativa vigente in materia di lavoro, previdenza e sicurezza sociale con specifico riferimento agli aspetti connessi ai profili collettivi, in relazione alla formazione delle rappresentanze, all'esercizio dei diritti sindacali, alla eventuale costituzione di delegazioni di negoziazione per la contrattazione decentrata, alla introduzione di norme promozionali per una contrattazione collettiva di prossimità a livello di impresa unitaria ed alla creazione di organismi congiunti.
Un aspetto importante su cui porre l'attenzione è quello della "solidale responsabilità" nell'ambito della codatorialità in quanto costituisce anche uno degli elementi di differenza rispetto all'assunzione congiunta del dipendente.
Come ben specificato nell'ultimo capoverso della circolare ministeriale, a conferma dell'immutata natura dei rapporti in essere tra datore di lavoro e lavoratore, la codatorialità non necessariamente presuppone una totale responsabilità solidale tra tutti i partecipanti al contratto di rete (come vedremo lo è per le assunzioni congiunte invece) ma la stessa si realizza quando il contratto stesso potrebbe individuare un soggetto comune responsabile.
E' il caso, ad esempio, in cui la rete stessa si configuri come un soggetto a se stante dotandosi di una propria identificazione fiscale.
E' questa una facoltà riconfermata dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 20/E del 18/06/2013 che riconosce alla Rete la possibilità di dotarsi di un proprio codice fiscale, quindi di essere considerato sostituto d'imposta a tutti gli effetti (eventualmente acquisendo una propria soggettività previdenziale e assicurativa, ovvero divenendo direttamente datore di lavoro).
2) ASSUNZIONE CONGIUNTA Art. 3 bis e succ. D.Lgs 276/2003
"3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis puo' essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole. 3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (*) sono definite le modalita' con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalita' disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter."
(*)
Dopo aver analizzato la codatorialità, le differenze con le assunzioni congiunte saranno più facilmente identificabili anche solo dalla lettura del testo normativo sopra riportato.
La prima differenza di più diretta identificazione è che le assunzioni congiunte possono essere applicate unicamente dalle imprese agricole nell'ambito di alcune fattispecie.
Altra importante differenza riguarda quella della titolarità di datore di lavoro e della solidale responsabilità.
Se nel precedente caso la qualificazione di datore di lavoro rimaneva imputata alla sola impresa che originariamente aveva sottoscritto il contratto di lavoro, nelle assunzioni congiunte si configurano una pluralità di datori di lavoro che, oltre che esercitare il potere direttivo congiunto, devono sottostare anche alla solidale e congiunta responsabilità, oltre che sotto gli aspetti economici e di salute e sicurezza, anche previdenziali e assicurativi.
Pertanto se la codatorialità presuppone una semplice "condivisione" del potere direttivo, le assunzioni congiunte si qualificano come un nuovo rapporto di lavoro i cui doveri fanno capo a tanti soggetti imprenditori che, rappresentati congiuntamente da un unico soggetto, rispondono solidalmente come se ciascuno fosse datore di lavoro di tutti i lavoratori.
Trattandosi di una fattispecie particolare di rapporto lavorativo, il Ministero del Lavoro è intervenuto con la Lettera Circolare del 6 Maggio 2015 per delineare la corretta procedura amministrativa da seguire
Come chiaramente riportato nel documento ministeriale sopra, le assunzioni congiunte sono assoggettate all'obbligo di una denuncia di inizio rapporto da effettuarsi telematicamente attraverso il modello UNILAV-CONG accessibile con l'iscrizione al portale Cliclavoro come disciplinato nel Decreto Direttoriale del 28/11/2014
Seppur la comunicazione obbligatoria, come l'assolvimento di tutti gli adempimenti previdenziali e assicurativi, sia effettuato da un unico soggetto rappresentante tutti i datori di lavoro, quest'ultimo dovrà comunque esplicitare ciascun soggetto titolare della solidale responsabilità nell'ambito della rete d'impresa.
A riguardo si è espresso sia il Ministero del Lavoro con la Nota 1471 del 04/12/2014 che l'INPS con la Circolare 131/2015.
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