giovedì 8 ottobre 2015

Trattamento di disoccupazione NASPI: compatibilità con il lavoro subordinato

A seguito delle innumerevoli richieste pervenuteci dai nostri lettori, pubblichiamo il presente articolo per delineare in modo più chiaro possibile le circostanze di compatibilità o meno dell'indennizzo del trattamento di disoccupazione NASPI ( in vigore dallo scorso 1 maggio 2015 in sostituzione dell'ASpI e Mini ASpI) con l'avvio di un rapporto di lavoro subordinato.

Una volta inoltrata la domanda e la stessa sia stata accettata, l'elemento che sottende alla compatibilità con l'avvio di un rapporto di lavoro subordinato è da rinvenire nel mantenimento del requisito base dell'indennizzo, ovvero la verifica dello stato di disoccupazione involontaria.
Lo stato di disoccupazione viene mantenuto qualora il soggetto titolare dell'indennizzo:
  1. Non stipuli rapporti di lavoro a tempo indeterminato (eccezion fatta per i rapporti a chiamata a tempo indeterminato);
  2. Non percepisca dal rapporto di lavoro un reddito annuo superiore a 8.000 euro 
  3. La durata del rapporto (a termine) non abbia una durata superiore a sei mesi.
Sulla base di questi tre elementi l'INPS, nella Circolare 94/2015, al punto 2.10, ha chiaramente definito le circostanze di compatibilità di un rapporto di lavoro subordinato instaurato nel corso dell'indennizzo della NASPI.
Nella disamina della Circolare sopra citata potremo ben accorgerci come elemento imprescindibile al fine di evitare la decadenza è che la durata del rapporto (a termine) instaurato non abbia una durata superiore a sei mesi; è questo un requisito ereditato dalla vecchia ASpI per la quale, al fine di non decadere dal diritto all'indennità, l'INPS indicava come la sospensione dell'indennizzo non potesse superare i sei mesi.

Tutto quanto sopra premesso, vediamo come l'INPS abbia ricondotto a specifici casi di compatibilità gli elementi analizzati.

  1. Se richiedo la NASPI a seguito della cessazione di uno di più rapporti a tempo parziale contemporaneamente in essere,  seppur potrebbe non vedersi pienamente verificato uno stato di disoccupazione pieno, la compatibilità con un'indennizzo ridotto è comunque verificata a patto che l'altro (gli altri) rapporto(i) a tempo parziale producano un reddito totale annuo massimo entro gli 8.000 euro;
  2. Se il reddito annuale è superiore al reddito minimo escluso da imposizione e la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi, l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie (da cui si evince anche la retribuzione prevista erogata), per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa;
  3. Se il reddito annuale è inferiore al reddito minimo escluso da imposizione la prestazione può essere ridotta o sospesa: 
  • SOSPENSIONE: se il rapporto è di durata non superiore a sei mesi e non si effettua la dichiarazione relativa al reddito annuo previsto;
  • RIDUZIONE: se viene correttamente effettuata la comunicazione del reddito annuo che presumibilmente si otterrà dal rapporto in questione e il nuovo rapporto non è stato avviato dallo stesso datore di lavoro per il quale il lavoratore prestava attività quando è cessato il rapporto che ha determinato il diritto alla indennità,  in questo caso "la NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi."
Un aspetto su cui cade certamente l'attenzione è che l'INPS, in caso di avvio di rapporto subordinato, non decreta mai decadenza in caso di mancato invio della prima comunicazione riguardante il reddito annuo in quanto lo stesso dato, divenuto obbligatorio all'interno della comunicazione UNILAV di avvio rapporto, sia già a monte conosciuto dall'ente previdenziale al momento di instaurazione del rapporto di lavoro.
La comunicazione è requisito fondamentale nel caso in cui il soggetto percettore della NASPI non si voglia veder sospesa l'indennità ma semplicemente ridotta sulla base del reddito (entro gli 8.000 euro) comunicato.

RAPPORTO DI LAVORO CHE SI ESTENDE A CAVALLO DI DUE ANNI SOLARI

A riguardo altro aspetto molto importante inerente la comunicazione di cui sopra riguarda il caso in cui è qualora il rapporto subordinato avviato in corso di NASPI coinvolga più anni solari. 
In tal caso il percettore della prestazione dovrà fornire una nuova comunicazione del reddito presunto tramite modello NASpI Com entro il 31 gennaio dell'anno successivo al primo di inizio indennizzo. 
La mancata comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non determina tuttavia la decadenza dalla prestazione ma la sua sospensione fino all’acquisizione della nuova comunicazione.

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