domenica 4 ottobre 2015

D.Lgs 151/2015: I cambiamenti riguardo le denunce di infortunio, obblighi in materia di salute e sicurezza e relativi adempimenti

Tra i tanti e importanti cambiamenti e semplificazioni apportate dal D.Lgs 151/2015, il Legislatore non ha tralasciato un restyling della normativa inerente la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, andando a modificare sia aspetti del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza ( D.Lgs 81/2008) che del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 1124/65).

Art. 20) Obblighi per il Lavoro Accessorio: tutte le disposizioni previste dal Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si intendono estese anche ai prestatori di lavoro accessorio qualora il committente sia un imprenditore o un professionista. Restano esonerati i datori di lavoro privati per quanto attiene i piccoli lavori domestici a carattere straordinario (rif. art.3 comma 8 D.Lgs 81/2008);

Art. 21) Denuncia di Infortunio: il presente articolo del D.Lgs 151/2015 modifica i seguenti aspetti inerenti gli adempimenti del datore di lavoro in caso di infortunio e relativo obbligo di denuncia.

  • Invio del certificato medico telematico : a decorrere dal 180^ giorno dalla data di entrata in vigore del presente D.Lgs, la certificazione medica di infortunio dev'essere trasmessa telematicamente direttamente dal medico che accerti della struttura sanitaria competente al rilascio. Il lavoratore informerà il datore di lavoro nei tempi necessari ad ottemperare la denuncia telematica di infortunio fornendo non più il certificato di infortunio ma i riferimenti che poi andranno indicati in sede di trasmissione della denuncia stessa, consentendo, in tal modo, all'INAIL di agganciare la denuncia al certificato precedentemente inviato dal medico competente (rif. art 53 e 251 DPR 1124/65)
  • Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza: l'obbligo di comunicazione permane per i soli casi che comportino la morte del lavoratore o una prognosi superiore a 30 gg (precedentemente 3gg) e viene assolta tramite l'invio della denuncia di infortunio all'INAIL. Sarà l'Ente Assicurativo, in caso di morte o prognosi superiore a 30 gg, a mettere a disposizione i dati relativi a denunce che rilevino l'obbligo informativo - (rif. art. 54 DPR 1124/65)
  • Registro Infortuni: a decorrere dal 90^ giorno dalla data di entrata in vigore del presente D.Lgs, viene abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni

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