martedì 29 settembre 2015

Lavoro intermittente e indennità NASPI in caso di contratto a tempo indeterminato

In questo articolo tratteremo un particolare caso a seguito di un quesito inoltrato da un nostro lettore che richiedeva un parere circa la compatibilità della titolarità di un contratto a chiamata, senza indennità di disponibilità, a tempo indeterminato con il trattamento di disoccupazione NASPI.

La risposta al quesito trova le basi sia nella definizione normativa del rapporto di lavoro intermittente che in una Circolare INPS dello scorso Luglio 2015.

Sulla base di questi due riferimenti la compatibilità potrebbe vedersi verificata in quanto l'attributo "indeterminato" che viene data alla durata del contratto stipulato tra le parti fa semplicemente riferimento alla durata della pattuizione in termini di disponibilità (non retribuita) alla chiamata. Infatti il lavoratore a chiamata negli altri periodi fuori da quelli di "chiamata" non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati e, in particolare, non matura alcun trattamento economico e normativo. 

Pertanto, nelle more dei limiti che determinano il mantenimento dello stato di disoccupazione ( reddito prodotto di massimo 8.000 euro nell'anno solare e durata del rapporto di massimo sei mesi), il contratto di lavoro a chiamata, seppur a tempo indeterminato, configurandosi come pattuizione di lavoro "discontinuo" risulta compatibile con l'indennizzo della NASPI prevedendo la sospensione della stessa per lesole giornate retribuite.

Questa linea di ragionamento risulta condivisa anche dall'INPS che al punto 9.2 della Circolare 142/2015 sotto riportato.

E' doveroso sottolineare che la compatibilità è verificata allorquando il rapporto di lavoro intermittente è avviato IN CORSO DI INDENNIZZO.
Infatti, in caso contrario, l'INPS chiaramente riconosce l'incompatibilità dell'indennizzo se la domanda viene inoltrata mentre si è titolari di un contratto a chiamata, non ritenendo che gli intervalli "non lavorativi" tra una chiamata e un'altra possano costituire "involontarietà" di uno stato di disoccupazione.

9.2. Effetti del lavoro intermittente sull’indennità NASpI.

Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli artt. 13-18 del richiamato D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81, costituisce un contratto di lavoro dipendente che può essere stipulato a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato.
Tale contratto può assumere una delle seguenti tipologie:
1. lavoro intermittente con espressa pattuizione dell’obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro e diritto alla indennità di disponibilità;
2. lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità.
(.....)

Tipologia 2

Nel caso in cui il lavoratore beneficiario di indennità NASpI si rioccupi con contratto di lavoro intermittente di cui alla seconda tipologia e cioè senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità, l’indennità di disoccupazione NASpI resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e può essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra.
Tuttavia, anche per tale tipologia di lavoro intermittente, in applicazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n.22 del 2015, è ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione.
Pertanto, laddove il percettore di NASpI intenda cumulare il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente con la prestazione di disoccupazione, è tenuto a comunicare all’Istituto, entro il termine di un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa. In tal caso la prestazione verrà ridotta e sarà effettuato il conguaglio a fine anno tra i redditi conseguiti in seguito all’attività lavorativa e l’indennità NASpI, secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori.
Stante quanto sopra, si sottolinea che nell’ipotesi in cui un lavoratore, non percettore di indennità di disoccupazione, sia titolare di un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato di cui al pt.2 e cioè senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità, per i periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra, non è possibile accedere alla indennità di disoccupazione. I periodi di lavoro e di non lavoro costituiscono infatti l’articolazione della prestazione lavorativa della tipologia del contratto in argomento e pertanto i periodi di non lavoro non possono essere assimilati ad una cessazione involontaria del rapporto di lavoro, presupposto per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione.

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