Parallelamente all'entrata in vigore del nuovo contratto a tutele crescenti (D.L. 23/2015 in vigore dallo scorso 7 Marzo 2015), il medesimo Decreto Attuativo prevedeva che, con decorrenza 01/06/2015, si rendesse obbligatoria, all'atto della cessazione dei nuovi rapporti di lavoro rientranti nella regolamentazione delle tutele crescenti, un'ulteriore comunicazione volta a definire o meno il ricorso all'Offerta Conciliativa.
Dopo i primi chiarimenti (meglio definibili conferme di quanto riportato sul testo di Legge integrale) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interveniva a chiarire e ribadire l'obbligo e le relative modalità operative di comunicazione con la la nota del 27/05/2015 (consultabile cliccando quì).
Tuttavia i dubbi più incalzanti in merito al nuovo adempimento, considerando la sanzionabilità in caso di mancato invio, rimanevano tre per gli operatori del mercato del lavoro:
- le modalità di comunicazione telematica
- chi fossero i soggetti obbligati
- quali erano i casi di esclusione da tale adempimento
Con la Nota pubblicata in data 22/07/2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene nuovamente a riguardo appunto a chiarire gli aspetti operativi e i casi espliciti di obbligo ed esclusione riportando quanto di seguito:
La comunicazione citata dal comma 3 dell’articolo 6 del citato decreto legislativo (23/2015):
- è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;
- è dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
- non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.
Riportiamo di seguito la nota integrale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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