La Legge 190/2014 apporta importanti modifiche anche in relazioni ad aspetti riguardanti l'imposta sul valore aggiunto.
Parliamo delle disposizioni riguardanti l'estensione dell'inversione contabile (reverse charge) per imprese operanti in settori come quello della pulizia, supermercati e alcune operazioni di completamento e demolizione edifici, oltre che il c.d. "split payment" che riguarda le operazioni in essere tra le imprese (non lavoratori autonomi o società profesionali in trasparenza fiscale) e la Pubblica Amministrazione.
REVERSE CHARGE PER I NUOVI SETTORI (art.17 DPR 633/72 sesto comma)
«a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»;
3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: «d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unita' che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);
d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attivita' 47.11.1), supermercati (codice attivita' 47.11.2) e discount alimentari (codice attivita' 47.11.3)»;
SPLIT PAYMENT
«Art. 17-ter. -- (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). --- 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;
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