Il D.Lgs 175/2014 introduce una novità, decorrente dal 2015 già per i redditi 2014 e per qualsiasi eccedenza di anni passati, riguardo alle modalità di esecuzione delle operazioni di conguaglio fiscale da parte dei sostituti d'imposta in relazione ai risultati derivanti dall'elaborazione del modello 730.
Parliamo dei casi in cui il datore di lavoro, sulla base del risultato dell'elaborazione della dichiarazione rilevabile sul mod. 730/4, a decorrere dal mese di Luglio, opera il conguaglio a credito o a debito sul cedolino del lavoratore dipendente.
In entrambi i casi, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, provvedeva e rimborsare o a trattenere delle somme al lavoratore per poi recuperarle sotto forma di una maggiore o minore imposta da versare. L'evidenza di questa operazione di conguaglio avveniva, finora, in elaborazione interna alle quadrature fiscali delle retribuzioni del mese, esponendo, quindi, in F24 il solo risultato dello stesso.
La novità, con la disposizione in oggetto, sarà che questa "compensazione interna" non potrà più avvenire e che il datore di lavoro (sostituto d'imposta) provvederà e evidenziare singolarmente le operazioni di rimborso (credito d'imposta) o trattenuta (debito d'imposta) direttamente in F24, in relazione a quanto presente sul cedolino paga dei lavoratori soggetti a conguaglio.
Importante da sottolineare che i rimborsi erogati recuperati a titolo di credito d'imposta su F24, non concorrono al calcolo del limite annuo di 700.000 euro per la compensazione delle imposte.
Altro aspetto importante per il sostituto d'imposta, e per il professionista che opera in nome e per conto, riguarda l'entità degli eventuali rimborsi (credito) emergente dal 730/4. Infatti, qualora l'entità dei rimborsi sia anche superiore a 15.000 euro, non viene richiesto il visto di conformità sullo stesso credito se lo stesso è utilizzato per compensazioni nei limiti delle ritenute relative al periodo d'imposta, alternativamente scatta l'obbligo se vanno a compensare importi dovuti nell'anno di liquidazione e che siano"estranei" alle ritenute operate dal sostituto d'imposta. (Rif. Circ. Ade 31/E 2014)
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