Siamo oramai giunti alla scadenza dell'invio telematico delle Certificazioni Uniche 2015 per i redditi 2014.
Domani 9 marzo 2015 sarà l'ultimo giorno per poter trasmettere entro i termini le certificazioni relative ai redditi utili ai fini del 730 precompilato senza incorrere in sanzioni (mentre ricordiamo che la scadenza è stata derogata senza sanzioni per la trasmissione delle certificazioni su redditi che non sono utili alla compilazione del 730 precompilato o per tutti i soggetti obbligati alla presentazione del modello Unico).
L'obiettivo della trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche è quello di mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate una parte dei dati per l'elaborazione dei modelli 730 che la stessa Amministrazione Finanziaria metterà a disposizione dei contribuenti a partire dal prossimo 15 aprile 2015.
Ma riassumiamo di seguito le tempistiche e le opzioni che il contribuente avrà a disposizione al ricevimento del 730 precompilato.
- Entro il 9 marzo 2015 i sostituti d'imposta trasmettono i dati utili alla compilazione (CU2015)
- Entro il 15 aprile 2015 l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i modelli 730 precompilati i quali potranno accedervi richiedendo le credenziali Fisconline o utilizzando le credenziali Inps;
Al ricevimento del 730 precompilato i contribuenti potranno:
- Accettare l'elaborazione messa a disposizione (direttamente on line accedendo all'area personale con le credenziali di cui sopra) e trasmetterla a partire dal 1 maggio 2015 ed entro il 7 luglio 2015;
- Modificare l'elaborazione proposta dall'AdE per aggiungere, ad esempio, spese e oneri che danno diritto a detrazioni o deduzioni. In questo caso la variazione può essere effettuata in due modi:
- CORREZIONE AUTONOMA: quindi si varia il 730 precompilato direttamente on line;
- CORREZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO: quindi il contribuente conferisce delega espressa a intermediario o Caf a prelevare i dati messi a disposizione e ad effettuarne le variazioni con obbligo di apposizione del visto di conformità per le correzioni apportate.
Nel caso il contribuente conferisca delega a intermediario, l'apposizione del visto di conformità viene richiesto a garanzia della fedeltà delle variazioni apportate, pena condanna al pagamento di imposta, sanzioni e interessi in capo al soggetto certificatore eventualmente emergenti da controllo formale.
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