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giovedì 14 gennaio 2016

Comunicazione annuale lavoratori somministrati per l'anno 2015

Il prossimo 31 gennaio 2016 scade il termine per ottemperare all'obbligo previsto dall'art. 36 comma 3 del D.Lgs 81/2015 in merito alla comunicazione alle rappresentanze sindacali del numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati per l'anno precedente. 




Le informazioni da trasmettere sono generalmente fornite all'utilizzatore da parte delle Agenzie di Somministrazione; l'invio dei dati oggetti dell'obbligo, a carico del soggetto utilizzatore, potrà avvenire tramite:
  1. consegna a mano,
  2. raccomandata con ricevuta di ritorno,
  3. posta elettronica certificata (PEC).
Il mancato adempimento della comunicazione prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro ai sensi di quanto previsto a riguardo dall'art. 40 D.Lgs 81/2015


giovedì 17 dicembre 2015

Successione di contratti a termine tra assunzioni dirette e missioni in somministrazione

Con la recente riforma apportata alle principali tipologie contrattuali ex D.Lgs 81/2015, agli artt. 19-29 si disciplina del contratto a tempo determinato.
Rispetto al precedente disposto normativo ex D.Lgs 368/2001 modificato ex D.Lgs 34/2015, la riforma in esame sembra non aver apportato importanti modifiche se non nella definizione di qualche aspetto riguardante la successione dei contratti a termine ai fini del computo del limite temporale dei 36 mesi.

LIMITE MASSIMO 36 MESI

A riguardo il D.Lgs 81/2015, al comma 2 dell'art. 19 riporta

Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non puo' superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.


Nella disamina che vogliamo effettuare in questo articolo quello che ci  interessa è quanto riportato nel penultimo periodo del comma di cui sopra:

Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.

Risulta chiaramente desumibile che un'azienda che ha fruito delle prestazioni lavorative di un lavoratore in regime di somministrazione per 24 mesi (anche non continuativi) potrà stipulare con lo stesso soggetto, sempre nell'ambito delle medesime mansioni e categoria legale, un nuovo contratto a termine diretto della durata non superiore ai 12 mesi.

LO STOP & GO E LE PROROGHE

A riguardo del precedente punto la normativa sembra molto chiara.
Ciò che invece rimane ancora oggetto di dubbi e che, per ovvie esigenze operative, dovrà essere chiarito riguarda il computo dei contratti di somministrazione a termine per il rispetto dei limiti riguardanti l'intervallo tra un rapporto e un altro e il numero di proroghe massime ammesse dopo il D.Lgs 34/2014.

Lo Stop&Go

Per quanto attiene l'intervallo temporale obbligatorio previsto nell'ambito della "riassunzione" con un nuovo contratto a termine dopo la scadenza naturale di un medesimo rapporto (10 gg se rapporto fino a sei mesi, 20gg se superiore), rimane confermata la disposizione che ne decreta l'obbligo ex comma 2 art. 21 D.Lgs 81/2015, eccezion fatta per l'assunzione a scopo di somministrazione che deroga al suddetto obbligo ex comma 2 art. 34 D.Lgs 81/2015 sotto riportato

In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

La lettura delle citate disposizioni in materia di intervallo obbligatorio sembra di inconfutabile interpretazione qualora la riassunzione riguardi un lavoratore a termine a scopo di somministrazione.
Problemi di ordine operativo si pongono, invece, qualora la riassunzione di un lavoratore a termine, precedentemente in essere in forza di un contratto a termine a scopo di somministrazione, si verifichi nell'ambito di una successione diretta in capo al soggetto precedentemente utilizzatore in forza di un nuovo contratto sempre a termine. 
Infatti, in quest'ultima ipotesi, in assenza di specifiche disposizioni, se da un lato non se ne rinverrebbe un divieto formalmente espresso in quanto la successione avviene nell'ambito di datori di lavoro diversi , dall'altro l'obbligo potrebbe essere sottinteso e interpretato in base alla condotta seguita dal Legislatore nel considerare utili i periodi di somministrazione al computo dei 36 mesi.
Di fatti, volendo ragionare su questa linea, l'obbligo sembrerebbe valutabile in base alla  nuova natura del rapporto all'atto della riassunzione (non più in somministrazione quindi non più con le deroghe formalmente previste) e quindi soggetto agli obblighi ex comma 2 art. 21 D.Lgs 81/2015 anche in relazione alle pregresse prestazioni .

Le proroghe 
Anche per l'istituto delle proroghe siamo davanti allo stesso scenario di problematica e ambiguità operativa di cui sopra.
Il comma 1 art. 21 D.Lgs 81/2015 che dispone in numero 5 proroghe massime ammesse (entro 36 mesi) viene derogato per i rapporti a termine a scopo di somministrazione sempre ex comma 2 del medesimo D.Lgs.
Nell'ambito delle proroghe in somministrazione il Legislatore chiaramente rimette alla contrattazione collettiva di derogare in merito al limite di legge di cui all'art. 21.
Il problema sembra porsi sempre nella situazione in cui si verifica un passaggio del lavoratore da agenzia di somministrazione ad assunzione diretta in capo all'ex utilizzatore.
Anche quì non abbiamo una espressa previsione normativa per la quale i periodi in missione in forza di una somministrazione a termine (validi per il limite dei 36 mesi) si computino anche per il numero di proroghe (sempre nei suddetti limiti temporali di rapporto a termine) ammesse. 
Forse anche in quest'ultimo caso l'obbligo  dovrebbe essere letto in linea logica con le direttive logiche ex comma 2 art 19 D.Lgs 81/2015?

Per ora non possiamo che attendere eventuali chiarimenti ministeriali ed operare in via prudenziale per evitare di incorrere in sanzioni.

domenica 1 novembre 2015

Le nuove collaborazioni dopo il D.Lgs 81/2015

Una delle novità più rilevanti introdotte dal Legislatore con il riassetto delle forme contrattuali è senz'altro l'abrogazione delle collaborazioni a progetto e una rivisitazione delle collaborazioni coordinate e continuative e delle collaborazioni autonome.

ABROGAZIONE DELLE COLLABORAZIONI A PROGETTO

Il D.lgs 81/2015, a decorrere dalla data di entrata in vigore (25 giugno 2015), abroga gli articoli da 61 al 69bis del D.Lgs 276/2003, pertanto da questa data non è più possibile stipulare contratti di collaborazione a progetto.
La previgente normativa continua ad applicarsi solo per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Per i rapporti rimasti in vita , a partire dal 01/01/2016, il Legislatore interverrà a verificarne la genuinità nel rispetto di alcuni requisiti che, qualora rinvenuti tutti quanti nella prestazione resa al committente, produrranno una riqualificazione al trattamento economico, contributivo e assicurativo di una prestazione di tipo subordinata (ma non una trasformazione vera e propria del rapporto che la cui natura rimane quella di collaborazione parasubordinata).

Il Legislatore riterrà prestazioni subordinate quelle che “si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Pertanto gli "indici presuntivi della subordinazione" sulle collaborazioni a progetto rimaste in vita, sulle co.co.co. e sulle collaborazioni autonome saranno i seguenti:

  1. Eterodirezione del collaboratore , ovvero il committente stabilisce luogo e orario di svolgimento della prestazione
  2. Esclusiva personalità, ovvero il collaboratore non sia avvale di una autonoma organizzazione e della collaborazione di soggetti terzi
  3. Continuità, ovvero la prestazione è svolta in modo costante e perdurante nel tempo.

GENUINITA' DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE  E  CONTINUATIVE 
DOPO IL 25/06/2015

Dal 25/06/2015 al 31/12/2015

A partire dal 25/06/2015 il D.Lgs 81/2015 all'art. 52 comma 1 decreta l'abolizione delle collaborazioni a progetto (quindi dei relativi limiti inseriti anche dalla L.92/2012) ma nulla dice a riguardo a riguardo delle nuove regole sulle collaborazioni coordinate e continuative.
Questo "buco legislativo" è certamente involontario ma , di fatto, lascia spazio a una operatività non regolamentata delle collaborazioni coordinate e continuative se non dalle disposizioni ex art. 409 c.c.p. e, quindi, svincolate dai requisiti di genuinità che potranno essere accertati solo dal 01/01/2016.

Dal 01/01/2016

A partire da questa data saranno considerate genuine tutte le collaborazioni coordinate e continuative che non presentano i caratteri di cui sopra e, in ogni caso, saranno rinvenute tali (o meglio escluse dall'accertamento della eterodirezione, esclusiva personalità e continuità) quelle di seguito indicate:


  • Le collaborazioni disciplinate dai testi dei CCNL in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore (vedi ad esempio il lavoro dei call center);
  • Le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione negli appositi albi;
  • Le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • Le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (ex art. 90, Legge n. 289/2002).
LA STABILIZZAZIONE DELLE COLLABORAZIONI PARASUBORDINATE E AUTONOME

Qualora il committente ritenga di non rispettare i requisiti che riconducano ad una genuinità della  collaborazione, salvo che non siano stati già avviati accertamenti ispettivi in merito, lo stesso potrà decidere di "stabilizzare" tali collaboratori con un rapporto di tipo subordinato a tempo indeterminato, esonerandosi, in questo modo, dalla sanzionabilità connessa all'eventuale accertamento dell'illegittima qualificazione del rapporto.

Nello specifico la procedura di stabilizzazione, definita dall'art. 54 del D.Lgs 81/2015, dovrà rispettare i seguenti parametri per definirsi valida:

  • i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione;
  • nei dodici mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

giovedì 3 settembre 2015

Le collaborazioni coordinate e continuative ex D.Lgs 81/2015: la certificazione dei contratti

Dallo scorso 25 giugno 2015 sono entrate in vigore le nuove regole riguardanti il lavoro parasubordinato.

Nello specifico la riforma ha riguardato:


  1. Abolito l'impianto del lavoro a progetto con la deroga per i contratti in essere che potranno rimanere in vita fino alla scadenza naturale. Nelle more della scadenza naturale il MLPS riconosce ai committenti la possibilità, entro il 31/12/2015, di trasformare i co.pro. illegittimi con la possibilità di essere esonerati dall'apparato sanzionatorio riguardante il disconoscimento della collaborazione a progetto. A decorrere dal 01/01/2016 la legittimità e genuinità dei rapporti a progetto ancora in essere e delle nuove co,co.co. sarà valutata sul principio della "eterogeneità dell'organizzazione" della prestazione, ovvero dell'assenza dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo del committente nei confronti del collaboratore (anche autonomo);
  2. Rimangono in vita le sole co.co.co. stipulate secondo le regole previste dalla previgente normativa dettata dal codice di procedura civile. Per queste collaborazioni la genuinità verrà valutata secondo i principi di cui al punto 1 fatti salvi i rapporti instaurati con dei cosiddetti "soggetti speciali" (collaborazioni previste da appositi accordi collettivi, professionisti iscritti agli albi, amministratori di società, collaboratori di ASD). Fino al 31/12/2016 rimangono in questa categoria anche le co.co.co instaurate con la P.A. che, a decorrere al 01/01/2017, saranno assoggettate ugualmente alla verifica della genuinità sul principio dell'etero-organizzazione;
In merito all'accertamento della genuinità delle collaborazioni di tipo parasubordinato alla data del 01/01/2016, oltre che quelle instaurate per i soggetti di cui al punto 2, rimarranno escluse dalla possibilità di trasformazione in lavoro subordinato quelle che sono in vita in forza di un contratto certificato presso le sedi preposte (Ordine dei CdL, Università, MLPS, DTL). In merito ai contratti certificati, efficacia della certificazione, potrà essere rimossa soltanto con una sentenza emessa dal Giudice del Lavoro nell'ambito di un accertamento in merito alla natura della prestazione intercorsa tra le parti.

Fonte: Sole 24Ore