sabato 4 dicembre 2021

Verifica del Green Pass sui luoghi di lavoro - Aggiornamento delle linee guida ex Legge 165/2021

 La Legge 165/2021 (Legge di Conversione DL 127/2021) consolida la procedura di controllo del green pass sui luoghi di lavoro vigente dallo scorso 15/10/2021 e ne modifica taluni aspetti operativi confermando alcuni emendamenti che possiamo come di seguito sintetizzare.

  1. Lavoratori somministrati. Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di controllo compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.
  2. Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità' della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non da' luogo alle sanzioni previste, nelle more di una permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
  3. Contratto a termine sostitutivo. La durata del contratto a tempo determinato stipulato in sostituzione del lavoratore sospeso dalla prestazione lavorativa (10 giorni) è da computarsi in giorni lavorativi. Per il datore di lavoro viene inoltre prevista la possibilità di prorogare il suddetto contratto anche per più di una volta, in ogni caso ad intervalli non superiori a 10 giorni e nel termine massimo del 31/12/2021.
  4. Procedura di controllo del Green Pass. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità', sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro
I primi 3 punti costituiscono dei chiarimenti ai primi dubbi interpretativi e operativi generatisi a seguito dell'entrata in vigore della disposizione di controllo; la reale novità introdotta dalla legge di conversione è la possibilità del datore di lavoro di acquisire copia del green pass del lavoratore. 
Praticamente il Legislatore introduce una previsione procedurale che si sostanzia dello stesso principio di quella già introdotta dall'art. 3 del DL 139/2021 sulla possibilità del datore di lavoro di richiedere il possesso del green pass per tutelare  specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, ovvero semplificare la procedura di controllo.

Tuttavia la nuova previsione procedurale a disposizione del lavoratore non ci esonera da dubbi e perplessità di natura operativa soprattutto per evitare di incorrere in violazione della privacy e violazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della Legge 300/1970.

Il Garante della privacy rilascia il proprio parere negativo sulla nuova procedura già in fase di emendamento, invocando il riferimento al principio di minimizzazione del dato acquisito.
Quindi il datore di lavoro si trova a dover gestire un sensibilissimo equilibrio tra un "permesso normativo" e una limitazione del medesimo.

Pertanto al fine di una legittima acquisizione del certificato verde del lavoratore, è opportuno focalizzare l'attenzione alla "volontarietà" dell'atto del lavoratore di informare il datore di lavoro consegnando copia del certificato verde.

Riflettendo in termini operativi, l'applicazione della predetta procedura di acquisizione di copia del certificato potrebbe ravvisarsi come reale "facilitazione" nel caso in cui gli accessi in azienda coinvolgono un numero considerevole di lavoratori o lavoratori che accedono con frequenza elevata e discontinua nei locali aziendali; negli altri casi, a parere dello scrivente, potrebbe risultare più efficace ed efficiente mantenere il controllo all'ingresso. 
In ogni caso potremmo prevedere di procedere come segue:
  1. Trasmettere informativa al lavoratore (dipendente, autonomo, ecc) sulla possibilità di rendersi disponibile a consegnare copia del Green pass (l'informativa può essere liberamente redatta e se ne allega una copia modello);
  2. Tracciare la data di eventuale consegna del green pass al datore di lavoro e modalità con cui è avvenuta al fine di un tracciamento dell'espressione della "volontarietà dell'atto di consegna". La medesima data di consegna della copia cartacea sarà quella da cui decorre l'esonero del datore di lavoro dall'effettuare il controllo quotidiano all'ingresso.
Ci si aspetta che vengano forniti ulteriori dettagli sulla procedura, nel frattempo non possiamo che limitarci a "difenderci" dal rischio delle violazioni.




Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)

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