giovedì 15 aprile 2021

Under 36 e Assunzione Donne: una breve panoramica sulle misure "straordinarie previste dalla Legge di Bilancio 2021

 La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha previsto delle "misure straordinarie" per il biennio 2021-2022 a favorire l'occupazioni di giovani e donne.

Le misure in oggetto costituiscono una forma di sostegno e incentivazione all'occupazione (in linea teorica) complementari a quelle emergenziali ai fini del "risanamento" del mercato del lavoro per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2021. 

Ho enfatizzato una positività teorica perché "operativamente" assistiamo ad uno scenario di stagnazione della reale fruibilità delle misure e del loro coordinamento con quelle già in essere.

Le agevolazioni "straordinarie" per l'occupazione di giovani Under 36 e per l'assunzione delle donne si incardinano sostanzialmente su una struttura concettuale di agevolazioni "strutturali" già esistenti

  • Agevolazione per l'assunzione di giovani Under 30 ex L. 205/2017
  • Agevolazione per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree ex L. 92/2012
Sui presupposti normativi suddetti il Legislatore è intervenuto a creare "ulteriori" forme agevolative; sono pertanto "nuovi" e ulteriori incentivi che, seppur di medesima ispirazione, non precludono la possibilità di accedere a quelli già in essere (in quanto strutturali).

Tornando in premessa a ciò che attiene le modalità con cui il piano agevolativo ex L. 178/2020 si incastra nelle misure emergenziali a sostegno del lavoro, la principale problematica si rinviene nei ritardi sull'operatività delle nuove agevolazioni che sono, a oggi, in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Questa non operatività delle misure agevolative per le nuove assunzioni (e trasformazioni) effettuate dal 1 gennaio 2021 ci mette nelle condizioni di fermarci e fare alcune valutazioni che impattano sui costi aziendali dei datori di lavoro.
Senza operatività delle misure ex L. 178/2020 il datore di lavoro si trova nelle condizioni di dover anticipare finanziariamente la contribuzione c/azie esonerabile per recuperarla successivamente. Ora la valutazione è triplice :
  • in che termini l'azienda può finanziariamente permettersi l'anticipazione?
  • che "costo aziendale" ha l'anticipazione finanziaria della contribuzione datoriale?
  • l'immobilizzazione in anticipazione contributiva quali effetti ha sugli investimenti aziendali?
Se proviamo a rispondere a queste domande probabilmente ci rendiamo contro che la valutazione non è affatto semplice di fronte uno scenario in contesa tra strutturalità ed eccezionalità.

Un esempio diretto lo è la valutazione che potremmo fare mettendo a confronto l'esonero per l'assunzione dei giovani ex L. 205/2017 ed ex L.- 178/2020 in cui i "pro"  di ciascuno si tramutano in "contro" dell'altro

Agevolazione assunzione Under 30 ex L. 205/2017

PRO: 
  1. immediatamente fruibile (strutturale);
  2. compatibile con ulteriore incentivo Decontribuzione Sud per la contribuzione datoriale residuale;
  3. non richiede nessuna verifica/obbligo in relazione a licenziamenti ante e post assunzione ;
CONTRO:
  1. agevolazione concessa per il 50% della contribuzione datoriale nei limiti di 3000 euro annui
  2. agevolazione concessa per assunzione di giovani under 30
  3. durata dell'agevolazione 36 mesi
Agevolazione assunzione Under 36 ex L. 178/2020

PRO: 
  1. agevolazione concessa per il 100% della contribuzione datoriale nei limiti di 6000 euro annui
  2. agevolazione concessa per assunzione di giovani under 36
  3. durata dell'agevolazione 36 mesi elevata a 48 per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna
CONTRO:
  1. non immediatamente fruibile (in attesa autorizzazione UE);
  2. non compatibile con ulteriore incentivo Decontribuzione Sud per incapienza;
  3. spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva”.



Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)

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