giovedì 21 maggio 2020

Integrazione salariale: le modifiche alla luce del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)


Con la pubblicazione in G.U. in data 19/05/2020, il Decreto Rilancio n. 34/2020 conferma le disposizioni previsionali in bozza sulle integrazioni salariali.
Il Decreto in questione si aggancia alle precedenti disposizioni del DL Cura Italia n. 18/2020 modellando lo strumento della integrazione salariale sulle esigenze di supporto alle imprese nella c.d. "fase 2" oltre che apportando variazioni sostanziali nella procedura di richiesta e pagamento dei trattamenti in deroga.
Di seguito si riportano le principali disposizioni in attesa della Circolare INPS che chiarirà nel dettaglio tutti gli aspetti procedurali.

Cassa Integrazione Ordinaria e Assegno Ordinario 
(Art. 68 che modifica gli art. da 19 e 21 DL 18/2020)

Ulteriore periodo di integrazione salariale
I datori di lavoro sospendono o riducono l'attività lavorativa con causale COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario (con causale "emergenza COVID-19"),oltre alle 9 settimane già concesse dal DL Cura Italia, alle seguenti condizioni:
  • ulteriori cinque settimane entro il 31/08/2020, a patto che  che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
  • ulteriore periodo di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili previa verifica della disponibilità delle risorse;
Settore turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche possono usufruire delle ulteriori 4 settimane anche in un periodo anteriore al 1 settembre ma in ogni caso devono preliminarmente aver già usufruito anche del primo periodo di nuova richiesta ex DL 34/2020 concesso per la durata di cinque settimane settimane (sostanzialmente per suddetti datori di lavoro non possono essere richieste con una sola domanda tutte e nove le settimane aggiuntive).
    ANF riconosciuti in costanza di trattamento di Assegno Ordinario
    Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153."

    Obbligo di espletare la procedura sindacale 
    Resta ferma la disposizione di cui all'art. 19 comma 2 periodo primo riguardo la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

    Termini e modalità di presentazione delle domande 
    L'art. 68 comma 1 lett. c modifica, con decorrenza 19/05/2020, i termini ordinari di presentazione delle domande abrogando il precedente arco temporale dei 4 mesi e pertanto rimettendo al nuovo termine del mese successivo a quello in cui è iniziata la riduzione /sospensione;

    Per quanto riguarda le domande con pagamento diretto, all'art. 71 DL 34/2020 si dispone la modifica del DL 18/2020 con l'art. 22-quinquies in base a cui la medesima scadenza sopra indicata dovrà essere seguita anche dalle domande presentate a decorrere dal 18/06/2020-

    Qualora la domanda sia presentata oltre i nuovi termini sopra indicati, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;

    Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis (non potra' aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione).
      Rapporti di lavoro ammessi ai trattamenti di integrazione salariale
      I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020.

      Cassa Integrazione in Deroga 
      (Art. 70 e 71 che modificano art. 22 del DL 18/2020)

      Ulteriore periodo di integrazione salariale in deroga (art. 70)
      Il trattamento di integrazione salariale in deroga con causale "emergenza COVID-19" può essere concesso per 
      • ulteriori cinque settimane entro il 31/08/2020, a patto che  che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
      • ulteriore periodo di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili previa verifica della disponibilità delle risorse;
      Settore turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche possono usufruire delle ulteriori 4 settimane anche in un periodo anteriore al 1 settembre ma in ogni caso devono preliminarmente aver già usufruito anche del primo periodo di nuova richiesta ex DL 34/2020 concesso per la durata di cinque settimane settimane (sostanzialmente per suddetti datori di lavoro non possono essere richieste con una sola domanda tutte e nove le settimane aggiuntive).

      Rapporti di lavoro ammessi ai trattamenti di integrazione salariale (art. 70)
      Il trattamento in deroga è concesso per i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020.

      Gestione delle domande di trattamento CIGD direttamente dall'INPS (art. 71)
      I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.

      La domanda di concessione del trattamento in deroga di cui al DL 34/2020 potrà essere trasmessa decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della nuova disposizione introdotta in modifica dell'art. 22 del DL 18/2020. La domanda andrà trasmessa alla sede Inps territorialmente competente e non più alle Regioni.

      Termini e modalità di presentazione delle domande (art.71)
      Decorsi i predetti trenta giorni (si presume di adeguamento della procedura INPS), la domanda CIGD ex DL 34/2020 e' trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

      Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps.

      Anticipazione in acconto dell'integrazione richiesta per il periodo della domanda  (art.71)
      L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell'anticipazione e' calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

      Modifica ai termini di trasmissione mod. SR41 (Art. 70)
      Il datore di lavoro e', in ogni caso, obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (saldo a conguaglio e al netto dell'acconto 40%) , secondo le modalita' stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilita' successiva a quella in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale.

      Pagamento anticipato per le imprese multilocalizzate (Art. 70)
      Ai sensi del nuovo comma 6-bis DL 18/2020, ai soli datori di lavoro che abbiano unità produttive site in 5 o più regioni o province autonome sul territorio nazionale potrà essere concessa la possibilità di anticipare il trattamento CIGD che ricordiamo sarà sempre concesso dal Ministero del Lavoro.


      Dott. Bruno Olivieri
      Consulente del Lavoro in Pescara
      (Studio Commerciale Olivieri)

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