lunedì 20 aprile 2020

CIGO e FIS Covid-19: Computo del massimale delle settimane a disposizione

Riportiamo in questo articolo la risposta dell'INPS fornita al tavolo tecnico con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito al computo delle nove settimane ai fini del massimale previsto dal Decreto Cura Italia (DL 18/2020).

Com’è noto, l’unità di misura sono le settimane, afferenti all’unità produttiva. Ed è in questo contesto
aziendale che vanno conteggiate.  È l’azienda che ha a disposizione le settimane, all’interno delle quali decide chi inserire o meno in cassa integrazione.

Questo sta a significare che in presenza di 100 lavoratori se si inoltra una domanda per uno solo e per nove settimane, i restanti 99 non avranno più diritto, in quanto si saranno consumate tutte le settimane a disposizione. Tutt’al più, sarebbe possibile integrare la domanda iniziale, inserendo gli altri lavoratori, ma sempre nel rispetto del periodo iniziale e finale già indicato.

Non è, pertanto, possibile fare una domanda con le nove settimane per un primo gruppo di lavoratori che parta il 1/3, e poi una seconda con un secondo gruppo che parta il 1/4. Questo perché in base alla prima domanda le settimane a disposizione dell’azienda si chiudono il 1/5. Si potrebbe solo integrare, secondo quanto detto più sopra, o annullarla completamente, inviando una PEC alla sede (per il FIS, in realtà, dal 15.4 c’è anche l’opzione annullamento direttamente in procedura).

Leggendo la risposta fornita dall'INPS si ricalcano le disposizioni "ordinariamente" previste dal D.lgs 148/2015 in materia di computo del massimale di settimane fruibili sulla base del concetto di "unità produttiva".
E' doveroso in ogni caso ricordare come i trattamenti di integrazione salariale per l'emergenza sanitaria Covid-19, specificamente disciplinati al D.L. 18/2020, siano stati appositamente creati per far fronte ad una situazione "straordinaria" dove le regole ordinarie previste dal D.lgs 148/2015 non avrebbero permesso la necessaria flessibilità ed efficienza dei trattamenti in questione.
Tutto quanto premesso a parere dello scrivente la posizione dell'INPS si confermerebbe per l'ennesima volta in contrasto con quelle che sono le reali esigenze e finalità di una disposizione normativa, in una situazione in cui la "flessibilità" costituisce uno strumento di fondamentale importanza nel modellare le scelte organizzative aziendali alle mutate esigenze imprenditoriali, tra che cui il computo delle nove settimane potesse riferirsi al "singolo lavoratore".


Dott. Bruno Olivieri
Consulente del Lavoro in Pescara
(Studio Commerciale Olivieri)

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