martedì 17 marzo 2020

Decreto "Cura Italia": sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi

Aggiornato alla pubb. G.U. D.L. 18/2020

Nella giornata del 16 Marzo 2020 è stato presentato dal Consiglio dei Ministri il c.d.decreto "Cura Italia" ovvero un documento contenente importanti disposizioni di sostegno a famiglie e imprese che si trovano a dover fronteggiare gli effetti sull'apparato economico che l'emergenza Covid-19 sta generando a livello nazionale.

Il testo presentato dal CDM, pubblicato in testo definitivo in Gazzetta Ufficiale D.L. 18/2020 del 17/03/2020,  è una "prima" risposta alla crisi “Coronavirus” avendo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte attribuito al testo l'appellativo di "decreto di marzo" proprio ad anticipare nuove futuri misure di sostegno per i successivi mesi.

Il decreto interviene su quattro fronti principali tra cui il sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la tutela del lavoro e del reddito.
In questo primo articolo ci occuperemo nello specifico di alcune delle principali misure a sostegno della liquidità di Imprese e Professionisti che il decreto "Cura Italia" ha previsto al Titolo IV riguardanti la sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi.

Più che di sospensione trattasi di un vero e proprio "allargamento" della proroga delle scadenze fiscali e contributive (versamenti e adempimenti) già precedentemente disciplinato all'art. 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 per il solo settore turistico-alberghiero e che il nuovo decreto riprende dall'art. 60 all'art. 62 (ex art. da 57 a 59 del precedente testo in bozza) per estenderlo a livello nazionale.

TERMINI RINVIO VERSAMENTI FISCALI 
(ritenute fiscali, previdenziali, assicurative, IVA) 

Attività turistiche e alcuni settori "maggiormente colpiti" di cui all'elenco art. 61 (ex. art 57)(soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub)
  • i versamenti in scadenza dal 02/03/2020 al 30/04/2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;
Associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche
  •  i versamenti in scadenza dal 02/03/2020 al 31/05/2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020;
Contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro art. 62 (ex art.58)
  • i versamenti in scadenza dal 08/03/2020 al 31/03/2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;

Tutti gli altri contribuenti che non rientrano nelle categorie sopra indicate o con ricavi superiori a 2 milioni di euro
  • i versamenti in scadenza al 16/03/2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 20 marzo 2020.

TERMINI RINVIO ADEMPIMENTI FISCALI 

Gli adempimenti fiscali (dichiarazioni e comunicazioni) in scadenza dal 08/03/2020 al 31/05/2020 potranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30/06/2020; ricordiamo di seguito i principali:
  • Certificazioni Uniche 2020 (ritenute 2019) scadenza prorogata dal 02/03/2020 al 31/03/2020;
  • Dichiarazione IVA 2020 scadenza prorogata dal 30/04/2020 al 30/06/2020;
  • LIQ.PER 1 trimestre 2020  scadenza prorogata dal 01/06/2020 al 30/06/2020.

Articolo a cura di
Bruno Olivieri, Consulente del Lavoro in Pescara
Giordano Pettinella, Consulente del Lavoro in Pescara
Mauro Giancaterino, Consulente del Lavoro in Pescara

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