Il DL 124/2019 (Decreto Fiscale) recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili all'art. 4 introduce novità in tema di appalto e subappalto.
La novità riguarda l'obbligo dei committenti, dal 1° gennaio 2020, a versare le ritenute fiscali sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione al posto delle aziende appaltatrici e subappaltatrici a cui hanno affidato i lavori.
Ritenute assoggettate all'obbligo
L'obbligo e' relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
Modalità e termini di versamento
L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto e' versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.
Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all'effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilita' di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute ed indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento e' eseguito.
Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:
- a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
- b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1;
- c) i dati identificativi del bonifico effettuato.
Nel caso in cui sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria, quest'ultima puo' allegare alla comunicazione inviata al committente la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all'esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti.
Responsabilità del committente
Il committente procede al versamento nelle modalità di cui sopra e ne è responsabili nelle more che l'appaltatore abbia correttamente eseguito la procedura di cui sopra.
I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonche' integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all'impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.
Responsabilità dell'appaltatore
In caso contrario le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonche' per il versamento, senza possibilita' di compensazione,
In tale situazione il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera o del servizio, dandone comunicazione entro novanta giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi e' preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento e' stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
Deroga al versamento diretto per le imprese appaltatrici e certificazione requisiti
Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione e allegando una certificazione dei requisiti, di cui sotto ,messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici
- a) risultino in attivita' da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
Per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici di cui comma 1 del presente articolo, e' esclusa la facolta' di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalita' di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione alle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
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