giovedì 9 maggio 2019

L'installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi necessita di un espresso provvedimento autorizzativo.

Con l'interpello n. 3 del 08/05/2019 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla configurabilità della fattispecie del silenzio-assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all’attuale articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300. 

Il consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro chiede un parere in considerazione delle disposizioni della legge n. 241/1990 che dispongono che il silenzio dell’amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda.

L'INL risponde confermando che non è possibile procedere all'installazione ed utilizzo degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (l’accordo sindacale) o amministrativo (il provvedimento).

La posizione confermata con questa interpello è in linea con i precedenti orientamenti degli organi di vigilanza: 
  • nota del 16 aprile 2012 (prot. n. 7162) con cui la Direzione Generale per l’attività ispettiva di questo Ministero aveva fornito istruzioni operative in relazione al rilascio delle autorizzazioni previste dall’articolo 4 della legge n. 300 del 1970 sottolineando la necessità di considerare i presupposti legittimanti la richiesta di installazione di impianti di controllo, ovvero l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive, sottolineando inoltre il necessario rispetto del Codice per la privacy;
  • nota del 18 giugno 2018 (prot. n. 302) in tema di rilascio delle autorizzazioni in esame per esigenze di sicurezza sul lavoro con cui l’Ispettorato nazionale del lavoro ribadiva la necessità della stretta connessione teleologica che deve intercorrere tra la richiesta di installazione e l’esigenza manifestata;
e del Garante per la protezione dei dati personali intervenuto più volte in considerazione della stretta interazione tra l’articolo 4 della legge n. 300 e la normativa in materia di protezione dei dati personali.

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