mercoledì 20 marzo 2019

Maggiorazione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale: l'intervallo temporale per la valutazione della "condotta recidiva"

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) all'art. 1 comma 445 lettera (d) prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2019 un incremento degli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale
  • del 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui (NB gli importi sotto indicati sono senza maggiorazioni)
  1. Art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxi-sanzione per lavoro nero commisurata ai giorni di prestazione ( da 1.500 a 9.000 euro per 30 giorni; da 3.000 a 18.000 euro da 31 a 60 giorni e da 6.000 a 36.000 per periodi superiori a 60 giorni) 
  2. Art. 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce sostanzialmente le condotte interpositorie come la somministrazione abusiva o irregolare ( 60 euro per ogni lavoratore occupato con importo minimo pari a 6.000 euro e importo massimo pari a 60.000 euro sia per il somministratore che per l’utilizzatore)
  3. Art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale ( da 150 a 500 euro per lavoratore interessato, nonché da 500 a 3.000 per ogni dipendente distaccato per il quale non sia avvenuta regolare conservazione dei documenti)
  4. Art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/03 in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposi giornalieri, settimanali e ferie ( 200 a 9.000 euro, secondo il numero di lavoratori in nero impiegati)
  5. gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
  • del 10% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla Sicurezza, sanzionate in via amministrativa o penale
In relazione a questo incremento il Legislatore prevede, altresì, un regime sanzionatorio "accessorio" per i soggetti che siano considerati recidivi nelle suddette condotte illecite.
Di fatti alla lettera (e) art. 1 comma 445 della Legge 145/2018 è previsto che le suddette maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Con la nota 2594 dello scorso 14/03/2019 l'INL fornisce ulteriore supporto chiarificatorio alla circolare n. 2/2019, oltre quello fornito con la precedente nota 1148 del 05/02/2019, andando a specificare il concetto di "comportamento recidivo" e soprattutto l'arco temporale all'interno del quale questo debba essere valutato per l'applicazione delle disposizioni ex art 1 comma 445 lettera d L. 145/2018.

Premesso che gli organi di vigilanza debbano tener conto ai fini della "recidiva" degli illeciti commessi dal “trasgressore” persona fisica ex L. n. 689/1981 che agisce per conto della persona giuridica (nota 1148/2019), gli stessi da prendere in considerazione sono anche quelli commessi prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2019.
In relazione a quanto sopra specificato, specifica l'INL, l’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato nei termini già chiariti.

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