mercoledì 6 febbraio 2019

La procedura di allerta della crisi d'impresa: gli organi di controllo societario interni ed esterni


Tra i nuovi "strumenti" finalizzati a prevenire ed evitare, quindi, l'apertura delle procedure concorsuali il Legislatore istituisce la c.d. "procedura d'allerta".
Si tratta di una delle novità più rilevanti previste dal nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che nasce con l'obiettivo di "arginare" situazioni di crisi aziendale mediante una riorganizzazione dell'attività aziendale per garantire al meglio i creditori dell'impresa coinvolta.

Eventuali situazioni di crisi aziendale possono essere risolte sia "internamente" attraverso un'autonoma riorganizzazione aziendale e pianificazione del pagamento dei creditori, alternativamente facendosi assistere dall'Organismo di composizione della crisi, istituito presso la CCIAA, che guida l'impresa nella riorganizzazione e negoziazione stragiudiziale con i creditori.

Gli attori responsabili dell'attivazione della procedura di allerta sono gli organi di controllo societari che si distinguono in due categorie:
  1. Organo di controllo interno, ovvero l'organo amministrativo societario che ha la responsabilità di monitorare costantemente la coerenza tra assetto organizzativo ed andamento economico/finanziario al fine di delineare una equilibrata gestione aziendale;
  2. Organi di controllo esterni, ovvero banche e intermediari finanziari chiamati a comunicare direttamente all'organo amministrativo eventuali variazioni su affidamenti bancari, oltre i creditori pubblici privilegiati come Agenzia delle Entrate, Inps e AdR che hanno obbligo di comunicare un'esposizione rilevante dell'imprenditore.
Nella procedura di allerta il Legislatore pone grande attenzione alla collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e Inps al fine di ottenere un'immediata segnalazione dei sintomi della crisi d'impresa e immediatamente attivare misure idonee al superamento della stessa, prevedendo uno specifico apparato sanzionatorio nei confronti dei suddetti Enti per la mancata ottemperanza dell'obbligo di segnalazione che gli negherebbe l'inefficacia del titolo di prelazione sui crediti vantati.

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