mercoledì 17 ottobre 2018

Fatturazione elettronica: un "labirinto" di date tra emissione e trasmissione

A pochi mesi dall'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica estesa a tutte le operazioni B2B e B2C ci sono ancora molti dubbi soprattutto in merito alle tempistiche riguardanti l'emissione del documento fiscale e la trasmissione sullo SDI.

In relazione a questa "incertezza" il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 approvato nei scorsi giorni dal CdM ha confermato un cosiddetto "periodo transitorio", dal 01 Gennaio 2019 al 30 Giugno 2019, di inapplicabilità regime sanzionatorio sulla tardiva emissione delle fatture elettroniche.

Il processo di fatturazione elettronica deve tener conto di tre diverse periodizzazioni:

1) data di effettuazione delle operazioni, disciplinata dall'art. 6 comma 1 DPR 633/1972 in base alla quale si identifica il momento di esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto; 

2) data di emissione della fattura, disciplinata dall'art. 21 comma 1 DPR 633/1972 
  • La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
Il provvedimento AdE "Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi" specifica che la data di emissione della fattura elettronica è quella riportata nel campo “Data” del file xml e si considera tale se il processo di trasmissione allo SdI va a buon fine; altrimenti la fattura elettronica scartata dal SdI si considera non emessa.

3) data di trasmissione della fattura allo SDI, ovvero della data in cui il contribuente intraprende il processo di messa a disposizione della fattura elettronica al destinatario per mezzo del Sistema di Interscambio. La trasmissione allo SdI è il passaggio che determina l'avvenuta emissione del documento fiscale (art. 21 DPR633/72) e per quanto tale deve rispettare le disposizioni ex art. 6 DPR 633/72, ovvero essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi.

Sulla base della periodizzazione che sottende generalmente al processo di fatturazione "immediata", la data di emissione e la data di trasmissione dovrebbero coincidere e dal 1 gennaio 2019 questo sarebbe un dato certamente monitorabile in quanto lo SdI rilascia una ricevuta di avvenuta trasmissione del file xml con data e ora certa.

Premettendo che questa "coincidenza" tra la data di emissione e la data di trasmissione comporterebbe non pochi problemi di gestione aziendale del processo di fatturazione elettronica, il Legislatore ha previsto dei "margini di flessibilità" ammettendo una "asincronia" di 10 giorni tra la data di effettuazione dell'operazione (quindi data della fattura) e quella di trasmissione sullo SdI.
E' quanto ha previsto il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 per ovviare alla suddetta problematica "gestionale".

Dal dal 01/01/2019 e fino al 30/06/2019  (c.d. periodo transitorio) il mancato rispetto dei nuovi termini di trasmissione delle fatture elettroniche (10 gg dall'effettuazione dell'operazione) non verrà comunque sanzionata come omessa fatturazione a condizione che la fattura stessa sia stata trasmessa sullo SdI entro il termine per la liquidazione dell'imposta per il periodo in cui l'operazione è stata effettuata.

Dal 01/07/2019, quando entreranno a regime le regole ordinarie dei termini di emissione della fattura elettronica (10 gg dall'effettuazione dell'operazione), il regime sanzionatorio sarà pienamente applicabile con l'obbligo di indicazione dell'ulteriore dato della "data emissione" nel caso in cui questa non coincidesse con la data della fattura stessa.

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