Con l'entrata in vigore nel 2018 delle nuove linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari, Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare n. 8/2018 al fine di chiarire l'orientamento dell’attività di vigilanza a riguardo.
Il primo aspetto definito nel suddetto documento è la finalità dell'attività di vigilanza ovvero di verificare l'effettiva genuinità dei rapporti formativi.
Premesso che, in linea del tutto generale, l’organizzazione dell’attività dei tirocinanti può presentare aspetti coincidenti con i profili dell’eterodirezione che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato, la verifica ispettiva dovrà soffermarsi in una attenta valutazione delle modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter verificare che l’attività del tirocinante sia effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.
La verifica della genuinità di un tirocinio sarà sostanzialmente effettuata su due livelli.
Un primo in cui gli organi di vigilanza accerteranno il rispetto dei principi stabiliti dalle linee guida adottate in Conferenza Stato/Regioni nel 2017; in termini generali il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio a un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Un secondo livello in cui si accerterà sull'effettiva modalità di svolgimento dell'attività del tirocinante che, si fini della genuinità, non dovrà risultare essere assoggettata alle medesime regole vigenti per il personale dipendente dalla gestione delle presenze all’organizzazione dell’orario , all'imposizione di standard di rendimento periodici.
Di particolare interesse è la verifica della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale.
Nel caso di prosecuzione di fatto del rapporto oltre la durata massima prevista dalla disposizione regionale, non essendo più coperto dalla comunicazione preventiva afferente ad un tirocinio scaduto ex lege, la prestazione non potrà che essere ricondotta ad una prestazione lavorativa che, se connotata dagli indici della subordinazione, comporterà l’applicazione della maxisanzione.
Nel caso in cui, diversamente, il superamento della durata del tirocinio prevista nel PFI risulti comunque inferiore alla durata massima stabilita dalla legge regionale, sussistendo tutti gli ulteriori requisiti di regolarità del rapporto formativo, la fattispecie andrà ricondotta ad una semplice proroga eventualmente sanzionabile solo ai sensi dell’articolo 9 bis D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996).
Restano poi applicabili le disposizioni previste dall'apparato sanzionatorio regionale in funzione della sanabilità o meno delle violazioni della normativa regionale.
(Fonte: INL)
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