martedì 13 marzo 2018

Ticket di licenziamento dopo le modifiche ex L. 205/2017

Il ticket di licenziamento fu introdotto dalla L. 92/2012 (Riforma Fornero) come contributo dovuto dal datore di lavoro a seguito di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato che permettesse l'accesso del lavoratore al trattamento di disoccupazione NASpI.

Il contributo di licenziamento è calcolato per un importo pari al 41% del massimale mensile Naspi moltiplicato per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi tre anni di lavoro.

Per effetto della rivalutazione ISTAT il contributo di licenziamento per l’anno 2018 è pari a 495,34 euro (41% di 1.208,15 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni.

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time fino al massimale di 1.486,02 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi.

Riportiamo un pratico prospetto riepilogativo dei casi in cui al datore di lavoro spetta versare il c.d. "ticket di licenziamento" 

(Immagine Fonte il Sole 24 Ore del 12/03/2018)

La novità introdotta a riguardo dalla Legge di bilancio per il 2018 riguarda il contributo di licenziamento dovuto dal datore di lavoro a seguito dell'interruzione di rapporti a tempo indeterminato nell'ambito di procedure di di licenziamento collettivo.

In tale situazione, come specificato dal messaggio INPS 594/2018 l'aliquota viene raddoppiata (dal 41% a 82%) escludendo i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017.

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