
Riportiamo di seguito le principali indicazioni contenute nella Circolare.
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”.
Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani aderenti al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”) di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET (cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione) a condizione che, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.
Ambito territoriale di ammissione all’incentivo
La nuova agevolazione spetta per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, a esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano.
Rapporti incentivati
L’incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018
- a tempo indeterminato
- a tempo determinato e indeterminato a scopo di somministrazione
- apprendistato professionalizzante
Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale.
Non sono ammessi all’incentivo
- i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
- il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
- i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
- trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto.
Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.
Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Condizioni di spettanza dell’incentivo
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ossia:
- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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