venerdì 24 novembre 2017

Compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con redditi diversi da quelli di lavoro dipendente

Con la Circolare 174 del 23/11/2017, l'INPS fornisce ulteriori approfondimenti circa la compatibilità del trattamento di disoccupazione NASPI con alcune forme di rapporto di lavoro e di reddito diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati .

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica

Nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale - pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente - non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione. In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali

Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse

In applicazione delle previsioni di cui al comma 1 art.10 D.Lgs. n.22 del 2015, è ammessa la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità legislativamente previste, non procedendo al riversamento della contribuzione disposto dal comma 2 del citato art.10.

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800. 

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Una importante precisazione fornita dall'INPS nella medesima Circolare è che l’iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, pertanto a ritenere applicabili le condizioni di cui sopra.

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario.
  • Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società: Nell’ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità di disoccupazione delle suddette funzioni trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D.Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero. 
  • Redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone: Per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti trova applicazione la disciplina di cui all’art.10 del D.lgs. n.22 del 2015 sulla riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soci accomandanti che svolgono in qualità di coadiutore la loro attività e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
  • Redditi di capitali derivanti dalla condizione di socio di società di capitali: Ai soci di Società per Azioni e di società in accomandita per azioni, poiché si è in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, si ritiene che il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale possa percepire la prestazione per intero; analogamente è riconosciuto lo stesso trattamento ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che partecipano agli utili spettanti Diversamente per quanto attiene ai soci di Società a Responsabilità limitata si osserva quanto segue.
  • Partecipazione all'attività d'impresa del socio di società di capitali: In questo caso, essendo il socio iscrivibile alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura il socio in quanto esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale, si applica la disciplina di cui all’art.10 del D.lgs. n.22 del 2015 sulla riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita . Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in quest’ultimo caso è pari a € 4.800. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

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